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                                    TITOLO 1Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 37 Norme per la disciplina dell' attivita' delle cave.(•) (•)  
 (•)  Con Delib.G.R. 
13 giugno 2006, n. 824 e Delib.G.R. 
15 maggio 2007, n. 580 è stato approvato, ai sensi della presente legge, 
il Piano regionale delle attività estrattive. Con Delib.G.R. 
9 maggio 2007, n. 538 è stata approvata la direttiva concernente le 
disposizioni tecnico-operative e procedurali sull'attuazione della presente 
legge.(•) Vedi anche  il Reg. reg.5/2011 “ Regolamento per la Gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti”Oggetto della legge  
 
 Art. 1
 (1)  [La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione in 
superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili 
sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla seconda categoria 
ai sensi dellart. 2, terzo comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e 
comunque non compresi nella prima categoria ai sensi del secondo comma dello 
stesso art. 2.  
 I lavori di coltivazione dei giacimenti dei materiali succitati 
costituiscono attività di cava o di torbiera.]  
 
 
 TITOLO 2
 Cave e torbiere  
 
 CAPO 1
 Autorizzazione alla ricerca  
 
 Art. 2
 (2) [La ricerca delle sostanze minerali di cui allart. 1, allo scopo di accertare 
lesistenza, la qualità, la consistenza e leconomicità dei giacimenti, è 
subordinata a preventiva autorizzazione.] 
 
 
 Art. 3
 (3)  [Lautorizzazione alla ricerca è accordata dallAssessore allIndustria Commercio e Artigianato: a)       sentito il Comune interessato quando la ricerca è eseguita in zone non soggette ad alcun vincolo (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico, ecc.); b)      sentito anche il Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) di cui al successivo art. 29 quando invece le zone sono interessate da uno o più vincoli. ](4)  
 
 
 Art. 4
 (5)  [Allistanza tendente ad ottenere lautorizzazione alla ricerca 
- da trasmettere tramite lUfficio minerario regionale di cui alla L.R. 
17 gennaio 1980, n. 7 - deve essere allegata una relazione 
tecnico-economica indicante le zone interessate, le modalità di esecuzione del 
programma di ricerca, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori 
apporterebbero al terreno e la spesa prevista.  Ai possessori dei fondi interessati viene data comunicazione da 
parte dellAssessorato allindustria e gli stessi hanno, qualora ne facessero 
domanda entro 30 giorni dal ricevimento, diritto prioritario alla ricerca.  Prima dellinizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a 
trasmettere al Comune interessato ed allUfficio minerario regionale la denuncia 
di esercizio in analogia a quanto previsto dallart. 28 del D.P.R. 9 aprile 
1959, n. 128]  
 
 
 Art. 5
 (6) [Lautorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore ad 
un anno e può essere prorogata per un altro solo anno, previa constatazione, da 
farsi a spese del ricercatore, dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti. ] 
 
 
 Art. 6
 (7)  [È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati 
dalla ricerca.  In caso di contestazione sullentità dei danni il Settore 
industria - Ufficio minerario regionale - stabilirà dUfficio, provvisoriamente, 
lammontare del deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare 
esecuzione ai lavori.  Quando i fondi sui quali sintende effettuare la ricerca sono 
di proprietà di esercenti di cave in attività ed i proprietari dimostrino che 
eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale 
indispensabili per il prosieguo dellattività estrattiva, oppure che detti fondi 
sono necessari per discariche di detriti di coltivazione, i possessori possono 
opporsi ai lavori di ricerca.  LAmministrazione regionale, eseguiti i necessari accertamenti 
può dichiarare tali fondi, in tutto o in parte, zone di naturale sviluppo delle 
attività in atto. ] 
 
 
 Art. 7
 (8) [Lautorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione 
per i quali è necessaria lautorizzazione di cui al successivo art. 8.] 
 
