Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 45

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia(1) 


(1) Periodo di riferimento del bilancio pluriennale così rettificato con avviso pubblicato nel BURP n. 77 del 6-6-2013.


TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 





Art. 1

 Spesa a carattere pluriennale


1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.



(•) Periodo di riferimento del bilancio pluriennale così rettificato con avviso pubblicato nel BURP n. 77 del 6-6-2013.


Art. 2

 Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2007, n. 6(2) 


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale), è inserito il seguente:

“4 bis. Gli avanzi di amministrazione, risultanti all’approvazione del conto consuntivo, sono acquisiti tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale dell’esercizio finanziario successivo per far fronte a sopravvenienze impreviste e/o obbligatorie.”.



(2) NDR: Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento citato è indicato erroneamente con la data del 31 marzo 2007.


TITOLO 2

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO





CAPO 1

Disposizioni tributarie 





Art. 3

Aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2013


1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:

a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;

b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;

c) per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,48  per cento;(•)

d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila: 0,49 per cento; (3)

e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; mentre la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permane sui successivi scaglioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell’addizionale regionale all’IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.



(•) Lettera così sostituita dalla l.r. 26/2013, art. 4, c.1, lett. a..
(3) Lettera così sostituita dalla l.r. 26/2013, art. 4, c.1, lett. b..


Art. 4

Aliquota IRAP per l’anno 2013


1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), come richiamate nell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono confermate per l’anno 2013.




Art. 5

 Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale


1. Ai sensi del comma 60 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le cinque annualità successive i veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano, sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/ metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 e immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013.

2. Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o  metano, in applicazione dell’articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), l’importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto, mentre per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero.

2-bis. Sono esentati, altresì, dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall’articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1995, n. 463, emanato con decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi a propulsione ibrida elettrica immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2014. Al termine del periodo complessivo di esenzione l’importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto. (4) 



(4) Comma aggiunto dalla l.r. n. 45/2013, art. 7. 


Art. 6

Modifica all’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25


1. Il comma 2, dell’’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di  carattere tributario), è sostituito dal seguente:

“2. La tassa di cui al comma 1 si applica altresì:

a) ai veicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone,a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club storico italiano (ASI), Associazione italiana auto motoveicoli classici (AIAC), Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti;

b) ai motoveicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico predisposto dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), ovvero muniti del certificato, recante gli  estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima Federazione.”.




Art. 7

Abolizione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione


1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 cessa l’applicazione dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), e l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è abolita. Non è più dovuta la rata di acconto mensile relativa al mese di gennaio 2013 con la relativa scadenza per il versamento al 28 febbraio 2013.

2. La presentazione della dichiarazione annuale e l’operazione di versamento e conguaglio relative al periodo gennaio-dicembre 2012 restano fissate al 31 gennaio 2013.

3. In caso di credito in favore del contribuente, il diritto al rimborso deve essere esercitato, tramite apposita istanza da inviare alla Regione Puglia - Servizio finanze, entro il termine decadenziale di due anni decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione.

4. Rimangono fermi i poteri amministrativi e i relativi atti emanabili, con riferimento al periodo di vigenza di applicazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’articolo 5 della l.r. 19/2010, come modificato dall’articolo 8 della l.r. 38/2011, contemplati dai commi 6, 7, 8 e 10, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 5 della l.r. 19/2010 e la correlata disciplina del contenzioso di cui al comma 9 del medesimo articolo 5.




Art. 8

Tasse sulle concessioni regionali


1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e del comma 1 dell’articolo 8 del d.lgs 68/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse le tasse sulle concessioni regionali di cui al punto 4 della “TARIFFA” relativa a “IGIENE E  SANITA” e al punto 8 della “TARIFFA” relativa a “TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA”, allegate alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario)




Art. 9

 Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6


1. All’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l’aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, spettano  interamente alla Camera di Commercio territorialmente competente per le spese di tenuta dell’Albo artigiani, comprese quelle previste per i componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis La tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) e successive modifiche e integrazioni, dovuta per l’iscrizione all’Albo imprese artigiane spettano alla Regione e sono introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.”.




Art. 10

 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili


1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del d.lgs. 68/2011, è soppressa l’imposta regionale sulle emissioni degli aeromobili (IRESA).

2. L’articolo 36 (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è abrogato.




Art. 11

Rideterminazione della tassa per il diritto allo studio universitario e della tassa di abilitazione all’esercizio professionale - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18


1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 21 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nel testo novellato dal comma 8 dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), a decorrere dall’anno accademico 2013/2014 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998) è rideterminata in tre fasce.

2. La misura della fascia più bassa della tassa è fissata in euro 120 e si applica a coloro che  presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell’indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai Livelli essenziali di prestazioni (LEP) del diritto allo studio. I restanti valori della tassa sono fissati in euro 140,00 ed euro 160,00 per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio.

3. All’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. All’aggiornamento del limite massimo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla legge 549/1995 provvede la Giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato.”;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “La misura della tassa di abilitazione all’esercizio professionale è stabilita in misura fissa - pari a euro 140,00 - e viene versata direttamente dai singoli contribuenti all’ADISU Puglia.”;

c) al comma 3 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2”.




