Anno 1985
Numero 37
Data 22/05/1985
Abrogato No
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
Note Pubblicata nel B.U. R. Puglia 5 giugno 1985, n. 73.
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Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 37

Norme per la disciplina dell' attivita' delle cave.(1) (2) 


(1)  Con Delib.G.R. 13 giugno 2006, n. 824 e Delib.G.R. 15 maggio 2007, n. 580 è stato approvato, ai sensi della presente legge, il Piano regionale delle attività estrattive. Con Delib.G.R. 9 maggio 2007, n. 538 è stata approvata la direttiva concernente le disposizioni tecnico-operative e procedurali sull'attuazione della presente legge.
(2) Vedi anche  il Reg. reg.5/2011 “ Regolamento per la Gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti”


TITOLO 1

Oggetto della legge 





Art. 1


La presente legge disciplina la ricerca e la coltivazione in superficie o in sotterraneo delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o condizione fisica, appartenenti alla seconda categoria ai sensi dellart. 2, terzo comma, del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e comunque non compresi nella prima categoria ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

I lavori di coltivazione dei giacimenti dei materiali succitati costituiscono attività di cava o di torbiera. 




TITOLO 2

Cave e torbiere 





CAPO 1

Autorizzazione alla ricerca 





Art. 2


La ricerca delle sostanze minerali di cui allart. 1, allo scopo di accertare lesistenza, la qualità, la consistenza e leconomicità dei giacimenti, è subordinata a preventiva autorizzazione. 




Art. 3


Lautorizzazione alla ricerca è accordata dallAssessore allIndustria Commercio e Artigianato:

a)       sentito il Comune interessato quando la ricerca è eseguita in zone non soggette ad alcun vincolo (idrogeologico-forestale, paesaggistico, culturale, ambientale, urbanistico, ecc.);

b)      sentito anche il Comitato Tecnico Regionale per le Attività Estrattive (C.T.R.A.E.) di cui al successivo art. 29 quando invece le zone sono interessate da uno o più vincoli. (3) 



(3) Vedi anche l’art.4 della l.r. 21/2004 ed il Reg. reg. 3/2008


Art. 4


Allistanza tendente ad ottenere lautorizzazione alla ricerca - da trasmettere tramite lUfficio minerario regionale di cui alla L.R. 17 gennaio 1980, n. 7 - deve essere allegata una relazione tecnico-economica indicante le zone interessate, le modalità di esecuzione del programma di ricerca, i mezzi impiegati, le eventuali modifiche che i lavori apporterebbero al terreno e la spesa prevista.

Ai possessori dei fondi interessati viene data comunicazione da parte dellAssessorato allindustria e gli stessi hanno, qualora ne facessero domanda entro 30 giorni dal ricevimento, diritto prioritario alla ricerca.

Prima dellinizio dei lavori di ricerca il titolare è tenuto a trasmettere al Comune interessato ed allUfficio minerario regionale la denuncia di esercizio in analogia a quanto previsto dallart. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128




Art. 5


Lautorizzazione alla ricerca non può essere accordata per durata superiore ad un anno e può essere prorogata per un altro solo anno, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti. 




Art. 6


È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dalla ricerca.

In caso di contestazione sullentità dei danni il Settore industria - Ufficio minerario regionale - stabilirà dUfficio, provvisoriamente, lammontare del deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Quando i fondi sui quali sintende effettuare la ricerca sono di proprietà di esercenti di cave in attività ed i proprietari dimostrino che eventuali giacimenti in essi accertati costituiscono riserve di materiale indispensabili per il prosieguo dellattività estrattiva, oppure che detti fondi sono necessari per discariche di detriti di coltivazione, i possessori possono opporsi ai lavori di ricerca.

LAmministrazione regionale, eseguiti i necessari accertamenti può dichiarare tali fondi, in tutto o in parte, zone di naturale sviluppo delle attività in atto. 




Art. 7


Lautorizzazione alla ricerca non consente di effettuare lavori di coltivazione per i quali è necessaria lautorizzazione di cui al successivo art. 8. 


CAPO 2

Autorizzazioni alla coltivazione 





Art. 8

(4) 


1. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal dirigente dellUfficio minerario regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE).