 
 CAPO 2
 Autorizzazioni alla coltivazione  
 
 Art. 8
 (9) (10)  [1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è 
subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dellUfficio minerario 
regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività 
estrattiva (CTRAE).  2. È istituito, presso lAssessorato regionale allIndustria - 
Ufficio minerario - lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per 
il rilascio dellautorizzazione allesercizio di attività di cava ex L.R. 
n. 37/1985 . (11)  3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui 
allarticolo 29 
della L.R. 
n. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di 
autorizzazione inoltrate.  4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse 
strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle 
rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente . (12)  4-bis. Il rilascio dell’autorizzazione regionale e l’esercizio dell’attività 
estrattiva sono a titolo oneroso. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di 
ciascun anno, e sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con proprio 
atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei 
titolari dell’autorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei 
materiali estratti nell’anno precedente, nonché i criteri per la ripartizione 
dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni .(13)  4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis è destinato, fino alla concorrenza 
del 20 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la 
concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico, per l’attività di promozione, per 
studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori 
rispetto al mero ripristino dell’area coltivata ]. (14)   
 
 (10) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1.(11)  Vedi anche, per la disciplina sull'organizzazione e il 
funzionamento dello Sportello unico di cui al presente comma, il Reg. 
8 aprile 2008, n. 3.(12) Articolo così sostituito dall'art. 2, 
l.r. 
12 novembre 2004, n. 21 (vedi anche 
l'art. 1 
della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 8. La 
coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad 
autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta 
regionale: a) su proposta dell'Assessore all'industria, quando le attività 
estrattive ricadano in territori non soggetti ad alcuno dei vincoli di cui 
all'art. 3; b) su proposta dell'Assessore all'Industria, sentito il C.T.R.A.E., 
quando le attività ricadano in territori sui quali insistono uno o più dei 
vincoli di cui all'art. 3.». (13) Comma aggiunto dall’art. 22, 
comma 2, l.r. 
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua 
pubblicazione.(14) Comma aggiunto dall’art. 22, 
comma 2, l.r. 
31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua 
pubblicazione.(9) Articolo così sostituito dalla l.r. 21/2004, art. 4. Vedi anche l’art.1 della l.r. 21/2004 e la l.r.15/85 
 Art. 9
 (15)  [Lautorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta anche 
per lapertura delle cave di prestito e per tutti i movimenti di terra, che 
avvengono con lutilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio, per 
opere stradali o idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando 
sintendano utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave 
abbandonate.  Nellistanza di autorizzazione il richiedente deve indicare i 
progetti delle opere da realizzare.]  
 
 
 Art. 10
 (16) [Per le attività estrattive autorizzate ai sensi della presente legge si 
applicano le disposizioni di cui allart. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 
1443. I relativi provvedimenti sono di competenza del Presidente della 
Regione.] 
 
 
 Art. 11
 (17) [Per le pertinenze, così come definite dallart. 23, primo comma, del succitato 
R.D. n. 1443/1927 e per gli impianti annessi, i Comuni provvedono a 
determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dellesercente e la relativa 
riscossione, secondo le modalità di cui allart. 19 e successivi della L.R. 
12 febbraio 1979, n. 6 concernente «Adempimenti regionali per 
lattuazione della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10».] 
 
 
 CAPO 3
 Priorità e procedura nellautorizzazione  
 
 Art. 12
 (18)  [Lautorizzazione alla coltivazione è rilasciata, in ordine di 
priorità, al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi, 
allusufruttuario vitalizio ed altri aventi diritto sui fondi oggetto di 
attività estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge.  La domanda per ottenere lautorizzazione deve contenere:  1) la generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è 
persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale 
rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;  2) il numero di codice fiscale del richiedente e della partita 
IVA.  Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, 
tramite il Settore industria - Ufficio minerario regionale devono essere 
allegati:  a) copia autentica del contratto di affitto o dellatto di 
proprietà od ogni altro titolo comprovante il diritto sullarea da coltivare, 
con estratto di mappa catastale riportante lestensione dellarea stessa nonché 
i terreni limitrofi compresi in un raggio di m 500;  b) una carta topografica, in scala 1:25.000, con sopra indicata 
lubicazione della cava:  c) una planimetria quotata in scala non inferiore a 1:1000 dei 
terreni interessati dalle escavazioni e dagli impianti eventualmente esistenti; 
 d) piano di coltivazione e relazione tecnica redatta da un 
professionista esperto in materia;  e) progetto esecutivo per la sistemazione e/o il recupero e/o 
il ripristino delle aree, comunque interessate allattività estrattiva;  f) programma economico-finanziario;  g) documentazione circa lidoneità tecnica ed economica del 
richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione.] 
 