CAPO 2

Disposizioni finanziarie 





Art. 12

 Cofinanziamento investimenti in sanità


1. Al fine di consentire il cofinanziamento regionale degli investimenti in sanità e l’acquisto di cespiti tecnologici sanitari, è istituito nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della UPB 05.05.01, dedicato capitolo di spesa in conto capitale 721015 denominato “Cofinanziamenti regionali per investimenti in sanità e acquisti cespiti tecnologici sanitari”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni 500 mila.




Art. 13

 Assistenza sanitaria integrativa relativa ai soggetti affetti da celiachia(5) 


[ 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la quota mensile prevista, a carico del bilancio regionale, a sostegno del fabbisogno alimentare di soggetti di genere femminile di età superiore a dieci anni portatori di malattia celiaca, è uniformata al genere maschile e, perciò, è rivalutata nella misura di euro 30,00. A tal fine, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB. 05.07.01, il capitolo di spesa 721039, denominato “Iniziative per la prevenzione della celiachia. Legge n. 45 del 28/12/2012 - art. 13”, con uno stanziamento di euro 150 mila, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2013.

2. Ai soggetti affetti da dermatite erpetiforme, a decorrere dal 1° dicembre 2013, si applica l’assistenza sanitaria integrativa prevista per i soggetti affetti da celiachia, nonché l’integrazione della quota mensile di cui al comma 1.

3. E’ istituito il Comitato tecnico-scientifico (CTS), composto da esperti gastroenterologi, igienisti degli alimenti e della nutrizione, farmacista regionale, un esperto in biologia, un rappresentante dell’Associazione italiana celiachia (AIC), di supporto al competente Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione con finalità di:

a) valutazione epidemiologica della diffusione della malattia celiaca;

b) indirizzo tecnico-scientifico in materia di sicurezza alimentare e nel rispetto delle procedure di preparazione di pasti glutinfree;

c) valutazione dei fabbisogni formativi per gli operatori del settore alimentare;



(5) Articolo abrogato dalla l.r. 26/2013, art. 19.


Art. 14

Abrogazione articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18


1. L’articolo 5 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2012, n. 11) della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), è abrogato.




Art. 15

Stanziamento per la riconversione dell’Ospedale di Poggiardo


1. Al fine di consentire la firma del protocollo tra il comune di Poggiardo e l’ASL di Lecce per la riconversione dell’ospedale di Poggiardo in poliambulatorio avanzato, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.06.01, dedicato capitolo di spesa 721057, denominato “Riconversione Ospedale di Poggiardo. Acquisto TAC e allestimento della seconda sala operatoria - art. 15 legge regionale n. 45 del 28/12/2012. Cofinanziamento regionale Asse 3 P.O. FESR 2007- 2013, con uno stanziamento per l’anno 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila per l’acquisto della T.A.C. e per l’allestimento della seconda sala operatoria.




Art. 16

Prosecuzione progetto Ares di servizio di trasporto oncologico


 1. Per far fronte al finanziamento per la prosecuzione del progetto Ares di servizio di trasporto oncologico nella Provincia di Taranto dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2013 nonchè degli ulteriori livelli essenziali aggiuntivi, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della UPB 05.06.01, il capitolo 721056, denominato “Livelli essenziali aggiuntivi regionali”, con una dotazione finanziaria di euro 650 mila, in termini di competenza e cassa.




Art. 17

 Finanziamento livelli essenziali aggiuntivi regionali e cofinanziamento dei progetti di ricerca


1. Al fine di consentire il cofinanziamento regionale dei progetti di ricerca sanitaria finanziati con fondi ministeriali e dell’UE, nonché il finanziamento di ulteriori livelli essenziali aggiuntivi, ai sensi dell’allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), è istituito nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della UPB 05.06.01, dedicato capitolo di spesa 721055 denominato “Livelli essenziali aggiuntivi regionali ai sensi dell’allegato 4 del d.p.c.m. 29 novembre 2001. Cofinanziamento progetti di ricerca”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni e 900 mila.




Art. 18

Iniziative a sostegno delle famiglie con pazienti in stato vegetativo e dello stato di minima coscienza


1. Al fine di dare sostegno alle famiglie con a carico pazienti che si trovano in stato vegetativo (SV) o di minima coscienza (SMC), nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo 785060 “Spese per l’attuazione di iniziative relative al fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell’articolo 1 della l. 296/2006” - UPB 5.2.1, è assicurata la corresponsione di un assegno di cura non inferiore a euro 500 mensili per soggetto avente diritto. (6) 



(6) Comma così sostituito dalla l.r. 7/2013, art. 22


Art. 19

 Iniziative a sostegno degli audiolesi  (7) 


[ 1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010 - UPB05.02.01), finalizzato all’utilizzo nei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.]



(7) [6]  Articolo abrogato dalla l.r. 7/2013, art. 23


Art. 20

Contributi per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di sicurezza


1. Per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di sicurezza, nonché per l’acquisto di attrezzature indispensabili per l’erogazione di servizi di assistenza alle persone indigenti, sono concessi contributi a favore delle Caritas diocesane nella misura massima dell’ 80 per cento della spesa. Per ogni Caritas può essere erogato un contributo massimo di euro 20 mila.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito dello stanziamento del capitolo 521050 - UPB 09.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, denominato “Contributo alle Caritas diocesane per l’adeguamento di strutture di accoglienza alle norme di sicurezza e per l’acquisto di attrezzature”, è destinata la somma, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.