2. È istituito, presso lAssessorato regionale allIndustria - Ufficio minerario - lo Sportello unico regionale per le attività estrattive, per il rilascio dellautorizzazione allesercizio di attività di cava ex L.R. n. 37/1985 (5) 

3. Lo Sportello unico regionale, si avvale del CTRAE di cui allarticolo 29 della L.R. n. 37/1985, che esprime il parere vincolante in ordine alle istanze di autorizzazione inoltrate.

4. Lo Sportello unico regionale opera, presso le diverse strutture interessate al rilascio di pareri e nulla osta, in deroga alle rispettive norme di riferimento, in sostituzione del soggetto proponente (6) 

4-bis. Il rilascio dell’autorizzazione regionale e l’esercizio dell’attività estrattiva sono a titolo oneroso. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ciascun anno, e sentite le Associazioni di categoria, stabilisce con proprio atto i criteri per la determinazione degli oneri finanziari a carico dei titolari dell’autorizzazione in relazione alla quantità e tipologia dei materiali estratti nell’anno precedente, nonché i criteri per la ripartizione dei relativi proventi tra Regione, Province e Comuni .(7) 

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis è destinato, fino alla concorrenza del 20 per cento, a sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, per l’attività di promozione, per studi e ricerche e per la realizzazione di interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area coltivata (8)  



(4) Articolo così sostituito dalla l.r. 21/2004, art. 4. Vedi anche l’art.1 della l.r. 21/2004 e la l.r.15/85
(5)  Vedi anche, per la disciplina sull'organizzazione e il funzionamento dello Sportello unico di cui al presente comma, il Reg. 8 aprile 2008, n. 3.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, l.r. 12 novembre 2004, n. 21 (vedi anche l'art. 1 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 8. La coltivazione di cava o torbiera e relative pertinenze è subordinata ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale: a) su proposta dell'Assessore all'industria, quando le attività estrattive ricadano in territori non soggetti ad alcuno dei vincoli di cui all'art. 3; b) su proposta dell'Assessore all'Industria, sentito il C.T.R.A.E., quando le attività ricadano in territori sui quali insistono uno o più dei vincoli di cui all'art. 3.». 
(7) Comma aggiunto dall’art. 22, comma 2, l.r. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
(8) Comma aggiunto dall’art. 22, comma 2, l.r. 31 dicembre 2010, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.


Art. 9


Lautorizzazione per la coltivazione deve essere chiesta anche per lapertura delle cave di prestito e per tutti i movimenti di terra, che avvengono con lutilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio, per opere stradali o idrauliche e per opere pubbliche in genere ed anche quando sintendano utilizzare i detriti di coltivazione in discarica di cave abbandonate.

Nellistanza di autorizzazione il richiedente deve indicare i progetti delle opere da realizzare. 




Art. 10


Per le attività estrattive autorizzate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui allart. 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. I relativi provvedimenti sono di competenza del Presidente della Regione. 




Art. 11


Per le pertinenze, così come definite dallart. 23, primo comma, del succitato R.D. n. 1443/1927 e per gli impianti annessi, i Comuni provvedono a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico dellesercente e la relativa riscossione, secondo le modalità di cui allart. 19 e successivi della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6 concernente «Adempimenti regionali per lattuazione della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10». 




CAPO 3

Priorità e procedura nellautorizzazione 





Art. 12


Lautorizzazione alla coltivazione è rilasciata, in ordine di priorità, al ricercatore, al proprietario del suolo e suoi eredi, allusufruttuario vitalizio ed altri aventi diritto sui fondi oggetto di attività estrattiva, fatte salve le norme previste nella presente legge.

La domanda per ottenere lautorizzazione deve contenere:

1) la generalità ed il domicilio del richiedente, se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;

2) il numero di codice fiscale del richiedente e della partita IVA.

Alla domanda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, tramite il Settore industria - Ufficio minerario regionale devono essere allegati:

a) copia autentica del contratto di affitto o dellatto di proprietà od ogni altro titolo comprovante il diritto sullarea da coltivare, con estratto di mappa catastale riportante lestensione dellarea stessa nonché i terreni limitrofi compresi in un raggio di m 500;

b) una carta topografica, in scala 1:25.000, con sopra indicata lubicazione della cava:

c) una planimetria quotata in scala non inferiore a 1:1000 dei terreni interessati dalle escavazioni e dagli impianti eventualmente esistenti;

d) piano di coltivazione e relazione tecnica redatta da un professionista esperto in materia;

e) progetto esecutivo per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree, comunque interessate allattività estrattiva;

f) programma economico-finanziario;

g) documentazione circa lidoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione. 




