Anno 1979
Numero 57
Data 29/08/1979
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67 In merio alle agevolazioni previste dalla presente legge vedi anche l'art. 7 (Disposizioni varie) della l.r. 8/86.
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Legge Regionale 29 agosto 1979, n. 57

Programma quinquennale di edilizia convenzionata agevolata.(1) 


(1) In merito alle agevolazioni previste dalla presente legge vedi anche l'art. 7  della L.R.8/86.


Art. 1

(Contenuti del piano)


A decorrere dallanno 1979 è attuato, ad integrazione del programma di cui alla legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, un piano quinquennale per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata nonchè per lacquisto di alloggi da parte di cittadini residenti in Puglia.

 [Per l acquisto di abitazioni che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilita in data non anteriore al 1° gennaio 1977 o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi i contributi di cui al successivo




Art. 2

(Contributi regionali)


Per ciascuno degli anni 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo art. 13, a concedere contributi sui mutui da contrarre per la realizzazione, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, di alloggi di edilizia convenzionata e per lacquisto di alloggi.

I contributi sono concessi direttamente agli istituti mutuanti e nella misura occorrente affinchè i mutuatari non siano gravati per interessi, diritti, commissioni, collocazione di obbligazioni, oneri fiscali e vari in misura superiore ai tassi previsti dallart. 20 legge statale 5.8.78, n. 457, oltre al rimborso del capitale.

I mutui a tasso agevolato con contributo regionale, della durata di anni 20, oltre leventuale periodo di preammortamento, devono essere concessi dal Tesoriere regionale, dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, dalle Casse di Risparmio, convenzionate con il Ministero del Tesoro ai sensi dellart. 4 della legge 1.2.1965, n. 1179, nonchè dagli Istituti di credito che dichiarino di accettare le condizioni stabilite dalle convenzioni tra Casse di Risparmio e Ministero del Tesoro. (2) 

Per la determinazione del mutuo ammissibile si applicano i costi massimi vigenti nella Regione Puglia per ledilizia residenziale agevolata-convenzionata di cui alla legge statale 5.8.78, n. 457. (4) 

I mutui concessi ai sensi della presente legge possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione dellabitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui allart. 31, lett. B, della legge 5.8.78, n. 457. 

[I mutui destinati all acquisto non possono eccedere il 75% della spesa ammissibile. ](3) 



(2) Comma integrato e modificato dalla l.r. 50/81, art. 4
(3) Comma abrogato dalla l.r. 76/80, art. 2.
(4) I commi 4 e 5 sostituiscono l'originario quarto comma, per effetto della l.r. 76/80, art. 2


Art. 3

(Modalità e termini per la concessione dei contributi)


I contributi sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto di mutuo e sono utilizzati in modo che, anche nella fase di preammortamento, l onere a carico del mutuatario non superi il tasso agevolato previsto dall art. 2. (5) 

Nel periodo finale dell ammortamento del mutuo e a carico del mutuatario e degli eventuali aventi causa l intera rata di rimborso anche per la parte non piu coperta dal contributo regionale per effetto dell anticipato utilizzo di cui al comma precedente. (6) 

In caso di morte o di invalidita totale e permanente del beneficiario, dovuta a malattia professionale o ad infortunio sul lavoro, il restante mutuo viene garantito da adeguata polizza assicurativa stipulata direttamente tra la Regione Puglia e uno o piu Istituti di assicurazione. (7) 



(5) Comma soppresso dalla  l.r. 31 agosto 1981, n. 50art. 4, terzo comma
(6) Comma soppresso dalla l.r. 31 agosto 1981, n. 50, art. 4,terzo comma 
(7) Comma abrogato dall'art. 16, l.r. 19 aprile 1984, n. 18


Art. 4

(Spesa ammissibile)(8) 


Per il limite massimo per il mutuo ammissibile tanto per la costruzione quanto per lacquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 13 della legge statale 15.2.80, n. 25.



(8) Articolo sostituito dalla l.r. 76/80, art. 2


Art. 5

(Garanzia regionale per i mutui agevolati)


I mutui contratti per lattuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono assistiti dalla garanzia integrale della Regione ai sensi dellart. 10 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3  con le modalità previste dagli artt. 10 ter del D.L. 13.8.75, n. 376, convertito in legge 16.10.75, n. 492, e 3 della legge 8.8.77, n. 513, e sono indicizzati secondo le norme previste dalla legge n. 457 del 5.8.78.




Art. 6

(Localizzazione degli interventi)


I programmi costruttivi ammessi ai contributi previsti dalla presente legge sono realizzati su aree assegnate nellambito dei piani di zona di cui alla legge 18.4.62, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni o nellambito di quelle delimitate ai sensi dellart. 51 della legge n. 865 del 29.10.71 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi possono essere localizzati anche al di fuori delle aree di cui al comma precedente a condizione che siano assoggettati a convenzione stipulata ai sensi dellart. 8 della legge 28.1.77, n. 10. (9) 



(9) Vedi anche le ll.rr. 16/97, art. 29 e 17/99, art. 27


Art. 7

(Presentazione delle domande per la concessione dei contributi)


Gli aventi diritto presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, domanda per la concessione dei contributi previsti dallart. 2.