Art. 21

Sostegno agli oratori parrocchiali


1. Per l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’eliminazione delle barriere architettoniche e gli ampliamenti sono concessi contributi a favore degli oratori parrocchiali presenti nei comuni con meno di quindicimila abitanti nella misura massima dell’80 per cento della spesa prevista, con precedenza alle richieste accompagnate da progetti definitivi e/o esecutivi. Per ogni oratorio può essere erogato un contributo massimo di euro 50 mila. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.01.06, il capitolo di spesa 511032, denominato “Contributo regionale in favore degli oratori parrocchiali dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti per l’eliminazione delle barriere architettoniche - art. 21 legge regionale n. 45 del 28/12/2012”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.




Art. 22

 Modifica all’articolo 31 bis della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19


1. Il comma 1 dell’articolo 31 bis della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia),  introdotto dall’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012), è sostituito dal seguente:

“1 Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dei diritti del minore è attribuita un’indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari al 30 per cento dell’emolumento omnicomprensivo lordo spettante ai consiglieri regionali. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di viaggio riferite alle funzioni, che sono autocertificate dai Garanti ai fini dell’applicazione della normativa fiscale vigente.”.




Art. 23

 Misure finanziarie in favore dei Comuni di Statte e Martina Franca


1. Nell’ambito dello stanziamento previsto sul capitolo 531015 “Spese di emergenza per  eccezionali eventi meteorici (art. 30, l.r. 14/2011)” – UPB 09.02.01 - del bilancio di previsione 2013, è destinata la somma di euro 2 milioni per contribuire al finanziamento delle attività di ripristino del territorio del Comune di Statte necessarie a fronteggiare i danni provocati dagli avversi eventi meteorici del 28 novembre 2012. Una quota del suddetto contributo, nella misura massima del 25 per cento, può essere destinata al rimborso dei danni subìti dalle famiglie alle proprie abitazioni principali e dalle imprese alle proprie strutture produttive.(8) 

2. Al fine di contribuire al finanziamento delle attività di ripristino del territorio del Comune di Martina Franca e dei locali strumentali all’esercizio delle attività agricole per i danni subiti dall’evento meteorico del 28 novembre 2012, nell’ambito dello stanziamento del capitolo 531015 - UPB 09.02.01 - del bilancio di previsione 2013, è destinata, in termini di competenza e cassa, la somma di euro 400 mila.



(8) Comma modificato dalla l.r. n. 37/2014, art. 34.



Art. 24

 Danni provocati dal tornado del 28 novembre 2012


1. Al fine di contribuire al finanziamento delle attività di ripristino delle officine e dei depositi danneggiati dai danni subiti dal tornado (evento meteorico del 28 novembre 2012), è istituto nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 09.02.01, dedicato capitolo di spesa 531016, denominato “Contributo straordinario al Consorzio Trasporto Pubblico di Taranto per ripristino di officine e depositi danneggiati dal tornado del 28 novembre 2012”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila, quale contributo straordinario al Consorzio trasporto pubblico (CTP S.P.A.) di Taranto.




Art. 25

Contributi straordinari per eventi calamitosi


1. Allo scopo di far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole per eventi calamitosi di particolare intensità, non risarcibili da polizze assicurative stipulate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), è istituito nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB. 01.03.04 “Avversità atmosferiche – Credito agrario”, dedicato capitolo di spesa 114133, denominato “Contributi straordinari in favore delle imprese agricole per i danni subiti a causa di eventi calamitosi”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le priorità di intervento, nonché i tempi e le modalità per la concessione degli aiuti.

3. Gli stanziamenti per gli esercizi successivi  sono stabiliti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.

4. Lo stanziamento relativo all’esercizio finanziario 2013 è destinato a risarcire i danni provocati dagli eventi meteo avversi dell’ 8 giugno 2011 che hanno interessato i comuni di Conversano, Turi, Adelfia, Polignano a Mare, Casamassima, Rutigliano, Monopoli, Castellana Grotte e Sannicandro di Bari.




Art. 26

Vendita immobili non strumentali delle ASL


1. I proventi della vendita degli immobili non strumentali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), restano acquisiti al bilancio autonomo regionale.




Art. 27

Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili in locazione passiva


1. Al fine di realizzare interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli immobili condotti in locazione, in caso di non ottemperanza da parte dell’obbligato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1577 del Codice Civile, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della UPB 08.03.01, il capitolo 3410, denominato “Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili in locazione passiva”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila.

2. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.

3. Al finanziamento dei predetti oneri si provvede mediante le corrispondenti entrate a valere sul bilancio autonomo UPB 03.04.03, capitolo 3065005, per effetto delle obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia.




Art. 28

 Riduzione dei costi per locazioni passive


1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva della Regione Puglia, degli enti del Servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e delle società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario, aventi a oggetto immobili a uso istituzionale, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i canoni di locazione sono ridotti nella misura del 15 per cento di quanto corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo la predetta data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 del Codice civile anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione.