Art. 13


Per le autorizzazioni di cui allart. 8, il progetto per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino delle aree deve indicare le opere da realizzarsi anche durante il periodo della coltivazione oltre che al termine della stessa.

Il programma economico-finanziario deve indicare lutilizzazione e la destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli impianti di cava ed i programmi dinvestimento sugli stessi, le previsioni dimpiego della mano dopera.

Copia della domanda e relativi allegati è trasmessa a cura del richiedente al Sindaco del Comune interessato.

Il Sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso allAlbo pretorio per 15 giorni.

Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, invierà il proprio motivato parere sulla richiesta al Settore industria - Ufficio minerario regionale.

Il parere si intende comunque favorevole se il Sindaco non si esprime nel termine soprafissato.

Tutti i pareri richiesti a norma della presente legge ad enti, Uffici statali, regionale e locali sintendono comunque favorevoli se, decorso il termine massimo di 30 giorni dallacquisizione degli atti e documenti gli interessati non si siano pronunziati.

Lautorizzazione alla coltivazione deve essere rilasciata entro giorni 60 e giorni 90, rispettivamente, per i casi di cui al punto a) e al punto b) dellart. 8, a far tempo dalla decorrenza del termine di cui al comma precedente, decorsi i quali sintende esecutiva.

Copia dellautorizzazione, oltre che allimprenditore deve essere trasmessa al Sindaco del Comune interessato




Art. 14


Lautorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo definito in rapporto alla potenzialità degli impianti e degli investimenti previsti e comunque non superiore a 20 anni.

Ottenuto il titolo autorizzativo e prima diniziare i lavori, lesercente deve adempiere agli obblighi di cui allart. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

Lautorizzazione alla coltivazione può essere prorogata a richiesta degli interessati quando sussistono motivati interessi di produzione e, di sviluppo economico.

La proroga viene accordata dalla stessa autorità che ha rilasciato lautorizzazione. 




Art. 15


Nellatto autorizzativo devono essere previsti:

- lobbligo di esecuzione da parte dellimprenditore, anche a mezzo di eventuali consorzi volontari od obbligatori da costituirsi secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, di tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività, tenuto conto delle proposte avanzate dai vari enti a tutela dei vincoli esistenti, nonché delle opere per la sistemazione e/o il recupero e/o il ripristino del terreno comunque interessato allattività estrattiva;

- i tempi e le modalità di esecuzione delle opere per la ricomposizione ambientale delle aree interessate;

- lammontare del deposito cauzionale e di congrue garanzie finanziarie, anche fidejussorie, per ladempimento degli obblighi derivanti dallautorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire.

Lentità del deposito è adeguata annualmente mediante deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute nellindice ISTAT del costo della vita;

- le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse. 




CAPO 4

Sospensione, decadenza, revoca 





Art. 16


I lavori di coltivazione autorizzati possono essere sospesi cautelativamente quando:

a) si verifichi linosservanza dei programmi e delle prescrizioni del provvedimento;

b) siano necessari ulteriori accertamenti in vista delladozione dei provvedimenti di decadenza o di revoca di cui agli artt. 17 e 18.

Lordine di sospensione cessa di avere efficacia dopo che si è accertato che il titolare ha provveduto agli adempimenti prescritti.

Il provvedimento di sospensione è comunque disposto quando si tratti di lavori abusivi.

Lordine di sospensione, emesso dal Presidente della Regione, è immediatamente notificato allimprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato. 




Art. 17


Lautorizzazione alla coltivazione può essere dichiarata decaduta:

- quando il titolare non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il programma di ricerca o il progetto di coltivazione;

- per grave e reiterata inosservanza di cui al punto a) dellart. 16, nonché delle norme in materia di polizia delle miniere e cave, di igiene e sicurezza del lavoro;

- per il trasferimento del titolo senza il preventivo nulla-osta dellautorità concedente;

- quando sia venuta meno la capacità tecnica ed economica del titolare;

- quando siano stati sospesi i lavori di coltivazione senza il nulla-osta da parte dellUfficio minerario regionale.

