Legge Regionale 3 marzo 1978, n. 15 Attuazione delle direttive CEE per la riforma della agricoltura e l' istituzione di un regime di interventi in favore dell' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.(1)
Art. 1(2) [La presente legge regola la materia in
attuazione delle direttive del Consiglio della C.E.E. n. 159/72, 160/72, 161/72
e 268 del 28 aprile 1975, in conformità alle disposizioni della legge 9
maggio 1975, n. 153 e della legge 10 maggio 1976, n. 352] .
Art. 2(3) [Le disposizioni contenute nella legge 9
maggio 1975, n. 153 e nella legge 10 maggio 1976, n. 352 trovano
applicazione nel territorio della Regione Puglia nel rispetto delle norme
procedurali e delle priorità previste dai successivi articoli].
TITOLO 1Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole
Sezione 1Ristrutturazione aziendale
Art. 3(4) [Per ottenere gli aiuti
previsti dal titolo terzo della legge 9 maggio 1975, n. 153 per
lammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, gli interessati
devono inoltrare domanda corredata dalla necessaria documentazione alla Regione
Puglia - Assessorato allagricoltura - per il tramite dellIspettorato
provinciale dellagricoltura territorialmente competente.
LAssessorato allagricoltura si avvale degli Uffici tecnici
del settore per listruttoria delle pratiche, al fine di accertare lesistenza
dei requisiti per la presentazione dei piani di sviluppo e, dopo aver acquisito
il parere del competente Comitato consultivo zonale di cui al successivo art.
11, sottopone alle decisioni della Giunta regionale le richieste.
La Giunta regionale esamina ed approva, su proposta
dellAssessore allagricoltura, entro 90 giorni dalla loro presentazione, i
piani di sviluppo aziendale valutando prioritariamente:
a) le richieste di contributi e mutui avanzate da coltivatori
diretti titolari di imprese familiari ed accordando la preferenza a quelli di
età inferiore ad anni 45;
b) le richieste avanzate da società di persone e da cooperative
costituite prevalentemente da coltivatori diretti proprietari od affittuari, da
mezzadri e coloni.
LAssessore regionale allagricoltura e foreste emana apposite
istruzioni ai dipendenti degli Uffici tecnici per il controllo delle fasi di
attuazione dei piani di sviluppo, secondo le modalità e gli obiettivi in esso
programmati ed in relazione alle erogazioni degli aiuti].
Art. 4(5) [I destinatari degli interventi finanziari e
contributivi, i requisiti dordine soggettivo ed oggettivo che gli stessi devono
possedere, gli adempimenti e gli obblighi ai quali devono assoggettarsi, il
regime di incentivazione, la determinazione del reddito di obiettivo restano
disciplinati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio
1976, n. 352 con le integrazioni di cui ai successivi articoli della
presente legge] .
Art. 5(6) [La Regione accerterà che
limprenditore richiedente le provvidenze di cui al titolo terzo della citata
legge statale ricavi dallattività agricola almeno due terzi del proprio reddito
globale da lavoro e dedichi allattività agricola almeno i due terzi del proprio
tempo di lavoro, esperendo, sulla base dei dati indicati dallinteressato in
apposito atto sostitutivo di notorietà, ogni opportuna indagine, anche
avvalendosi, ove necessario, degli Uffici del lavoro e dei contributi agricoli
unificati.
Quando il requisito del reddito e quello inerente al tempo
dedicato allattività agricola non raggiungano i valori indicati al comma
precedente, questi sono abbassati fino alla misura del 50%, a condizione che al
momento della presentazione del piano di sviluppo la percentuale del reddito da
lavoro ricavato dallattività agricola e del tempo dedicato siano comprese tra
il 50 e il 70% e che, una volta attuato il piano, siano raggiunti per entrambi i
requisiti dei valori di cui al primo comma.
Nei casi previsti dal precedente comma, per concedere le
provvidenze previste dalla presente legge la Regione accerterà che a piano di
sviluppo ultimato lazienda sarà in grado di raggiungere un fabbisogno di lavoro
di almeno una unità lavorativa uomo e potrà fornire a tale ULU un reddito almeno
comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori extragricoli.
Fermo restando quanto disposto dallart. 11 della legge n.