2. In mancanza della condizione di cui all’ultimo periodo del comma 1, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza nei termini e nei modi ivi pattuiti; la Regione Puglia, gli enti del Servizio sanitario regionale, le agenzie regionali e le società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e nel rispetto della predetta condizione.

3. Per i contratti di locazione passiva, aventi a oggetto immobili a uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura della Regione Puglia, degli enti del Servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e delle società partecipate dai predetti enti con capitale maggioritario, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione.




Art. 29

 Canoni di natura enfiteutica su terreni già appartenenti al demanio civico


1. Il Comune competente può disporre una riduzione dei canoni gravanti su terre già appartenenti al demanio civico, in misura non superiore alla metà, per i terreni inclusi nella perimetrazione di aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 2. Della riduzione di cui al comma 1 si tiene conto ai fini del calcolo del capitale di affrancazione.




Art. 30

 Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27


1. Alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all’articolo 28.”;

b) il comma 1 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:

a) dal Servizio regionale competente per i beni di valore non superiore a euro 500 mila;

b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore superiore a euro 500 mila. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e dell’Opera nazionale per i combattenti.”;

c) il comma 2 dell’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora enti territoriali (comuni, province e loro consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituiti nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima, determinato con le modalità di cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.”;

d) la lettera d) del comma 2 octies dell’articolo 33, introdotto dall’articolo 38 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), è sostituita dalla seguente:

“d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche;”.




Art. 31

Entrate e spese connesse alla valorizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Puglia


1. Con riferimento ai processi di dismissione in corso e in previsione di eventuali altre entrate connesse con le partecipazioni societarie di cui è titolare la Regione Puglia:

a) è istituito nello stato previsionale dell’entrata per l’esercizio finanziario 2013, nell’ambito della UPB 04.01.02, il capitolo 4110100, denominato “Proventi da utili, dividendi, dismissioni, vendite e/o altre entrate connesse a partecipazioni regionali” ove trovano allocazione le entrate derivanti da utili di esercizio, da dismissioni, vendite e/o altre entrate connesse a partecipazioni detenute dalla Regione Puglia;

b) è istituito nello stato previsionale della spesa per l’esercizio finanziario 2013, bell’ambito della UPB 06.03.01, il capitolo 3925, denominato “Spese attinenti il finanziamento di operazioni di ricapitalizzazione e/o ristrutturazione di partecipazioni societarie” da destinarsi prevalentemente ad  attività di ricapitalizzazione e ristrutturazione del patrimonio mobiliare della Regione Puglia.




Art. 32

Norme in materia di personale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali


1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), sono abrogati.

2. Al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono.




Art. 33

Utilizzo acque sotterranee


1. I procedimenti amministrativi relativi a “riconoscimento di utenza” e a “concessione in sanatoria” per i quali gli utenti, nel termine del 30 novembre 2012, non hanno richiesto i benefici previsti dagli articoli 28 e 30 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della regione Puglia), come modificati dall’articolo 24 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14, devono intendersi archiviati e per essi i dirigenti degli uffici tecnici comunali devono disporre le ordinanze di chiusura dei pozzi, salvo che, entro il 31 dicembre 2013 (9) , gli utenti stessi non facciano pervenire agli uffici regionali competenti (ex Genio civile) l’attestato di pagamento della sanzione amministrativa di euro 360,00 per pozzo e della tassa di concessione regionale (canoni per le utenze) prevista dalla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee).

2. Per le attività inerenti l’autorizzazione alla ricerca e la concessione all’estrazione di acque sotterranee per i nuovi pozzi da realizzare direttamente dalla Regione, dai Consorzi di bonifica e dall’Acquedotto pugliese nell’ambito degli interventi strategici di interesse diretto regionale, la competenza è attribuita in via esclusiva alla Regione e i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente sono conclusi dalla stessa Regione.



(9) Il termine del 31 marzo 2013, previsto dal presente comma, è stato dapprima differito al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 1, l.r. n. 26/2013 , successivamente al 30 giugno 2015 ai sensi della l.r. n. 37/2014, art. 33 in ultimo al 31 dicembre 2015 ai sensi della l.r. n. 14/2015, art. 7, c.1


Art. 34

 Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati


1. Al fine di consentire l’attuazione della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica), la Regione Puglia provvede a erogare ai Consorzi di bonifica, fino alla concorrenza di euro 10 milioni per il primo semestre 2013 e per ulteriori euro 10 milioni per il secondo semestre 2013, le somme occorrenti per far fronte alle seguenti spese di funzionamento:

a) generali di gestione;

b) emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;

c) consumi, anche pregressi, di acqua ed energia sia per uso civile che per uso agricolo;

d) quote del contributo associativo dovuto all’Unione regionale delle bonifiche;

e) oneri, a carico dei Consorzi, spettanti ai dipendenti collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 2013.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e cassa, al capitolo 112091, UPB 01.04.04, dell’esercizio finanziario 2013.

3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta, il quale si avvale di una struttura di supporto. Le prestazioni del Commissario ad acta non comportano oneri per la finanza regionale. Gli oneri connessi con le prestazioni della struttura di supporto, per complessivi euro 20 mila, sono imputati, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 112099, UPB 01.04.04.