La dichiarazione di decadenza dellautorizzazione alla coltivazione è adottata con provvedimento motivato dalla stessa autorità concedente dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per leliminazione delle inadempienze.

Il provvedimento è notificato allimprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

Il provvedimento di dichiarazione di decadenza è atto definitivo. 




Art. 18


Lautorizzazione alla coltivazione può essere revocata dalla Giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., per sopraggiunte gravi esigenze dinteresse pubblico.

In tal caso, ove limprenditore ne faccia motivata richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo indennizzo che tiene conto del valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso le cave o torbiere da determinarsi dallo stesso C.T.R.A.E. su parere motivato del Settore industria Ufficio minerario regionale; resta fermo lobbligo per limprenditore alla ricomposizione ambientale prevista dal provvedimento di cui viene disposta la revoca.

Il provvedimento di revoca è notificato allimprenditore, al proprietario ed al Sindaco del Comune interessato.

Il provvedimento di revoca è atto definitivo. 




CAPO 5

Coltivazione nei corsi dacqua 





Art. 19


Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi dacqua nei laghi e spiagge lacustri di competenza regionale continuano ad essere subordinate a concessione rilasciata dallAssessore ai lavori pubblici nel rispetto delle vigenti norme.

I titolari delle concessioni, oltre a comunicare allAssessorato ai lavori pubblici i dati relativi alle escavazioni effettuate, sono tenuti allosservanza di quanto stabilito dal successivo art. 22. 




CAPO 6

Vigilanza 





Art. 20

(9) 


Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dellAmministrazione regionale in servizio presso il Settore industria Ufficio minerario regionale designati dallAssessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Regione.

Su tale designazione viene chiesto il parere del Prefetto per quanto di competenza.

I verbali di accertamento dellinfrazione sono inoltrati agli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio, per ladozione dei provvedimenti di competenza, ex L.R. 15 novembre 1977, n. 36.

Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava sono esercitate dal Settore industria - Ufficio minerario regionale.

La vigilanza sui lavori di escavazione dei materiali di cui allart. 19 è demandata allAssessorato a lavori pubblici.

È di competenza dellUfficio minerario regionale invece, la vigilanza sugli impianti di trattamento dei materiali estratti con le escavazioni di cui al comma precedente. Pertanto, gli Uffici del Genio civile trasmettono allUfficio minerario copia degli atti relativi alle concessioni rilasciate. 



(9) La l.r. 19/2010, art. 22, c. 1 prevede che i proventi rivenienti dalle violazioni dell’articolo 28 della l.r. 37/1985  e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali di cui all’articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44) della l.r. 10/2009 vengono destinate nella misura del 20 per cento alla gestione di tutte le attività previste dagli articoli 20 e 22 della l.r. 37/1985 e all’attuazione della l.r. 31/2007.


CAPO 7

Spese per listruttoria delle istanze 





Art. 21


Le spese per listruttoria delle istanze, per lautorizzazione sia alla ricerca che alla coltivazione di cui alla presente legge, sono a carico del richiedente.  




CAPO 8

Obbligo di fornire dati statistici 





Art. 22

(10) 


Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati statistici dei materiali estratti, nonché tutte le altre informazioni e chiarimenti che venissero loro richiesti dal Settore industria - Ufficio minerario regionale.

Gli esercenti debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari del Settore industria - Ufficio minerario regionale tutti i mezzi per ispezionare i lavori in corso. 



(10) La l.r. 19/2010, art. 22, c. 1 prevede che i proventi rivenienti dalle violazioni dell’articolo 28 della l.r. 37/1985  e dalla tariffazione sulle acque minerali e termali di cui all’articolo 28 (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44) della l.r. 10/2009 vengono destinate nella misura del 20 per cento alla gestione di tutte le attività previste dagli articoli 20 e 22 della l.r. 37/1985 e all’attuazione della l.r. 31/2007.


CAPO 9

Il patrimonio indisponibile della Regione 





Art. 23


Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblica interesse di cui al presente articolo.

Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E), la Giunta regionale invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con lavvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso inutilmente il termine medesimo.

In questultimo caso la Giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dellart. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Detto giacimento sarà dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, lidoneità tecnica ed economica a condurre limpresa.

La disposizione di cui al precedente camma si applica anche nei casi di decadenza dellautorizzazione previsti dallart. 17, qualora il titolare di questultima sia proprietario del fondo.

Qualora il titolare dellautorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la giunta regionale procede analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per lipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.

Il concessionario subentrante nellesercizio della cava è tenuto a corrispondere allavente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Giunta regionale, sentito il C.T.R.A.E., tenendo conto delle dimensioni e dellattività svolta dai singoli stabilimenti.

Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattiva) di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui allart. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni(11) 




(11) Comma così aggiunto dalla l.r. 13/87, art. 1.


CAPO 10

I consorzi - collaudi - direzione dei lavori. Qualificazione professionale 





Art. 24


Per lesecuzione, la manutenzione e luso di opere  comuni attinenti lattività di cava e per lattuazione di un coordinamento della coltivazione, possono costituirsi consorzi volontari ed obbligatori.

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta dalla Giunta Regionale quando sia richiesta dagli  imprenditori rappresentanti:

-        almeno i due terzi dei fondi relativi allarea interessata dalla coltivazione, quando si intende attuare il coordinamento della coltivazione stessa;

-        almeno i due terzi delle aree interessate alle opere comuni quando si deve procedere alla esecuzione, alla manutenzione ed alluso delle opere stesse, attinenti lattività di cave.

La costituzione dei consorzi obbligatori può essere disposta, comunque, quando lo impongano le esigenze di tutela  ambientale, paesaggistica, idrologica della zona nonchè di tutela di alcuni particolari materiali di cave allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore allIndustria. ((12) )

La costituzione dei consorzi facoltativi è comunicata, entro 30 giorni, dagli interessati allAssessorato allIndustria mediante la produzione di copia dellatto costitutivo.

In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedano secondo le direttive fissate, la Giunta Regionale, previa  diffida, può nominare un Commissario, il quale provvede allesecuzione diretta delle opere con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e lamministrazione del Consorzio fino allattuazione delle direttive fissate.



(12) Comma così modificato dalla l.r. 13/87, art. 2.


Art. 25


Il progetto di recupero e/o sistemazione e/o ripristino facente parte integrante del progetto globale per lautorizzazione della cava dovrà essere collaudato, al termine dellattività della cava o dellautorizzazione, dal Settore industria - Ufficio minerario regionale in collaborazione con il Comune interessato al fine di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto stesso ed a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo, con particolare riferimento alle opere di recupero e/o sistemazione.

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede alleventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dellart. 15, dichiarando estinta la cava, ovvero ad intimare allimprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare agli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione, entro un congruo termine.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune interessato provvede dUfficio, con rivalsa delle spese a carico dellinadempiente, anche mediante incameramento della cauzione. 




Art. 26


Allo scopo di assicurare, allattività delle cave e torbiere, esercizi caratterizzati da maggiore sicurezza per gli addetti, migliore e più razionale utilizzazione delle risorse, rendimenti produttivi più favorevoli, con ovvi benefici di costi sia economici che ambientali e per una gestione più attenta del territorio a maggiore salvaguardia dellambiente, la direzione dei lavori nelle attività estrattive deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel campo particolare delle conoscenze geologiche del sottosuolo e di quelle specifiche del processo produttivo e di trasformazione.

La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali e che posseggano i requisiti di cui allultimo comma del presente articolo. ((13) )

Alle imprese costituitesi in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui allallart. 11 della L.R. 10 aprile 1985, n. 15 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.((14) 

La domanda per lottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10.4.85 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dallesercizio finanziario 1987. 

I contributi di cui allart. 12 della L.R. 10 aprile 1985, n. 15  sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui allart. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. (7)

Detti contributi saranno erogati secondo le modalità fissate dalla  L.R. 10 aprile 1985, n. 15 

È fatto obbligo di affidare la direzione dei lavori ad un tecnico laureato in ingegneria, nelle cave di grande importanza, con potenzialità degli impianti installati superiore alle 2000/t giorno e/o quando si impiegano particolari tecnologie e notevoli mezzi meccanici.