 
 Art. 13
 (19)  [Per le autorizzazioni di cui allart. 8, il progetto per la 
sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree deve indicare le opere 
da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al termine 
della stessa.  Il programma economico-finanziario deve indicare 
lutilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la 
potenzialità degli impianti di cava ed i programmi dinvestimento sugli stessi, 
le previsioni dimpiego della mano dopera.  Copia della domanda e relativi allegati è trasmessa a cura del 
richiedente al Sindaco del Comune interessato.  Il Sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne dà 
notizia al pubblico mediante avviso affisso allAlbo pretorio per 15 giorni. 
 Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione 
della documentazione, invierà il proprio motivato parere sulla richiesta al 
Settore industria - Ufficio minerario regionale.  Il parere si intende comunque favorevole se il Sindaco non si 
esprime nel termine soprafissato.  Tutti i pareri richiesti a norma della presente legge ad enti, 
Uffici statali, regionale e locali sintendono comunque favorevoli se, decorso 
il termine massimo di 30 giorni dallacquisizione degli atti e documenti gli 
interessati non si siano pronunziati.  Lautorizzazione alla coltivazione deve essere rilasciata entro 
giorni 60 e giorni 90, rispettivamente, per i casi di cui al punto a) e al punto 
b) dellart. 8, a far tempo dalla decorrenza del termine di cui al comma 
precedente, decorsi i quali sintende esecutiva.  Copia dellautorizzazione, oltre che allimprenditore deve 
essere trasmessa al Sindaco del Comune interessato] 
 
 
 Art. 14
 (20)  [Lautorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo definito 
in rapporto alla potenzialità degli impianti e degli investimenti previsti e 
comunque non superiore a 20 anni.  Ottenuto il titolo autorizzativo e prima diniziare i lavori, 
lesercente deve adempiere agli obblighi di cui allart. 28 del D.P.R. 9 
aprile 1959, n. 128.  Lautorizzazione alla coltivazione può essere prorogata a 
richiesta degli interessati quando sussistono motivati interessi di produzione 
e, di sviluppo economico.  La proroga viene accordata dalla stessa autorità che ha 
rilasciato lautorizzazione.]  
 
 
 Art. 15
 (21)  [Nellatto autorizzativo devono essere previsti:  - lobbligo di esecuzione da parte dellimprenditore, anche a 
mezzo di eventuali consorzi volontari od obbligatori da costituirsi secondo le 
procedure previste dalla vigente legislazione, di tutte quelle opere che si 
rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività, tenuto conto 
delle proposte avanzate dai vari enti a tutela dei vincoli esistenti, nonché 
delle opere per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino del terreno 
comunque interessato allattività estrattiva;  - i tempi e le modalità di esecuzione delle opere per la 
ricomposizione ambientale delle aree interessate;  - lammontare del deposito cauzionale e di congrue garanzie 
finanziarie, anche fidejussorie, per ladempimento degli obblighi derivanti 
dallautorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire.  Lentità del deposito è adeguata annualmente mediante 
deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute 
nellindice ISTAT del costo della vita;  - le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse. ] 
 
 
 CAPO 4
 Sospensione, decadenza, revoca  
 
 Art. 16
 (22)  [I lavori di coltivazione autorizzati possono essere sospesi 
cautelativamente quando:  a) si verifichi linosservanza dei programmi e delle 
prescrizioni del provvedimento;  b) siano necessari ulteriori accertamenti in vista 
delladozione dei provvedimenti di decadenza o di revoca di cui agli artt. 17 e 
18.  Lordine di sospensione cessa di avere efficacia dopo che si è 
accertato che il titolare ha provveduto agli adempimenti prescritti.  Il provvedimento di sospensione è comunque disposto quando si 
tratti di lavori abusivi.  Lordine di sospensione, emesso dal Presidente della Regione, è 
immediatamente notificato allimprenditore, al proprietario ed al Sindaco del 
Comune interessato. ] 
 
 
 Art. 17
 Lautorizzazione alla coltivazione può essere dichiarata 
decaduta:  - quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del 
giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o 
il progetto di coltivazione;  - per grave e reiterata inosservanza di cui al punto a) 
dellart. 16, nonché delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di 
igiene e sicurezza del lavoro;  - per il trasferimento del titolo senza il preventivo 
nulla-osta dellautorità concedente;  - quando sia venuta meno la capacità tecnica ed economica del 
titolare;  - quando siano stati sospesi i lavori di coltivazione senza il 
nulla-osta da parte dellUfficio minerario regionale.  La dichiarazione di decadenza dellautorizzazione alla 
coltivazione è adottata con provvedimento motivato dalla stessa autorità 
concedente dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per 
leliminazione delle inadempienze.  Il provvedimento è notificato allimprenditore, al proprietario 
ed al Sindaco del Comune interessato.  Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è atto 
definitivo.  
 