4. Alla spesa necessaria per la redazione dei Piani generali di bonifica si fa fronte con le economie rivenienti dalla somma impegnata per le finalità di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011).




Art. 35

 Contributi di bonifica


1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, i contributi di bonifica di cui al codice tributo 630 dovuti dalla Regione a ciascun Consorzio di bonifica commissariato sono portati in detrazione, quale compensazione, alle anticipazioni erogate ai Consorzi di bonifica medesimi in esecuzione delle seguenti norme:

a) articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia);

b) comma 9 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008- 2010 della Regione Puglia);

c) articolo 11 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 (Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008);

d) articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia);

e) articolo 7 della legge regionale 1° dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia);

f) articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia).

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi non commissariati definiscono con il Servizio competente un Piano di rientro delle anticipazioni di cui al comma 1. Il Piano non può avere una durata superiore a venticinque anni, senza oneri aggiunti.




Art. 36

 Commissario straordinario regionale


1. In deroga al comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, ai fini dell’espletamento di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, può prorogare l’attività del Commissario straordinario regionale nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011 per un ulteriore termine massimo di mesi dodici.

2. Nell’espletamento della propria attività gestoria, il Commissario straordinario regionale è autorizzato a nominare un sub-commissario, individuato anche tra i dipendenti regionali.




Art. 37

 Integrazione all’articolo 16 della l.r .4/2012


1. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 4/2012 è aggiunto il seguente periodo: “Possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per il ripiano di disavanzi di amministrazione e per i debiti concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore del presente periodo, previa comunicazione alla Giunta, la quale può, entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, opporre diniego motivato.




Art. 38

 Contributo straordinario al sistema universitario pugliese


1. Al fine di rilanciare e potenziare la funzione di alta formazione delle università statali presenti sul  territorio della Regione Puglia, salvaguardare l’offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità, favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti pugliesi, il capitolo di spesa 915060 – UPB 04.04.02 - del bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2013 è ridenominato “Contributo straordinario a favore delle università pugliesi per il finanziamento delle spese ex comma 5, articolo 5, del d.Lgs. 49/2012” ed è assegnata una dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.

2. L’assegnazione del contributo alle università per la finalità di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5), è effettuata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi. Con lo stesso atto della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 5 dell’articolo 5 del d.lgs. 49/2012.

3. L’utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l’efficacia della misura, entro e non oltre sei mesi dalla data di erogazione dei fondi.




Art. 39

Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI


1. La dotazione finanziaria del “Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI”, istituito con il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è incrementata di euro 4 milioni.

2. I Consorzi per le Aree di sviluppo industriale che hanno usufruito dei benefici collegati alla dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 10/2009 possono accedere a quelli di cui alla dotazione incrementale del comma 1 del presente articolo ove dimostrino di aver ridotto l’esposizione debitoria accertata ai sensi della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale), in misura non inferiore al 60 per cento.

3. L’accesso alle risorse finanziarie incrementali previste dal comma 1 è disciplinato dalla disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 10/2009.

4. I rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sulla dotazione finanziaria del fondo di rotazione di cui al comma 1 devono essere rateizzati in non più di dieci anni e con decorrenza dal terzo anno successivo all’erogazione. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie reali anche di grado superiore al primo.

5. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 ai capitoli di entrata 6151275 - UPB 06.01.01 - e di spesa 120017 - UPB 99.99.01, denominati rispettivamente “Recuperi sul fondo di rotazione ripianamento debitorio Consorzi per lo sviluppo industriale” e “Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI”, è assegnata una dotazione finanziaria di euro 4 milioni.




Art. 40

 Trasferimento di funzioni ai Comuni (10) 


1. Sono trasferite ai Comuni le attività di informazione e accoglienza di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e

compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente dall’Agenzia regionale del turismo (ART), denominata “Pugliapromozione”, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2011, n. 176. In ogni caso L’ART - Pugliapromozione cessa di svolgere le suddette attività di informazione e accoglienza turistica a far data dal 1° luglio 2013.

2. Restano fermi le funzioni e i compiti di coordinamento attribuiti all’ART – Pugliapromozione dalla lettera j) del comma 1 dell’articolo 7 e dal comma 4 bis dell’articolo 13 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), come modificati dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 3 dicembre 2010, n. 18.

3. Il personale dipendente addetto allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 presso gli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) e dipendente, alla data di entrata in vigore della presente legge, dall’Agenzia “Pugliapromozione” è contestualmente trasferito ai comuni, alle cui dipendenze il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. Come previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il trasferimento del suddetto personale ha luogo previo esperimento delle procedure di informazione e di consultazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990), con applicazione dell’articolo 2112 del codice civile.

4. Nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della UPB 04.05.02, è istituito un apposito capitolo  di spesa n. 311075, denominato “Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ai Comuni per l’esercizio delle funzioni trasferite con l.r. n. 45 del 28/12/2012”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013 pari a euro 950 mila.



(10) Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 aprile 2013, n. 757


Art. 41

 Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi


1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito anche il sistema produttivo regionale pugliese, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alle misure 4.1, Pia PIT, 4.05, 4.14 e 4.18, nonché del regolamento regionale 6 aprile 2005, n. 22 (Approvazione definitiva regolamento attuativo “interventi per l’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma- Quadro - Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale), il cui provvedimento di concessione sia stato adottato nel periodo di programmazione del POR Puglia 2000-2006, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati.