Circa la complessità e limportanza delle lavorazioni e degli impianti decide il Settore Industria - Ufficio Minerario regionale  -.

La direzione dei lavori, oltre che agli ingegneri minerari o a periti minerari, può essere affidata ad ingegneri con specializzazione diversa da quella mineraria, a geologi, periti industriali e geometri purchè attestino di possedere specifiche competenze nelle discipline minerarie.



(13) Comma così sostituito dalla l.r. 13/87. art. 3.
(14) Comma inserito  dalla l.r. 13/87, art. 3.


Art. 27


Il personale tecnico da assegnare, allUfficio minerario regionale, se non è in possesso di laurea in ingegneria mineraria o del diploma di perito minerario, deve frequentare, a carico della Regione, corsi di specializzazione presso sedi universitarie, se ingegnere, o istituti minerari, se non ingegnere.

La Regione provvederà inoltre ad istituire corsi di qualificazione professionale per capo-cava e per fochino minatore, in sede provinciale e, se necessaria, anche sub-provinciale nelle zone interessate da numerose attività estrattive.

 




TITOLO 3

Sanzioni 





Art. 28

(15) 



Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono  regolamentati dalle disposizioni contenute nella Legge 24.11.81, n. 689 e nella L.R. 15 novembre 1977, n. 36. .

È punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000= la violazione delle norme di cui allart. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui allart. 2;  con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui allart. 7; con la sanzione amministrativa da L 3.000.000 a L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9. ((16) )

La sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 è comminata anche a coloro che proseguono lattività oltre i termini previsti dallautorizzazione.

Quando lesercente non ottempera agli obblighi di sistemazione e/o di recupero e/o di ripristino del terreno comunque interessato allattività estrattiva, stabiliti nellatto autorizzativo, provvederà il Comune competente per territorio addebitando le spese al trasgressore, previo incameramento, quale acconto, della cauzione eventualmente versata.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati con le modalità stabilite dalldallart. 54 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

 




(15) Articolo così sostituito dalla l.r. 19/2010, art. 22, c. 3.
(16) Comma così sostituito dalla l.r. 13/87, art. 4.


TITOLO 4

Comitato tecnico regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) 





Art. 29

(17) 


1. E istituito presso lAssessorato Industria, Commercio e Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

a)       dirigente responsabile dellUfficio minerario regionale, in veste di Presidente;

b)      dirigente responsabile, o suo delegato, dellautorità competente in materia di Valutazione dimpatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dellimpatto ambientale);

c)       dirigente responsabile, o suo delegato, dellautorità competente in materia di valutazione dincidenza ex D.P.R. 357/1997 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

d)      dirigente responsabile del Settore urbanistico regionale, o suo delegato;

e)       dirigente responsabile, o suo delegato, dellIspettorato ripartimentale delle foreste di ciascuna provincia;

f)       un esperto in diritto minerario;

g)      un esperto nelle discipline geologiche-minerarie;

h)      un esperto designato dallOrdine dei geologi per ciascuna provincia;

i)        dirigente responsabile dellUfficio urbanistico del Comune interessato.

 i bis) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle associazioni industriali per ciascuna provincia;

i ter) un rappresentante dei lavoratori del settore delle cave designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali. (18) 


2. I componenti indicati alle lettere e), h), i), i bis) e i ter) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nellambito del rispettivo territorio di competenza (19) 

2 bis. Gli Ordini professionali, le Associazioni di categorie e le Organizzazioni sindacali indicati nel comma 1 provvedono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dellAssessorato, a indicare i rispettivi esperti o rappresentanti nel CTRAE. Trascorso tale termine, la Giunta regionale, su indicazione dellAssessore, provvede alla nomina dei componenti per i quali non è pervenuta la designazione.20) 

Le mansioni di segretario vengono svolte da un funzionario dellAssessorato allIndustria.

Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Quando si devono trattare argomenti che interessano altri Assessorati regionali ed Uffici Statali, il Comitato viene integrato con i rispettivi responsabili, espressamente invitati,   a titolo consultivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato viene nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica non oltre il sesto mese successivo alla fine della legislatura regionale.