153/1975, sarà considerato a titolo principale limprenditore che operi
nelle zone montane e nelle zone considerate svantaggiate ai sensi della
direttiva C.E.E. n. 268/75, quando dedichi allattività agricola almeno la metà
del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dallattività medesima almeno
la metà del proprio reddito globale da lavoro.
Il requisito del possesso di una sufficiente capacità
professionale sarà provato dallinteressato mediante certificato di studio o
atto sostitutivo di notorietà nei casi previsti dal terzo e quarto comma
dellart. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153] .
Art. 6(7) [In applicazione dellart.
25 della legge n. 153/1975 la Regione prenderà in considerazione alla fine
di ogni esercizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie e, comunque, dopo
aver soddisfatto le esigenze delle aziende che non ancora hanno raggiunto il
reddito di obiettivo, le domande e i piani di sviluppo delle aziende il cui
reddito da lavoro non superi più del 15% il reddito comparabile, alla condizione
che le stesse dimostrino che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari
per lammodernamento aziendale riporterebbe il loro reddito ad un livello
inferiore a quello comparabile] .
Art. 7(8) [Nella determinazione del
reddito di obiettivo per lammodernamento, il reddito delle unità lavorative
uomo impiegate nellazienda che presenta il piano può essere determinato
considerando anche unaliquota di reddito proveniente dallesercizio di attività
extra agricole non superiori al 20% del reddito di obiettivo, a condizione che
dallazienda agricola sia ricavato un reddito pari a quello da lavoro
comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.
Lobiettivo dellammodernamento aziendale si intende conseguito
anche quando lazienda in grado di svilupparsi potrà raggiungere un livello di
reddito pari a quello delle aziende di riferimento secondo i modelli stabiliti
per la Regione.
Nelle zone montane e in quelle considerate svantaggiate:
a) nel reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il
piano di sviluppo, può essere incluso limporto dellindennità compensativa di
cui agli artt. 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;
b) laliquota di reddito proveniente dallesercizio di attività
ex - agricole può essere elevata al 50% del reddito complessivo purché il
reddito da lavoro proveniente dallattività dellazienda agricola sia almeno
pari a quello da lavoro comparabile per almeno 2.300 ore lavorative.
Per le zone definite allart. 3, paragrafo 3, della direttiva
C.E.E. n. 268/75 il livello minimo del reddito da lavoro proveniente
dallattività dellazienda è abbassato a n. 1.610 ore da lavoro comparabile].
Art. 8(9) [Con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata
su proposta dellAssessore allAgricoltura, verranno determinati annualmente, in
considerazione del tasso globale fissato per il credito agrario, lammontare
della quota nel concorso regionale nel pagamento degli interessi, relativi ai
mutui da contrarre per gli investimenti globalmente necessari per lattuazione
dei piani di sviluppo approvati, e il tasso a carico del beneficiario,
rispettivamente, entro il limite massimo dell11% e il limite minimo del 2%.
Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale
riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi
della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni
della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli artt.
8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il limite di fidejussione, di cui
al secondo comma dellart. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, viene
elevato all80% dellammontare del mutuo compresi i relativi interessi. Resta
fermo il trattamento particolare previsto nei commi 3 e 4 dello stesso art. 20 a
favore delle cooperative agricole e delle altre forme associative, per le quali
il limite di fidejussione viene elevato al 90%, nonché il trattamento
particolare previsto nei suddetti commi a favore degli affittuari, mezzadri e
coloni, per i quali il limite di fidejussione è elevato al 100%].
Art. 9(10) [Nelle aree del territorio regionale,
appartenenti a zone montane o svantaggiate, individuate e qualificate dal
Consiglio regionale come zone suscettibili di sviluppo dellattività turistica e
delle attività artigianali, le provvidenze previste nellart. 15 della legge
9 maggio 1975, n. 153, potranno essere concesse anche per investimenti di
carattere turistico o artigianale, per un importo non superiore a 10.520 unità
di conto per azienda, da realizzarsi nellambito dellazienda agricola] .
Art. 10(11) [Qualora il piano di sviluppo
presentato da imprenditori singoli o associati preveda che, al suo compimento,
la quota delle vendite di bovini ed ovini superi il 50% del complesso delle
vendite effettuate dallazienda, è concesso, in aggiunta alle provvidenze di
carattere creditizio, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della
superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo
medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo
anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno.
Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888
ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo
anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di
cooperative di conduzione . (12)
Nel caso che il piano di sviluppo aziendale o interaziendale
riguardi aziende ricadenti in zone dichiarate montane o svantaggiate ai sensi
della normativa vigente e sia stato approvato in conformità alle disposizioni
della legge 9 maggio 1975, n. 153, con le modifiche di cui agli artt.
8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, gli importi annui e complessivi
del contributo integrativo predetto sono elevati di un terzo a condizione che
lazienda disponga di almeno 0,5 UBA (Unità bestiame adulto) per ettaro di
superficie foraggera] .
Art. 11(13) [È istituito presso ciascuna Provincia e comunità montana un
comitato consultivo con il compito di esprimere parere sulla rispondenza del
piano di sviluppo aziendale ai principi e alle disposizioni contenute nella
legge 9 maggio 1975, n. 153, e nella presente legge.
Il comitato si esprime, inoltre, sulla rispondenza del piano di
sviluppo agli obiettivi programmatici previsti dai piani zonali e, in mancanza,
alle direttive formulate dalla Giunta regionale.
Nei territori delle province in cui sono state istituite le
comunità montane, i comitati consultivi delle amministrazioni provinciali sono
competenti ad esprimere parere solo nei riguardi dei piani di sviluppo delle
aziende non ricadenti nei comprensori delle comunità montane.
Sono componenti di ciascun comitato consultivo:
a) il Presidente dellamministrazione provinciale o della
comunità montana o loro delegato con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del comune nel cui territorio ricade
lazienda interessata al piano di sviluppo;
c) cinque rappresentanti designati dalle categorie
professionali più rappresentative a livello nazionale;
d) tre rappresentanti delle cooperative agricole designate
dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale;
e) il dirigente dellispettorato provinciale dellagricoltura o
un suo delegato;
f) un rappresentante dellente di sviluppo;
g) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti,
designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale;
h) un funzionario dellispettorato provinciale dellagricoltura
inquadrato nei ruoli regionali al 6° o al 7° livello con funzioni di segretario.
I componenti di ciascun comitato sono nominati, su proposta
dellassessore allagricoltura e sulla base delle designazioni effettuate dagli
enti ed organismi interessati, con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Il parere espresso dal predetto comitato consultivo è
notificato dal Presidente, dopo aver sentito la competente commissione della
amministrazione provinciale o della comunità, al dirigente dellispettorato
provinciale dellagricoltura.
Ove il parere non sia pervenuto al predetto ispettorato entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta, lassessore regionale
allagricoltura, anche a mezzo di proprio delegato, convoca il comitato, ne
acquisisce il parere e lo comunica per conoscenza alla Provincia o comunità
montana nel cui territorio ricade lazienda.
Le riunioni del comitato si effettuano presso lamministrazione
provinciale o la comunità montana; la segreteria del comitato ha sede presso
lispettorato provinciale dellagricoltura e le convocazioni vengono indette dal
Presidente.
Ai componenti dei comitati estranei allamministrazione
regionale compete un gettone di presenza di L. 7.000 per giornata di presenza,
oltre al rimborso delle spese di viaggio. Di ciascuna seduta sarà redatto
regolare verbale] .
Art. 12(14) [Nelle zone montane ed in quelle svantaggiate
comprese nellelenco comunitario alle aziende che non sono in grado di
raggiungere il reddito di lavoro comparabile neppure con gli adeguamenti
previsti dagli artt. 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, la Regione
concede aiuti per gli investimenti alle condizioni previste dal titolo III,
sezione I della legge 9 maggio 1975, n. 153] .
Sezione 2Investimenti collettivi zootecnici nelle zone montane svantaggiate
Art. 13(15) [La Regione concede un
contributo in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa ritenuta
ammissibile per la realizzazione degli investimenti collettivi di carattere
zootecnico elencati nellart. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.
La spesa ammissibile nelle zone montane e svantaggiate non può
eccedere 80.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e 400 unità
di conto per ettaro di pascolo sistemato o attrezzato.