Art. 42

 Contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica mediante l’attuazione dell’Agenda digitale italiana (ADI)


1. La Regione Puglia esegue gli interventi di propria competenza sulle reti di connessione e sui servizi digitali, aventi natura di servizi di interesse economico generale per mezzo della società in house “Innovapuglia S.pA.” in via di delegazione interorganica.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia adotta il regolamento che disciplina modalità di accesso e oneri per gli enti locali per l’utilizzo della centrale di acquisto territoriale denominata “Empulia” di cui all’articolo 54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).



(•) Comma abrogato dalla l.r. n. 37/2014, art. 20.



Art. 43

 Sistema Emersanmare per la sicurezza in mare


1. Allo scopo di garantire la sicurezza per le persone e per l’ambiente nell’ambito delle aree marine prospicienti la costa pugliese, la Regione sostiene il sistema dell’emergenza e soccorso in mare, denominato Emersanmare.

2. La Regione assicura lo sviluppo del sistema di protezione Emersanmare attraverso l’utilizzazione della dotazione in mezzi e attrezzature già acquisite dalla Regione, nonché attraverso la formazione e la specializzazione di volontari aderenti alle Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell’elenco di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n.39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n.14, concernente “Organizzazione della funzione regionale di Protezione civile), che, con il coordinamento delle Autorità marittime locali e, per quanto occorra, in sinergia con le autorità e strutture sanitarie operanti sul territorio, possono garantire il presidio lungo le aree costiere più sensibili, sia per i particolari aspetti logistici, sia dal punto di vista della valorizzazione turistica, e l’intervento in caso di incidenti in mare.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’UPB 09.02.01, il capitolo di spesa 531075, denominato “Sistema di protezione Emersanmare per la sicurezza in mare”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015.




Art. 44

;Applicazione della lettera k) del comma 1 dell’articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999


1. Al fine di ottimizzare la gestione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa per il personale delle categorie relativamente alle risorse eteroalimentate rivenienti dalle disposizioni di cui alla lettera K) del comma 1 dell’articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999, sono istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:

a) Entrata. UPB 03.04.02, capitolo 3065072, denominato “Risorse e/o introiti rivenienti da ‘terzi’ per l’applicazione di specifiche disposizioni di legge ex art. 15 co. 1 lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale del comparto. Destinazione ai sensi dell’art. 17 co. 2 lett. g), Collegato al capitolo di spesa 3072”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila;

b) Spesa. UPB 08.01.01, capitolo 3072, denominato “Utilizzo ex art. 17 co. 2 lett. g) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale di comparto, delle risorse rivenienti da ‘terzi’ in applicazione di specifiche disposizioni di legge di cui all’art. 15 co. 1 lett. k). Collegato al capitolo di entrata 3065072”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila;

c) Entrata. UPB 03.04.02, capitolo 3065071, denominato “Risorse e/o introiti rivenienti da “bilancio regionale” per l’applicazione di specifiche disposizioni di legge ex art. 15 co. 1 lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale del comparto. Destinazione ai sensi dell’art. 17 co. 2 lett. g): Collegato al capitolo di spesa 3071”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila;

d) Spesa. UPB 08.01.01, capitolo 3071, denominato “Utilizzo ex art. 17 co. 2 lett. g) del CCNL del 1° aprile 1999, Regioni ed Autonomie locali del personale di comparto, delle risorse rivenienti da “bilancio regionale” in applicazione di specifiche disposizioni di legge di cui all’art. 15 co. 1 lett. k). Collegato al capitolo di entrata 3065071”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.




Art. 45

 Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34


1. All’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. A decorrere dalla X legislatura l’ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D 6, compresi gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorchè funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nel budget individuato per ciascun Gruppo consiliare.

3 ter. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3 bis, i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), sono abrogati.




Art. 46

Modifica all’articolo 12 bis della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1


1. L’articolo 12 bis della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2011, n. 20 (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 - Istituzione dell’autorità di bacino della Puglia - e integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011,n. 1), è sostituito dal seguente:

“Art. 12 bis Modulazioni percentuali di risparmio

1. La Regione, dopo aver determinato, sulla base delle spese risultanti complessivamente dai rendiconti per l’anno 2009, l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell’ente indicate dall’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può assicurare tale ammontare mediante una modulazione delle percentuali di risparmio anche in misura diversa rispetto a quanto disposto negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

2. Con la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento di cui al comma 1 è ripartito tra Giunta e Consiglio, che provvedono con propri atti alla modulazione delle percentuali di risparmio.”.

2. L’articolo 46 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), è abrogato.




Art. 47

Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all’articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37


1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all’articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 08.02.01, il capitolo di spesa 1010015, denominato “Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all’articolo 19 della l.r. 37/2011”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio 2013 di euro 20 mila.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, al finanziamento del suddetto capitolo si provvede nei limiti dei relativi stanziamenti annuali di bilancio.




Art. 48

 Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3


1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.), è sostituito dal seguente:

“1. L’indennità lorda mensile di funzione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei componenti del CO.RE.COM. è stabilita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.”.