 
 Art. 18
 (23)  [Lautorizzazione alla coltivazione può essere revocata dalla 
Giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., per sopraggiunte gravi esigenze 
dinteresse pubblico.  In tal caso, ove limprenditore ne faccia motivata richiesta 
entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo 
indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e 
del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da determinarsi 
dallo stesso C.T.R.A.E. su parere motivato del Settore industria Ufficio 
minerario regionale; resta fermo lobbligo per limprenditore alla 
ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la 
revoca.  Il provvedimento di revoca è notificato allimprenditore, al 
proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.  Il provvedimento di revoca è atto definitivo. ] 
 
 
 CAPO 5
 Coltivazione nei corsi dacqua  
 
 Art. 19
 (24)  [Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi 
dacqua nei laghi e spiagge lacustri di competenza regionale continuano ad 
essere subordinate a concessione rilasciata dallAssessore ai lavori pubblici 
nel rispetto delle vigenti norme.  I titolari delle concessioni, oltre a comunicare 
allAssessorato ai lavori pubblici i dati relativi alle escavazioni effettuate, 
sono tenuti allosservanza di quanto stabilito dal successivo art. 22. ] 
 
 
 CAPO 6
 Vigilanza  
 
 Art. 20
 (25) (26)  [Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, 
oltre che dagli organi di polizia di Stato, abilitati espressamente dalle leggi 
vigenti, anche dai dipendenti dellAmministrazione regionale in servizio presso 
il Settore industria Ufficio minerario regionale designati dallAssessore al 
ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente 
della Regione.  Su tale designazione viene chiesto il parere del Prefetto per 
quanto di competenza.  I verbali di accertamento dellinfrazione sono inoltrati agli 
Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio, per ladozione dei 
provvedimenti di competenza, ex L.R. 
15 novembre 1977, n. 36.  Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di 
coltivazione dei materiali di cava sono esercitate dal Settore industria - 
Ufficio minerario regionale.  La vigilanza sui lavori di escavazione dei materiali di cui 
allart. 19 è demandata allAssessorato a lavori pubblici.  È di competenza dellUfficio minerario regionale invece, la 
vigilanza sugli impianti di trattamento dei materiali estratti con le 
escavazioni di cui al comma precedente. Pertanto, gli Uffici del Genio civile 
trasmettono allUfficio minerario copia degli atti relativi alle concessioni 
rilasciate.]  
 
 (25) La l.r. 19/2010, art. 22, c. 1 prevede che i proventi rivenienti dalle violazioni dell’articolo 28 della l.r. 37/1985  e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali di cui all’articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44) della l.r. 10/2009 vengono destinate nella misura del 20 per cento alla gestione di tutte le attività previste dagli articoli 20 e 22 della l.r. 37/1985 e all’attuazione della l.r. 31/2007.(26) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1. 
 CAPO 7
 Spese per listruttoria delle istanze  
 
 Art. 21
 (27) [Le spese per listruttoria delle istanze, per lautorizzazione sia alla ricerca 
che alla coltivazione di cui alla presente legge, sono a carico del richiedente]. 
 
 
 CAPO 8
 Obbligo di fornire dati statistici  
 
 Art. 22
 (28) (29)  [Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati 
statistici dei materiali estratti, nonché tutte le altre informazioni e 
chiarimenti che venissero loro richiesti dal Settore industria - Ufficio 
minerario regionale.  Gli esercenti debbono inoltre mettere a disposizione dei 
funzionari del Settore industria - Ufficio minerario regionale tutti i mezzi per 
ispezionare i lavori in corso.]  
 