Le domande intese ad ottenere lintervento contributivo della
Regione vanno presentate, corredate dalla necessaria documentazione,
allAssessorato allagricoltura, il quale, esperita a mezzo degli uffici tecnici
del Settore listruttoria, sottopone le richieste alla decisione della Giunta
regionale] .
Sezione 3Aiuti per la contabilità aziendale
Art. 14(16) (17) [Agli imprenditori agricoli a titolo principale
che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale
secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente
a quanto prescrive lart. 11 della direttiva 72/159/C.E.E., la Regione concede,
con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che
fanno parte della rete contabile della C.E.E. e alle aziende diretto
coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo anno, 209 il secondo
anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno].
Sezione 4 Aiuto di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale
Art. 15(18) [Per garantire la corretta
diffusione della contabilità aziendale e una adeguata assistenza nella
formulazione dei piani aziendali ed interaziendali sarà data priorità,
nellerogazione dei contributi di avviamento previsti dallart. 30 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, alle Associazioni di produttori i cui programmi
riguardino lassistenza alla gestione aziendale attraverso la contabilità o la
messa a punto dei piani di sviluppo e la cui attività venga svolta in
collegamento con gli Uffici tecnici dellAssessorato allagricoltura preposti
alla cura degli specifici settori dei piani di sviluppo e della contabilità
aziendale] .
TITOLO 2Incoraggiamento alla cessazione dellattività agricola ed alla destinazione
della superficie agricola utilizzata e resasi disponibile a scopo di
miglioramento delle colture
Art. 16(19) [Per ottenere lindennità di
anticipata cessazione dellattività agricola e il premio di apporto strutturale
previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, gli interessati devono
inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato allagricoltura e foreste-domanda
corredata dalla necessaria documentazione.
LAssessore allagricoltura e foreste, avvalendosi degli Uffici
tecnici del settore per listruttoria delle pratiche, intesa ad accertare la
sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, la
effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dallart. 37 della
predetta legge statale, sottopone tali richieste alle decisioni della Giunta
munite di un proprio parere.
La Giunta regionale decide, sulla base dei criteri stabiliti
dalla legge, entro 90 giorni dalla presentazione delle domande, procedendo alla
determinazione e liquidazione del premio di apporto strutturale e demandando
allAssessore allAgricoltura il rilascio del motivato nulla-osta per il
pagamento delle indennità di anticipata cessazione dellattività agricola].
Art. 17(20) [Nellerogazione dellassistenza sanitaria a
favore dei beneficiari dellindennità per anticipata cessazione, per sé e per i
familiari, e degli assegni familiari, si applica il principio della pari
titolarità dei genitori sulla potestà familiare secondo la legge 19 maggio
1975, n. 151] .
Art. 18(21) [Ai fini della concessione del
premio di apporto strutturale verranno considerate prioritarie in ordine
successivo le domande dei seguenti aventi titolo:
a) proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora
trasformino i relativi contratti in affitto della durata minima di quindici
anni;
b) proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri,
salariati e braccianti si impegnano a realizzare in forme associative,
nellazienda di cui diventano titolari per acquisto o per affitto per la durata
di almeno quindici anni, un piano di sviluppo;
c) proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari,
coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata
di almeno quindici anni per destinarlo allingrandimento di aziende per la
realizzazione di un piano di sviluppo] .
Art. 19(22) [Le funzioni di organismo
fondiario per gli effetti di cui allart. 40 della legge 9 maggio 1975, n.
153 e per ogni altro effetto previsto dalla legge stessa, sono esercitate
dallEnte di sviluppo agricolo il quale provvede a soddisfare le richieste di
terre nellambito delle sue disponibilità, mediante dichiarazione di impegno
entro 30 giorni dalla loro presentazione.
Nella concessione delle terre sono preferiti gli imprenditori
coltivatori diretti che si impegnano a realizzare un piano di sviluppo aziendale
al sensi della direttiva 72/159/CEE e fra questi quelli operanti su fondi
contigui] .
TITOLO 3Indennità compensativa
Art. 20(23) (24) [Allo scopo di preservare e incrementare lattività agricola
necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la
conservazione dellambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede
agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e
nelle zone svantaggiate comprese nellelenco comunitario allegato alla direttiva
del Comitato delle Comunità Europee 28 aprile 1975, n. 273 una indennità
compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli
svantaggi naturali permanenti delle zone predette.