Art. 49

Modifica all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5


1. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), le parole: “2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “e seguenti”.




Art. 50

Modifica alla legge regionale 25 settembre 2012, n. 27


1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012), le parole: “dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2013”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della modifica di cui al comma 1 si fa fronte mediante lo stanziamento della somma di euro 750 mila, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 511036, denominato “Oneri per il personale erogati ai comuni dell’area della provincia di Foggia per la prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002” - UPB 09.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013.




Art. 51

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38


1. Alla legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell’articolo 7 le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2014”.

b) al comma 12 dell’articolo 7 è soppresso il seguente periodo: “Per l’anno 2013 è comunque riconosciuta una premialità pari al 15 per cento dell’aliquota massima a tutti i comuni che abbiano realizzato la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.”;

c) il comma 2 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP), sono attribuite al Servizio riforma fondiaria.”.




Art. 52

Oneri personale formazione professionale 


1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le linee di indirizzo per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007. (11) 



(11) Vedi la l.r. n. 51/2014, art. 1, c. 2 che fissa i termini della data di entrata in vigore.


CAPO 3

Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia 





Art. 53

 Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia


1. Ai sensi dell’articolo 50 bis della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), e della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituito, con sede presso il Consiglio regionale, il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia.




Art. 54

 Composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei conti(12) 


1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente, nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni;

b) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto Ministero dell’università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei), vecchio ordinamento, in scienze economiche o giuridiche;

c) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni superiori a cinquanta mila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico-finanziario; (13) 

d) acquisizione di almeno dieci crediti formativi annuali in materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;

e) onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi dell’articolo 2387 del Codice civile.

2. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 possono manifestare la propria  disponibilità a ricoprire il suddetto incarico a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. L’avviso deve essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelle esistenti.

3. Il sorteggio previsto dal comma 1 si svolge, pubblicamente, in una seduta del Consiglio regionale appositamente convocata per la nomina del Collegio o per la sostituzione di uno dei suoi componenti.

4. Svolge funzioni di Presidente il componente con il maggior grado di esperienza maturato come revisore dei conti in enti o società di cui alla lettera c) del comma 1. In caso di parità svolge funzioni di Presidente il componente più anziano.



(•) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi la l.r. n. 37/2014, art. 5.
(12) Vedi il Regolamento regionale 14 novembre 2013, n. 22
(13) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi la l.r. n. 37/2014, art. 5.


Art. 55

 Cause di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei conti(14) 


1. Non possono essere nominati nel Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice civile, coloro che ricoprono la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale, di consigliere regionale e coloro che hanno ricoperto tali cariche nella legislatura precedente. Non possono essere componenti del Collegio dei Revisori dei conti coloro che sono legati alla Regione Puglia, o a enti da questa controllati, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. Non possono ricoprire l’incarico di revisore dei conti della Regione Puglia il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado, del Presidente, degli assessori e dei consiglieri regionali in carica all’atto della nomina.

3. Sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia e la carica di presidente di provincia, sindaco, assessore, consigliere, revisore dei conti di ente locale ricompreso nell’ambito territoriale della Regione Puglia, ovvero, di enti del Servizio sanitario e delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale.

4. Sulla sussistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità si pronuncia, entro cinque giorni dalla nomina, la Giunta regionale.

5. In caso di incompatibilità il revisore ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica della decisione presa dalla Giunta regionale, per optare per l’uno o l’altro incarico. Se non comunica la decisione, con atto munito di data certa, entro il termine indicato, il silenzio si considera rifiuto della carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia.

6. I componenti dell’organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione Puglia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.





Art. 56

 Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia(15) 


1. Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia svolge le seguenti funzioni:

a) esprimere pareri sulla proposta di legge finanziaria regionale, sul bilancio annuale e pluriennale di previsione e sui documenti allegati, nonché sull’assestamento e sulle variazioni. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. I pareri sono obbligatori ma non vincolanti;

b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. Il Collegio dei Revisori svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

c) produrre relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) effettuare verifiche di cassa almeno trimestralmente;

e) vigilare sulla regolarità della gestione delle risorse assegnate ai Gruppi consiliari relativamente alle entrate e alle spese, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica);

f) produrre eventuale referto al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia alla Corte dei conti ove si configurino ipotesi di responsabilità; g) rendersi disponibile ad attività di collaborazione con gli organi regionali che possono chiedere pareri non vincolanti.

2. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente nei modi e nei limiti previsti per l’accesso agli atti da parte dei consiglieri regionali e partecipa alle commissioni e all’Assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione della legge finanziaria e dei bilanci annuali e pluriennali di previsione, delle variazioni di bilancio e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare, se convocato, alle altre assemblee dell’organo consiliare e alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee, i relativi ordini del giorno sono comunicati all’organo di revisione.

3. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

4. Il Collegio dei Revisori redige e conserva verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.





Art. 57

 Durata dell’incarico, compenso e cessazione dalla carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti


1. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti restano in carica per tre anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di nomina, e non sono rieleggibili.