Il Comitato viene convocato, mediante invito del Presidente, ogni qualvolta vi siano particolari ed indifferibili richieste.

Le convocazioni devono essere disposte con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza.

Ai componenti del CTRAE che non siano funzionari regionali in servizio, compete lindennità di euro 78,00 per ogni effettiva partecipazione alle sedute. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, secondo le vigenti disposizioni di legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato. (21) 

12. Lautorizzazione paesaggistica prevista per lattività di cava dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è rilasciata in sede di Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE) dal dirigente del Settore urbanistico regionale o suo delegato. (22) 


13. Il nulla osta per lattività di cava ricadendo in terreni soggetti alle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), è rilasciato in sede di CTRAE dal Dirigente responsabile o suo delegato dellIspettorato ripartimentale delle foreste della provincia interessata. (14)



(17) Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 79
(18) Comma già sostituito dalla l.r. 13/87, art. 5, poi nuovamente sostituito dalla l.r. 21/2004, art. 3 è stato successivamente così  integrato dalla l.r. 17/2005, art. 16
(19) Comma inserito dalla l.r. 13/87, art. 5 poi sostituito dalla l.r. 21/2004, art. 3 è stato  successivamente così modificato dalla l.r. 17/2005, art. 16
(20) Comma inserito dalla l.r. 17/2005, art. 16
(21) Comma così sostituito dalla l.r. 1/2005, art. 65
(22) Comma così sostituito dalla l.r. 12/2005, art. 6


Art. 30


Il C.T.R.A.E., organismo tecnico consultiva, esprime pareri sul piano regionale delle attività estrattive e/o stralci della stessa e sugli eventuali aggiornamenti, nonché sui quesiti ad essa sottoposti tramite gli organi della Regione.

Propone alla Giunta regionale norme di attuazione alla presente legge, con particolare riferimento:

- alla valorizzazione ed al migliore sfruttamento delle risorse naturali;

- allindividuazione dei criteri che consentano la determinazione di un equo canone relativo ai terreni oggetto dellattività estrattiva, pur nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del conduttore agricolo;

- allindividuazione delle garanzie che gli operatori economici devono fornire circa la validità tecnico-economica delle iniziative di valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuità e stabilità delloccupazione, alla salvaguardia degli aspetti ecologici, idrogeologici e garanzia per la sistemazione ottimale delle zone coltivate.

Propone inoltre le modalità dintervento della Regione per la formazione e qualificazione del personale e dei tecnici operanti nelle attività estrattive e nellUfficio minerario regionale in attuazione a quanto disposto dallart. 27. 




TITOLO 5

Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E) 





Art. 31


Il PRAE da redigere a cura dellAssessorato allIndustria, Commercio e Artigianato:

a)       individua, attraverso indagini giacimentologiche e tecnico produttive, le aree suscettibili di attività estrattiva;

b)      stima i fabbisogni dei mercati esteri, nazionali e regionale dei vari materiali, secondo ipotesi a medio e lungo periodo allo scopo di graduare lutilizzazione delle succitate aree;

c)       dispone norme per lapertura di nuove cave, miranti a valorizzare le risorse naturali in armonia con le esigenze di salvaguardia dei valori dellambiente e nel rispetto delle esigenze poste dalle necessità di ordine tecnico, economico e produttivo;

d)      stabilisce, sentiti i Comuni interessati, le Comunità Montane e le Provincie, nonchè gli Assessorati regionali e gli Uffici statali competenti, oltre alle aree dove la attività estrattiva è prioritaria rispetto ad ogni altra attività, anche le zone sottoposte a vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali, idrogeologici, forestali, archeologici  nelle quali lattività estrattiva può essere subordinata a determinate modalità di coltivazione;

e)       predispone la tabella dei fabbisogni per ogni tipo di materiale nellarco di un decennio;

f)       individua le aree da utilizzare a discarica dei residui di cave.