La domanda, che deve specificare il Comune prescelto per lintervento nonchè il regime dellarea sulla quale si intende operare, deve essere corredata dal programma di massima da realizzare indicante limporto complessivo dellintervento determinato secondo quanto previsto dallart. 17 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3..

Le domande relative allacquisto delle abitazioni devono essere corredate da una pianta e da una relazione contenente le caratteristiche dellimmobile nonchè la spesa ammissibile determinata con gli stessi criteri applicabili per le abitazioni da costruire. ((10) )



(10) Comma  modificato dalla l.r. 50/81, art. 4


Art. 8

(Selezione degli operatori)


Ai fini della selezione degli operatori, delle concessioni dei contributi regionali, nonchè della stipula delle convenzioni di cui agli artt. n. 35 della legge 22.10.71, n. 865 e n. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 15 e 16 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3.

 




Art. 9

(Beneficiari dei mutui agevolati)


I mutui di cui alla presente legge sono destinati a favore dei soggetti di cui allart. 1 che, nel Comune ove gli alloggi sono o saranno costruiti, abbiano la residenza o la sede di lavoro e nel cui nucleo familiare non vi sia alcun componente proprietario in nessun Comune della Regione di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

A norma dellart. 21 della legge 5.8.1978, n. 457 saranno considerati titoli di preferenza, ai fini della formazione delle graduatorie, quelli di prestatori di opera subordinata, di lavoratori autonomi e di lavoratori emigrati con almeno cinque anni di residenza allestero o che siano rimpatriati prima di tale periodo perchè riconosciuti invalidi per causa di lavoro.

Il reddito annuo complessivo dei beneficiari non può superare i limiti massimi di cui allart. 20 della legge 5.8.1978, n. 457. Sono esclusi coloro che abbiano già ottenuto, a qualsiasi titolo, la assegnazione in proprietà di altri alloggi realizzati con concorso o contributo pubblico.  Trova altresì applicazione lultimo comma dellart. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Ai fini dellaccertamento della possidenza del requisito del reddito si applica lart. 5 della legge 8.8.1977, n. 513.




Art. 10

(Caratteristiche degli alloggi da costruire)


Gli alloggi da costruire con contributi di cui allart. 2 debbono possedere le caratteristiche tecniche previste dagli artt. 16 e 43 della legge n. 457 del 5.8.1978.(11) 



(11) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 8, l.r. 23 gennaio 1984, n. 6


Art. 11

(Accertamento requisiti)


I requisiti e le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono accertati e certificati dai competenti uffici regionali.




Art. 12

(Non cumulabilità dei benefici)


 I benefici derivanti dallapplicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli derivanti da altre leggi regionali.




Art. 13

(Limiti di impegno)


Limporto annuo disponibile per i contributi di cui al precedente articolo 2 è fissato in L. 2 miliardi per i 5 anni di attuazione del piano.





Art. 14


Gli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge trovano copertura sul bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale con legge regionale 6 giugno 1979, n. 31, sul cap. 89 della Parte II - Spesa «Azioni ed interventi per programma quinquennale di edilizia convenzionata ed agevolata legge regionale» per L. 2.000.000.000 sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Gli oneri relativi al 1980 e 1981 trovano copertura, per L. 2 miliardi lanno, nel bilancio pluriennale 1979-1981 - sub obiettivo operativo 1-2-b - Interventi nel campo delledilizia abitativa e convenzionata.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione. 




Art. 15


Lart. 9 della legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3, per gli esercizi 1979 e 1980, al secondo comma è così modificato:

«Limporto annuo disponibile risulta:

1) L. 2.666.666.000 per le cooperative a proprietà indivisa il cui Statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e lobbligo del trasferimento degli stessi allIstituto Autonomo per le Case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della Cooperativa;

2) L. 1.333.334.000 per cooperative a proprietà divisa». 




Art. 16


Alla copertura, per il 1979, dellonere aggiuntivo di L. 1 miliardo, riveniente dallapplicazione del suddetto art. 15, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio 1979:

Parte II - Spesa

 

 

 

 

 

 

 

Stanziamento competenza

Stanziamento cassa

 

 

 

 

 

 

Variazione in aumento

 

 

 

 

-

Cap. 93: Contributi sui mutui da contrarre dalle Cooperative edilizie per la realizzazione di alloggi (legge regionale n. 3 del 1977, art. 9

L.

1.000.000.000

1.000.000.000

 

 

 

 

 

 

Variazione in diminuzione

 

 

 

 

-

Cap. 439: Fondo globale: «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione»

L.

1.000.000.000

1.000.000.000

 





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.