2. Ove si proceda a sostituzione di un solo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso, stabilito nella delibera di nomina, non superiore al compenso base massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del comune o delle province ricomprese nel territorio della Regione Puglia di più elevata fascia demografica, incrementato del 20 per cento. Al Presidente spetta una maggiorazione del 20 per cento calcolata sull’importo determinato con le modalità di cui al periodo precedente comprensivo dell’incremento del 20 per cento. Gli importi si intendono al netto dell’imposta del valore aggiunto (IVA) e degli oneri previdenziali. A ciascun componente spetta un rimborso spese omnicomprensivo determinato forfettariamente nella misura annua di euro 1.000,00.

4. Il revisore cessa dall’incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) morte, impedimento permanente;

d) revoca per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio;

e) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta.




Art. 58

 Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del Collegio dei Revisori dei conti(16) 


1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;

b) le modalità e i termini entro cui esaminare le domande;

c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;

d) le modalità di estrazione dall’elenco in modo da assicurare trasparenza e imparzialità;

e) le tipologie di atti per i quali è prevista la semplice comunicazione;

f) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti su cui acquisire i pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1 è pubblicato l’avviso previsto dal comma 2 dell’articolo 54.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, convoca apposita seduta del Consiglio regionale per procedere all’estrazione prevista dal comma 1 dell’articolo 54. Il Presidente della Giunta regionale nomina con decreto i soggetti scelti mediante estrazione.





Art. 59

 Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente Capo si provvede con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio di previsione per le spese di funzionamento del Consiglio regionale.





CAPO 4

Disposizioni finali 





Art. 60

Norma di rinvio


1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.




Allegato A

TABELLA A


 TABELLA A (17) 

(17) Scarica file  TABELLA "A"


Indice


INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1 Spesa a carattere pluriennale

Art. 2 Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 31 marzo 2007, n. 6

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I - Disposizioni tributarie

Art. 3 Aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2013

Art. 4 Aliquota IRAP per l’anno 2013

Art. 5 Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale

Art. 6 Modifica all’articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25

Art. 7 Abolizione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione

Art. 8 Tasse sulle concessioni regionali

Art. 9 Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6

Art. 10 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Art. 11 Rideterminazione della tassa per il diritto allo studio universitario e della tassa di abilitazione all’esercizio professionale - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18

Capo II - Disposizioni finanziarie

Art. 12 Cofinanziamento investimenti in sanità

Art. 13 Assistenza sanitaria integrativa relativa ai soggetti affetti da celiachia

Art. 14 Abrogazione articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18

Art. 15 Stanziamento per la riconversione dell’Ospedale di Poggiardo

Art. 16 Prosecuzione progetto Ares di servizio di trasporto oncologico

Art. 17 Finanziamento livelli essenziali aggiuntivi regionali e cofinanziamento dei progetti di ricerca

Art. 18 Iniziative a sostegno delle famiglie con pazienti in stato vegetativo e dello stato di minima coscienza

Art. 19 Iniziative a sostegno degli audiolesi

Art. 20 Contributi per l’adeguamento delle strutture di accoglienza alle norme di sicurezza

Art. 21 Sostegno agli oratori parrocchiali

Art. 22 Modifica all’articolo 31 bis della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

Art. 23 Misure finanziarie in favore dei Comuni di Statte e Martina Franca

Art. 24 Danni provocati dal tornado del 28 novembre 2012

Art. 25 Contributi straordinari per eventi calamitosi

Art. 26 Vendita immobili non strumentali delle ASL

Art. 27 Manutenzione straordinaria urgente da eseguire su immobili in locazione passiva

Art. 28 Riduzione dei costi per locazioni passive

Art. 29 Canoni di natura enfiteutica su terreni già appartenenti al demanio civico

Art. 30 Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

Art. 31 Entrate e spese connesse alla valorizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Puglia

Art. 32 Norme in materia di personale dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali

Art. 33 Utilizzo acque sotterranee

Art. 34 Spese di funzionamento dei Consorzi di bonifica commissariati

Art. 35 Contributi di bonifica

Art. 36 Commissario straordinario regionale

Art. 37 Integrazione all’articolo 16 della l.r. 4/2012

Art. 38 Contributo straordinario al sistema universitario pugliese

Art. 39 Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI

Art. 40 Trasferimento di funzioni ai Comuni

Art. 41 Accelerazione della definizione dei procedimenti

agevolativi

Art. 42 Contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica mediante l’attuazione dell’Agenda digitale italiana (ADI)

Art. 43 Sistema Emersanmare per la sicurezza in mare

Art. 44 Applicazione della lettera K) del comma 1 dell’articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999

Art. 45 Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34

Art. 46 Modifica all’articolo 12 bis della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

Art. 47 Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale di cui all’articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37

Art. 48 Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3

Art. 49 Modifica all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5

Art. 50 Modifica alla legge regionale 25 settembre 2012, n. 27

Art. 51 Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38

Art. 52 Oneri personale formazione professionale

Capo III - Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia

Art. 53 Istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia

Art. 54 Composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei conti

Art. 55 Cause di ineleggibilità e incompatibilità dei revisori dei conti

Art. 56 Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia

Art. 57 Durata dell’incarico, compenso e cessazione dalla carica dei componenti del Collegio

dei Revisori dei conti

Art. 58 Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del Collegio dei Revisori dei conti

Art. 59 Norma finanziaria

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 60 Norma di rinvio





Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.