Nelle more della redazione del PRAE, la Regione al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche luso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche ed atmosferiche. (23) (24) 



(23) Comma aggiunto dalla l.r. 13/87, art. 6.
(24) Vedi anche l’art. 79 della l.r. 1/2005


Art. 32


Il P.R.A.E. si compone di:

1) una relazione con lindicazione delle finalità e dei criteri informativi del piano, corredata da:

a) Carta delle risorse, note nelle aree di cui allart. 31, punto a);

b) Carta dei vincoli di cui allart. 31, punto d);

2) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni articolati a livello regionale e provinciale, per ogni tipo di materiale, per il periodo di un decennio; fabbisogni formulati in relazione agli elementi statistici ed ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;

3) norme generali di comportamento per la razionale coltivazione sia in termini produttivi che ecologico-ambientali dei giacimenti dei vari tipi di materiale nelle diverse situazioni geomorfologiche. 




Art. 33

(25) 


Il P.R.A.E. deve essere completato entro il termine massimo di mesi 36 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detto piano, proposto dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per le attività estrattive di cui allart. 29, è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate da privati ed enti pubblici osservazioni e proposte di modifica.

Il piano è approvato dal Consiglio regionale nei successivi sessanta giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il piano è sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni e può comunque essere variato ogni qualvolta se ne ravvisi lopportunità, seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale



(25) Con la deliberazione della G. R. dell'11 dicembre 2000 n. 1744, riportata sul BURP n. 15 del 24 gennaio 2001 è stato pubblicato il PRAE.


Art. 34


Entro il termine di giorni 90 dalla pubblicazione dal P.R.A.E. sul Bollettino Ufficiale della Regione, i comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, provvedono ad uniformare ad esso il piano regolatore comunale o gli strumenti urbanistici.

Ove il Comune non provveda nel termine suddetto, il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori allindustria ed allurbanistica, previa diffida ad adempiere entro i successivi 30 giorni nomina un Commissario ad acta.

I Comuni che non hanno adottato lo strumento urbanistico generale si adegueranno, salva lesistenza di specifici divieti previsti per lattività estrattiva; divieti che dovranno essere tempestivamente segnalati al C.T.R.A.E., tramite lUfficio minerario.

 




TITOLO 6

Regime transitorio 





Art. 35


Per le cave legalmente in attività alla data di  entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di  coltivazione è subordinata allautorizzazione.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro il 31 dicembre 1987. ((27) )

Lautorizzazione non può essere denegata se non quando lattività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici o derivanti da altre leggi.

Lattività estrattiva, dovrà comunque cessare soltanto qualora lautorizzazione non venga chiesta entro il termine di cui al 2° comma. Fino allentrata in vigore del PRAE lattività estrattiva, esercitata in zona agricola, si ritiene compatibile con la predetta destinazione di zona, salvo specifici divieti previsti dalle leggi vigenti in materia.  (26) 



(26) Vedi anche l’art. 1 della l.r. 21/2004
(27) Termine così prorogato dalla l.r. 13/87. art. 6.


Art. 36

(28) 


Fino allapprovazione del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.), lautorizzazione per lapertura di nuove cave è rilasciata in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 35, commi terzo e quinto, previo parere dei comuni interessati da esprimere non oltre trenta giorni



(28) Articolo così sostituito dalla l.r. 4/89, art. 1.


Art. 37

(29) 


Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui allart. 13 - ottavo comma - relativi al rilascio dellautorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni



(29) Articolo così sostituito dalla l.r. 13/87. art. 7.


TITOLO 7

Norme finali e finanziarie 





Art. 38


Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad osservarsi le norme di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni.

È fatto salvo, inoltre, quanto previsto dalle leggi statali in materia di pubblica sicurezza. 




Art. 39


LAssessore allindustria, se delegato dal Presidente della Regione, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge. 




Art. 40


Alla copertura degli oneri derivanti dall applicazione della presente Legge, determinati in L. 600.000.000= annui a partire dall esercizio 1985, si fa fronte con il Bilancio pluriennale 1985/ 86 - Obiettivo 6 - Industria. Al Bilancio di previsione 1985 e introdotta la seguente variazione:

PARTE SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO

CAP. 0601490 Norme per la disciplina dell attivita di cave COMPETENZA 600.000.000 CASSA 600.000.000

CAP. 0602020 Concorso nei pagamenti dei contributi in CC per le finalita di cui all art. 4 primo comma lettera a) L. 12/ 1975 COMPETENZA 600.000.000 CASSA 600.000.000

Per gli esercizi successivi la spesa sara determinata dalla legge di bilancio.