La concessione dellindennità è subordinata alle seguenti
condizioni:
- che limprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al
terzo comma del precedente art. 5;
- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo
come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro,
compartecipante;
- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai
due ettari, salvo quanto disposto dallart. 21 della presente legge. Nel caso di
forme associate di gestione, il predetto limite minimo di due ettari deve
risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero
dei soci che prestano attività lavorativa nellazienda;
- che limprenditore si impegni a proseguire la coltivazione
per almeno un quinquennio]
(23) Articolo, prima modificato dall'articolo unico, l.r.
3 marzo 1978, n. 16 e dall'art. 2,
l.r.
3 novembre 1982, n. 29, e
successivamente abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32,
l.r.
24 febbraio 1999, n. 12, ferma la
competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità
compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o),
l.r.
13 dicembre 1999, n. 32. (24) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12
Art. 21(25) (26) [La misura dellindennità
compensativa è determinata secondo criteri di cui ai commi seguenti.
Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/268/C.E.E.
per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura dellindennità
compensativa è così determinata:
- fino a 15 ettari: 97 ECU per ettaro;
- oltre i 15 ettari: 20 ECU per ettaro o frazione eccedente i
15 ettari.
Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse:
- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo
coltivato per la produzione di foraggio o di cereali da utilizzare per
lalimentazione del bestiame;
- le superfici destinate alla produzione di frumento;
- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti,
pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.
Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva
75/268/C.E.E., per ogni Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.) allevata durante
lanno la misura dellindennità compensativa è così determinata:
- fino a 15 UBA allevate: 97 ECU per UBA;
- oltre le 15 UBA allevate: 20 ECU per UBA, o frazione
eccedente le 15 UBA.
Limporto totale dellindennità compensativa concessa per gli
allevamenti non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggera a
disposizione dellazienda.
Nelle zone montane possono essere incluse nel calcolo delle UBA
anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.
Nelle zone svantaggiate possono essere incluse nel calcolo delle UBA le vacche
da latte quando la produzione dellallevamento rappresenta oltre il 30% della
produzione dellazienda]
(25) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12(26) Articolo, prima modificato dall'art. 3, l.r.
4 settembre 1979, n. 63, dall'art. 3,
l.r.
28 gennaio 1980, n. 14, sostituito
dall'art. 3, l.r.
3 novembre 1982, n. 29 e,
successivamente, abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32,
l.r.
24 febbraio 1999, n. 12, ferma la
competenza delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità
compensativa, così come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o),
l.r.
13 dicembre 1999, n. 32.
Art. 22(27) (28) [Le funzioni relative alla
istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento dellindennità compensativa
sono delegate alle Comunità montane di cui alla legge regionale 5 settembre
1972, n. 9 e successive modificazioni.
La domanda intesa ad ottenere lindennità compensativa, che
potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi
patronati di assistenza, autenticata come per legge, deve essere indirizzata
alla Comunità montana competente per territorio.
La domanda, redatta su apposito modello predisposto
dallAssessorato regionale allagricoltura, deve essere accompagnata dal
certificato di nascita e dallo stato di famiglia del richiedente.
Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
della domanda, fissata al 31 marzo di ogni anno, le Comunità montane trasmettono
alla Regione lelenco dei beneficiari e la richiesta delle somme occorrenti per
la liquidazione della indennità . (29)
Le Comunità montane, previa intesa, possono avvalersi dei
Comuni per listruttoria delle domande.
La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento
dellelenco dei beneficiari da parte delle Comunità montane, delibera, su
proposta dellAssessore allagricoltura laccreditamento dei fondi occorrenti
alle Comunità stesse, comprensivi delle spese per il funzionamento della delega
calcolate nella misura massima del 5%.
Le Comunità montane provvedono alla liquidazione della
indennità agli aventi diritto entro 30 giorni dallaccreditamento delle somme.
Copia dellelenco dei beneficiari sarà inviata dalle Comunità
montane ai Comuni interessati perché sia tenuto affisso allAlbo comunale per 15
giorni.