 (28) La l.r. 19/2010, art. 22, c. 1 prevede che i proventi rivenienti dalle violazioni dell’articolo 28 della l.r. 37/1985  e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali di cui all’articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44) della l.r. 10/2009 vengono destinate nella misura del 20 per cento alla gestione di tutte le attività previste dagli articoli 20 e 22 della l.r. 37/1985 e all’attuazione della l.r. 31/2007.(29) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1. 
 CAPO 9
 Il patrimonio indisponibile della Regione  
 
 Art. 23
 (30)  [Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i 
giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al 
proprietario del fondo nei casi di pubblica interesse di cui al presente 
articolo.  Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per 
la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal Piano 
regionale delle attività estrattive (P.R.A.E), la Giunta regionale invita il 
proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di 
autorizzazione a proprio nome a cedere la disponibilità del giacimento a terzi 
che entro lo stesso termine presentino domanda, con lavvertimento che il 
giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso 
inutilmente il termine medesimo.  In questultimo caso la Giunta regionale dispone il passaggio 
del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dellart. 
11 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Detto giacimento sarà dato in 
concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno 
presentato relativa domanda, lidoneità tecnica ed economica a condurre 
limpresa.  La disposizione di cui al precedente camma si applica anche nei 
casi di decadenza dellautorizzazione previsti dallart. 17, qualora il titolare 
di questultima sia proprietario del fondo.  Qualora il titolare dellautorizzazione dichiarata decaduta non 
sia il proprietario del fondo, la giunta regionale procede analogamente a quanto 
previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per lipotesi di 
mancata presentazione della domanda di autorizzazione.  Il concessionario subentrante nellesercizio della cava è 
tenuto a corrispondere allavente diritto il valore attuale degli impianti, dei 
lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.  I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle 
somme assegnate ai sensi del comma precedente.  Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di 
riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va 
riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., 
tenendo conto delle dimensioni e dellattività svolta dai singoli stabilimenti. 
Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. (Piano 
regionale attività estrattiva) di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, 
continuano ad applicarsi le norme di cui allart. 45 del R.D. 29 luglio 1927, 
n. 1443 e successive modificazioni](31) 
 
 
 
 CAPO 10
 I consorzi - collaudi - direzione dei lavori. Qualificazione professionale  
 
 Art. 24
 (32)  [Per lesecuzione, la manutenzione e luso di opere  comuni attinenti lattività di cava e per lattuazione di un coordinamento della coltivazione, possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori. La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla Giunta Regionale quando sia richiesta dagli  imprenditori rappresentanti: -        almeno i due terzi dei fondi relativi allarea interessata dalla coltivazione, quando si intende attuare il coordinamento della coltivazione stessa; -        almeno i due terzi delle aree interessate alle opere comuni quando si deve procedere alla esecuzione, alla manutenzione ed alluso delle opere stesse, attinenti lattività di cave. La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta, comunque, quando lo impongano le esigenze di tutela  ambientale, paesaggistica, idrologica della zona nonchè di tutela di alcuni particolari materiali di cave allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore allIndustria. ((33) ) La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata, entro 30 giorni, dagli interessati allAssessorato allIndustria mediante la produzione di copia dellatto costitutivo. In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive fissate, la Giunta Regionale, previa  diffida, può nominare un Commissario, il quale provvede allesecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e lamministrazione del Consorzio fino allattuazione delle direttive fissate.] 
 
 (32) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1.(33) Comma così modificato dalla l.r. 13/87, art. 2. 
 Art. 25
 (34)  [Il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente 
parte integrante del progetto globale per lautorizzazione della cava dovrà 
essere collaudato, al termine dellattività della cava o dellautorizzazione, 
dal Settore industria - Ufficio minerario regionale in collaborazione con il 
Comune interessato al fine di accertare la rispondenza dei lavori di 
coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto stabilito nel 
provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle opere di recupero 
e/o sistemazione.  Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono 
sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.  Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede 
alleventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dellart. 15, 
dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare allimprenditore la regolare 
esecuzione delle opere necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal 
provvedimento di autorizzazione, entro un congruo termine.  Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune 
interessato provvede dUfficio, con rivalsa delle spese a carico 
dellinadempiente, anche mediante incameramento della cauzione.] 
 