In caso di inerzia da parte delle Comunità montane nel compiere
singoli atti delegati previsti dalla presente legge, la Giunta regionale diffida
le stesse a provvedere entro 30 giorni, trascorsi i quali si sostituisce
allEnte inadempiente.
In caso di persistente inerzia o di grave violazione delle
leggi e direttive regionali, la Regione, con propria legge, revoca una o più
funzioni delegate, nel rispetto di quanto dispone lart. 64 dello Statuto
regionale, anche nei confronti di singoli Enti: in questo caso la Giunta
regionale, nelle more dellapprovazione della legge di revoca della delega,
esercita comunque il potere sostitutivo.
Le Comunità montane devono, nella emissione degli atti, fare
espressa menzione della delega. Gli atti assunti nellesercizio delle funzioni
delegate, resi esecutivi come per legge, hanno carattere definitivo e sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione]
(27) Articolo, prima sostituito dall'art. 4,l.r.
3 novembre 1982, n. 29 e,
successivamente, abrogato dal primo comma, lettera f), dell'art. 32,
l.r.
24 febbraio 1999, n. 12, a decorrere
dall'entrata in vigore della stessa l.r. n. 12/1999, ferma la competenza
delle comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa, così
come disciplinato dal POP. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato
abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera o), l.r.
13 dicembre 1999, n. 32. (28) Legge abrogata dalla l.r. 32/99, art. 12(29) Il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'indennità
compensativa, di cui al presente comma è stato così prorogato al 31 maggio di
ogni anno, come disposto dal primo comma dell'art. 1, l.r.
8 aprile 1998, n. 12.
TITOLO 4Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che
lavorano in agricoltura
Sezione 1Informazione socio-economica
Art. 23(30) [Le attività di informazione
socio-economica sono svolte sia direttamente dalla Regione e sia a mezzo di
associazioni, costituite appositamente a tale scopo, alle seguenti condizioni:
a) che abbiano una idonea struttura; b) che si avvalgano di informatori
socio-economici provenienti dai corsi a livello universitario previsti
dallart. 51 della legge n. 153 del 1975; c) che abbiano una adeguata
rappresentatività degli interessi degli operatori agricoli; d) che ottengano il
riconoscimento con provvedimento del Consiglio regionale.
Presso lAssessorato regionale allAgricoltura è istituito un
apposito servizio per lo sviluppo agricolo e linformazione socio-economica con
il compito di coordinare le attività dirette e indirette svolte in materia.
Presso ciascun Ispettorato provinciale dellagricoltura è istituita una Sezione
specializzata di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività
di cui allart. 3 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 17 aprile
1972, n. 161.
Alla direzione della Sezione specializzata è preposto un
dipendente appartenente alla 7ª fascia nominato dallAssessore regionale
allagricoltura, su proposta del Coordinatore dellAssessorato] .
Art. 24(31) [Il servizio e le Sezioni di
cui al precedente articolo si avvarranno anche dellopera del personale in
servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso i Centri di
assistenza tecnica.
Detto personale verrà immesso a domanda, da presentarsi entro e
non oltre 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge al Presidente
della Giunta regionale a mezzo raccomandata A.R., nel ruolo organico del
personale della Regione Puglia secondo i criteri di inquadramento previsti dalla
legge 25 marzo 1974, n. 18 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con successivo provvedimento legislativo.
Le leggi regionali che provvederanno alla ristrutturazione
dellordinamento degli Uffici regionali o alla delega delle funzioni
amministrative agli Enti locali, terranno conto delle esigenze dellinformazione
socio-economica e dellassistenza allo sviluppo agricolo prevedendo anche
lutilizzazione in seno al servizio e alle sezioni specializzate dei consulenti
socio economici in possesso dellattestato di cui allart. 52 della legge 9
maggio 1975, n. 153] .
Art. 25(32) [Per far conoscere agli imprenditori agricoli
dellintero territorio regionale lattività svolta per lo sviluppo e
lammodernamento dellagricoltura pugliese in attuazione delle direttive
comunitarie concernenti la riforma dellagricoltura e per orientare lattività
di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dellagricoltura,
lAssessorato regionale allagricoltura e foreste diramerà un bollettino mensile
dal titolo «Notiziario agricolo regionale pugliese» ed utilizzerà i canali e i
mezzi informativi che riterrà più idonei] .
Sezione 2Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura
Art. 26(33) [Per la realizzazione degli
obiettivi previsti dallart. 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153 la
Regione istituisce presso lAssessorato allagricoltura un apposito servizio per
la qualificazione professionale e lassistenza tecnica delle persone che
lavorano in agricoltura.
Detto servizio si articolerà in due diversi settori di
attività, e precisamente:
a) un settore destinato a promuovere lo svolgimento di corsi di
qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano in
agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nellambito della professione
agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi
in una agricoltura moderna;
b) un settore destinato a promuovere in forma capillare una
azione di divulgazione e di assistenza tecnica svolta al livello delle singole
aziende o di gruppi di aziende omogenee.
I corsi di qualificazione dovranno tendere alla formazione di
capi-azienda in grado di recepire criticamente ed efficacemente nuove tecniche
produttive e nuove forme di gestione aziendale, derivanti dalla ricerca e dalla
sperimentazione e, più in generale, adeguare il livello di formazione generale,
tecnico ed economico, alle esigenze imposte dalle dinamiche della realtà
agricola.
Detto livello di formazione dovrà essere costantemente
sostenuto ed aggiornato attraverso una organica integrazione tra le attività di
qualificazione e di assistenza tecnica] .
Art. 27(34) [Lattività di qualificazione
delle persone che lavorano in agricoltura sarà svolta dalla Regione anche
attraverso le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale che ne ottengano specifico riconoscimento dalla Giunta
regionale.
La Giunta regionale coordina le iniziative poste in essere
dalle organizzazioni professionali ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui agli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 17
aprile 1972, n. 161] .
Art. 28(35) [Le attività specificate al
punto b) del precedente art. 26 verranno svolte sul territorio regionale da
Uffici agricoli zonali, ubicati in ciascuna zona omogenea delimitata secondo i
criteri stabiliti al precedente art. 11.
A ciascun Ufficio zonale verrà assegnato un funzionario esperto
di economia agraria con particolare riferimento alla contabilità ed alla analisi
della gestione aziendale, nonché uno o più tecnici specialisti nelle diverse
branche dellagronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi
previsti dai piani zonali di sviluppo agricolo adottati.
Gli uffici dovranno provvedere a coordinare, stimolare e
orientare secondo gli indirizzi emersi dalla programmazione zonale e regionale,
lattività di divulgazione e di assistenza tecnica svolta dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative].
TITOLO 5Infrastrutture nelle zone montane e svantaggiate
Art. 29(36) [Al fine di favorire la
realizzazione di infrastrutture sufficienti, ed in particolare di vie di accesso
alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione
turistica, di depuratore delle acque, nelle zone montane ed in quelle
svantaggiate, la Regione finanzia la realizzazione delle predette opere, alle
Comunità montane e ai Consorzi di Comuni, che si costituiranno nelle zone
svantaggiate dandosi una regolamentazione analoga a quella contenuta negli
artt. 4 e seguenti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
Condizione indispensabile per essere ammessi a godere del
predetto aiuto è che la Comunità montana o il Consorzio di Comuni preveda nei
propri programmi la realizzazione delle infrastrutture di cui al primo comma del
presente articolo].
Art. 30(37) [Agli oneri derivanti
dallattuazione della presente legge, lamministrazione regionale farà fronte
con le autorizzazioni di spesa deliberate dal C.I.P.E. sui fondi stanziati dalla
legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352,
e con i fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione.
Alla iscrizione degli appositi capitoli di spesa in bilancio,
nonché alla determinazione di singoli stanziamenti si provvederà con la legge di
approvazione del bilancio e con le leggi di variazione allo stesso sulla base
delle comunicazioni ufficiali delle autorizzazioni di spesa deliberate dal
C.I.P.E.] .
Art. 31(38) (39) [Il Presidente della Giunta regionale è
autorizzato a variare con proprio decreto lammontare degli importi previsti
dalla presente legge, in conformità ad analoghi provvedimenti adottati dalla
Comunità Economica Europea. Tale variazione avverrà entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione dei suddetti provvedimenti nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee ] .
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