 
 Art. 26
 (35)  [Allo scopo di assicurare, allattività delle cave e torbiere, esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti, migliore e più razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi più favorevoli, con ovvi benefici di costi sia economici che ambientali e per una gestione più attenta del territorio a maggiore salvaguardia dellambiente, la direzione dei lavori nelle attività estrattive deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del sottosuolo e di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione. La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali e che posseggano i requisiti di cui allultimo comma del presente articolo. ((36) ) Alle imprese costituitesi in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui allallart. 11 
della L.R. 
10 aprile 1985, n. 15 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.((37)  La domanda per lottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10.4.85 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dallesercizio finanziario 1987.  I contributi di cui allart. 12 
della L.R. 
10 aprile 1985, n. 15  sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui allart. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. (7) Detti contributi saranno erogati secondo le modalità fissate dalla  L.R. 
10 aprile 1985, n. 15  È fatto obbligo di affidare la direzione dei lavori ad un tecnico laureato in ingegneria, nelle cave di grande importanza, con potenzialità degli impianti installati superiore alle 2000/t giorno e/o quando si impiegano particolari tecnologie e notevoli mezzi meccanici. Circa la complessità e limportanza delle lavorazioni e degli impianti decide il Settore Industria - Ufficio Minerario regionale  -. La direzione dei lavori, oltre che agli ingegneri minerari o a periti minerari, può essere affidata ad ingegneri con specializzazione diversa da quella mineraria, a geologi, periti industriali e geometri purchè attestino di possedere specifiche competenze nelle discipline minerarie.] 
 
 
 Art. 27
 (38)  [Il personale tecnico da assegnare, allUfficio minerario 
regionale, se non è in possesso di laurea in ingegneria mineraria o del diploma 
di perito minerario, deve frequentare, a carico della Regione, corsi di 
specializzazione presso sedi universitarie, se ingegnere, o istituti minerari, 
se non ingegnere.  La Regione provvederà inoltre ad istituire corsi di 
qualificazione professionale per capo-cava e per fochino minatore, in sede 
provinciale e, se necessaria, anche sub-provinciale nelle zone interessate da 
numerose attività estrattive.]   
 
 
 TITOLO 3
 Sanzioni  
 
 Art. 28
 (39) (40)  
 [Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono  regolamentati dalle disposizioni contenute nella Legge 24.11.81, n. 689 e nella L.R. 
15 novembre 1977, n. 36. . È punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000= la violazione delle norme di cui allart. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000  a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui allart. 2;  con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui allart. 7; con la sanzione amministrativa da L 3.000.000  a L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9. ((41) ) La sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 è comminata anche a coloro che proseguono lattività oltre i termini previsti dallautorizzazione. Quando lesercente non ottempera agli obblighi di sistemazione e/o di recupero e/o di ripristino del terreno comunque interessato allattività estrattiva, stabiliti nellatto autorizzativo, provvederà il Comune competente per territorio addebitando le spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati con le modalità stabilite dalldallart. 54 
della L.R. 
30 maggio 1977, n. 17.] 
 
 
 
 (39) Articolo così sostituito dalla l.r. 19/2010, art. 22, c. 3.(40) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1.(41) Comma così sostituito dalla l.r. 13/87, art. 4. 
 TITOLO 4
 Comitato tecnico regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.)  
 
 Art. 29
 (42) (43)  [1. E istituito presso lAssessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri: a)       dirigente responsabile dellUfficio minerario regionale, in veste di Presidente; b)      dirigente responsabile, o suo delegato, dellautorità competente in materia di Valutazione dimpatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dellimpatto ambientale); c)       dirigente responsabile, o suo delegato, dellautorità competente in materia di valutazione dincidenza ex D.P.R. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120; d)      dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato; e)       dirigente responsabile, o suo delegato, dellIspettorato ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia; f)       un esperto in diritto minerario; g)      un esperto nelle discipline geologiche-minerarie; h)      un esperto designato dallOrdine dei geologi per ciascuna provincia; i)        dirigente responsabile dellUfficio urbanistico del Comune interessato.   i bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle associazioni industriali per ciascuna provincia;  i ter) un rappresentante dei lavoratori del settore delle cave designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali. (44)  
 2. I componenti indicati alle lettere e), h), i), i bis) e i ter) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nellambito del rispettivo territorio di competenza (45)  2 bis. Gli Ordini professionali, le Associazioni di categorie e le Organizzazioni sindacali indicati nel comma 1 provvedono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dellAssessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel CTRAE. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione dellAssessore, provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta la designazione. ( 46)  Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario dellAssessorato allIndustria. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. Quando si devono trattare argomenti che interessano altri Assessorati regionali ed Uffici Statali, il Comitato viene integrato con i rispettivi responsabili, espressamente invitati,   a titolo consultivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura regionale. Il Comitato viene convocato, mediante invito del Presidente, ogni qualvolta vi siano particolari ed indifferibili richieste. Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza. Ai componenti del CTRAE che non siano funzionari regionali in servizio, compete lindennità di euro 78,00 per ogni effettiva partecipazione alle sedute. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato. (47)  12. Lautorizzazione paesaggistica prevista per lattività di cava dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è rilasciata in sede di Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE) dal dirigente del Settore urbanistico regionale o suo delegato. (48)  
 13. Il nulla osta per lattività di cava ricadendo in terreni soggetti alle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), è rilasciato in sede di CTRAE dal Dirigente responsabile o suo delegato dellIspettorato ripartimentale delle foreste della provincia interessata.] (14) 
 
 (42) Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 79(43) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1.(44) Comma già sostituito dalla l.r. 13/87, art. 5, poi nuovamente sostituito dalla l.r. 21/2004, art. 3 è stato successivamente così  integrato dalla l.r. 17/2005, art. 16(45) Comma inserito dalla l.r. 13/87, art. 5 poi sostituito dalla l.r. 21/2004, art. 3 è stato  successivamente così modificato dalla l.r. 17/2005, art. 16(46) Comma inserito dalla l.r. 17/2005, art. 16(47) Comma così sostituito dalla l.r. 1/2005, art. 65(48) Comma così sostituito dalla l.r. 12/2005, art. 6 
 Art. 30
 (49)  [Il C.T.R.A.E., organismo tecnico consultiva, esprime pareri sul 
piano regionale delle attività estrattive e/o stralci della stessa e sugli 
eventuali aggiornamenti, nonché sui quesiti ad essa sottoposti tramite gli 
organi della Regione.  Propone alla Giunta regionale norme di attuazione alla presente 
legge, con particolare riferimento:  - alla valorizzazione ed al migliore sfruttamento delle risorse 
naturali;  - allindividuazione dei criteri che consentano la 
determinazione di un equo canone relativo ai terreni oggetto dellattività 
estrattiva, pur nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del 
conduttore agricolo;  - allindividuazione delle garanzie che gli operatori economici 
devono fornire circa la validità tecnico-economica delle iniziative di 
valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuità e 
stabilità delloccupazione, alla salvaguardia degli aspetti ecologici, 
idrogeologici e garanzia per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.  Propone inoltre le modalità dintervento della Regione per la 
formazione e qualificazione del personale e dei tecnici operanti nelle attività 
estrattive e nellUfficio minerario regionale in attuazione a quanto disposto 
dallart. 27.]  
 
 
 TITOLO 5
 Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E)  
 
 Art. 31
 (50)  [Il PRAE da redigere a cura dellAssessorato allIndustria, Commercio e Artigianato: a)       individua, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico produttive, le aree suscettibili di attività estrattiva; b)      stima i fabbisogni dei mercati esteri, nazionali e regionale dei vari materiali, secondo ipotesi a medio e lungo periodo allo scopo di graduare lutilizzazione delle succitate aree; c)       dispone norme per lapertura di nuove cave, miranti a valorizzare le risorse naturali in armonia con le esigenze di salvaguardia dei valori dellambiente e nel rispetto delle esigenze poste dalle necessità di ordine tecnico, economico e produttivo; d)      stabilisce, sentiti i Comuni interessati, le Comunità Montane e le Provincie, nonchè gli Assessorati regionali e gli Uffici statali competenti, oltre alle aree dove la attività estrattiva è prioritaria rispetto ad ogni altra attività, anche le zone sottoposte a vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici  nelle quali lattività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione; e)       predispone la tabella dei fabbisogni per ogni tipo di materiale nellarco di un decennio; f)       individua le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave. Nelle more della redazione del PRAE, la Regione al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche luso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche ed atmosferiche.] (51) (52)  
 
 (50) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1.(51) Comma aggiunto dalla l.r. 13/87, art. 6.(52) Vedi anche l’art. 79 della l.r. 1/2005 
 Art. 32
 (53)  [Il P.R.A.E. si compone di:  1) una relazione con lindicazione delle finalità e dei criteri 
informativi del piano, corredata da:  a) Carta delle risorse, note nelle aree di cui allart. 31, 
punto a);  b) Carta dei vincoli di cui allart. 31, punto d);  2) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili 
fabbisogni articolati a livello regionale e provinciale, per ogni tipo di 
materiale, per il periodo di un decennio; fabbisogni formulati in relazione agli 
elementi statistici ed ai programmi regionali di sviluppo dei settori 
interessati;  3) norme generali di comportamento per la razionale 
coltivazione sia in termini produttivi che ecologico-ambientali dei giacimenti 
dei vari tipi di materiale nelle diverse situazioni geomorfologiche].  
 
 
 Art. 33
 (54) (55)  [Il P.R.A.E. deve essere completato entro il termine massimo di 
mesi 36 dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Detto piano, proposto dalla Giunta regionale, sentito il 
Comitato tecnico regionale per le attività estrattive di cui allart. 29, è 
adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione.  Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione 
possono essere presentate da privati ed enti pubblici osservazioni e proposte di 
modifica.  Il piano è approvato dal Consiglio regionale nei successivi 
sessanta giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  Il piano è sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni e può 
comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi lopportunità, seguendo le 
stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale] 
 
 (54) Con la deliberazione della G. R. dell'11 dicembre 2000 n. 1744, riportata sul BURP n. 15 del 24 gennaio 2001 è stato pubblicato il PRAE.(55) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1. 
 Art. 34
 (56)  [Entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione dal P.R.A.E. 
sul Bollettino Ufficiale della Regione, i comuni, con apposita delibera del 
Consiglio comunale, provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore 
comunale o gli strumenti urbanistici.  Ove il Comune non provveda nel termine suddetto, il Presidente 
della Regione, su proposta degli Assessori allindustria ed allurbanistica, 
previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni nomina un Commissario 
ad acta.  I Comuni che non hanno adottato lo strumento urbanistico 
generale si adegueranno, salva lesistenza di specifici divieti previsti per 
lattività estrattiva; divieti che dovranno essere tempestivamente segnalati al 
C.T.R.A.E., tramite lUfficio minerario.]   
 
 
 TITOLO 6
 Regime transitorio  
 
 Art. 35
 (57)  [Per le cave legalmente in attività alla data di  entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di  coltivazione è subordinata allautorizzazione. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro il 31 dicembre 1987. ((59) ) Lautorizzazione non può essere denegata se non quando lattività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici o derivanti da altre leggi. Lattività estrattiva, dovrà comunque cessare soltanto qualora lautorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al 2° comma. Fino allentrata in vigore del PRAE lattività estrattiva, esercitata in zona agricola, si ritiene compatibile con la predetta destinazione di zona, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti in materia. ](58)  
 
 (57) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1.(58) Vedi anche l’art. 1 della l.r. 21/2004(59) Termine così prorogato dalla l.r. 13/87. art. 6. 
 Art. 36
 (60) (61) [Fino allapprovazione del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), 
lautorizzazione per lapertura di nuove cave è rilasciata in conformità a 
quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 35, commi terzo e quinto, previo 
parere dei comuni interessati da esprimere non oltre trenta giorni] 
 
 (60) Articolo così sostituito dalla l.r. 4/89, art. 1.(61) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1. 
 Art. 37
 (62) (63) [Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
i termini di cui allart. 13 - ottavo comma - relativi al rilascio 
dellautorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) 
giorni] 
 
 (62) Articolo così sostituito dalla l.r. 13/87. art. 7.(63) Legge abrogata dalla l.r. 22/2019, art. 37, comma 1. 
 TITOLO 7
 Norme finali e finanziarie  
 
 Art. 38
 (64)  [Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad 
osservarsi le norme di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive 
modificazioni.  È fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali in 
materia di pubblica sicurezza. ] 
 
 
 Art. 39
 (65) [LAssessore allindustria, se delegato dal Presidente della Regione, esercita 
tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge]. 
 
 
 Art. 40
 (66)  [Alla copertura degli oneri 
derivanti dall applicazione della presente Legge, determinati in L. 
600.000.000= annui a partire dall esercizio 1985, si fa fronte con il Bilancio 
pluriennale 1985/ 86 - Obiettivo 6 - Industria. Al Bilancio di previsione 1985 
e introdotta la seguente variazione: PARTE 
SPESA VARIAZIONE IN 
AUMENTO CAP. 0601490 Norme per la 
disciplina dell attivita di cave COMPETENZA 600.000.000 CASSA 
600.000.000 CAP. 0602020  Concorso nei 
pagamenti dei contributi in CC per le finalita di cui all art. 4 primo comma 
lettera a) L. 12/ 1975 COMPETENZA 600.000.000 CASSA 
600.000.000 Per gli esercizi successivi la 
spesa sara determinata dalla legge di bilancio]. 
 
 
 
 
 
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