Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 27 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.
TITOLO 1Disposizioni generali
Art. 1Finalità della legge. 1. La Regione Puglia, in attuazione della
vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle
convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, emana la
presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse
faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio
ambientale. (art. 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157).
2. Le finalità della presente legge sono:
a) proteggere e tutelare la fauna selvatica
sullintero territorio regionale, mediante listituzione e la gestione delle
zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte
di migrazione dellavifauna o che presentano lhabitat idoneo a favorire
lincremento naturale della fauna selvatica;
b) programmare, ai fini di una corretta gestione
faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dellintero territorio
agro-silvo-pastorale pugliese;
c) disciplinare lesercizio venatorio in modo da
non contrastare con lesigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non
arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;
d) salvaguardare le esigenze produttive agricole
mediante la regolamentazione dellattività venatoria e un efficace controllo
della fauna selvatica;
e) creare, migliorare e/o ripristinare gli
ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed
ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;
f) adottare le opportune iniziative e le misure
necessarie al mantenimento e alladeguamento delle popolazioni di fauna
selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della
Puglia;
g) promuovere e adottare studi e indagini di
interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della
conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;
h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali
e turistici collegati allesercizio venatorio e allallevamento amatoriale,
purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;
i) assicurare con una costante vigilanza la
difesa delle acque, dellaria e del terreno dallinquinamento, onde eliminare o
ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nel terreni
agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica
sullintero territorio regionale. (1)
(1) Vedi il regolamento regionale n. 16/2006, art. 6, lett. a) e art. 14
Art. 2Oggetto della tutela - Esercizio
venatorio. 1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte
le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in
stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene
ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge,
nellinteresse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
2. Sono particolarmente protette, anche sotto il
profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mammiferi: Lupo (Canis lupus), Lontra
(Lutra lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx lynx), Foca
monaca (Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le specie di
cetacei (Cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus corsicanus),
Camoscio dAbruzzo (Rupicapra pyrenaica), Orso (Ursus arctos), Sciacallo dorato
(Canis aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus capreolus), Istrice
(Hystrix cristala), Tasso (Meles Meles);
b) uccelli: tutte le specie di rapaci
diurni (Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni
(Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae) tutte le specie di
Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola
(Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Cavaliere dItalia (Himantopus himantopus),
Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero (Pfigbenicopterus ruber),
Fistione turco (Netta rufina), Cigno reale (Cygnus olor) Cigno selvatico (Cygnus
cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Piviere tortolino (Eudromias morinellus),
Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus),
Gabbiano roseo (Larus genei), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Occhione
(Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Coriacias garrulus), Sterna zampenere
(Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia), Gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Marangone minore (Phaeacrocorax pigmeus), Marangone
dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Tarabuso (Botaurus steilaris), Spatola
(Platalea leucorodia), Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), Pollo sultano
(Porphirio porphirio), Otarda (Otis tarda), Avocetta (Recurvirostra avosetta),
Chiurlottello (Numenius Tennirostris);
c) tutte le altre specie che direttive
comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.
3. Le norme della presente legge non si
applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.
4. Ai fini dei precedenti commi il territorio
regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; lesercizio venatorio è
consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.
5. Il controllo del livello delle popolazioni
degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al
Ministero dei trasporti.
TITOLO 2Funzioni amministrative - partecipazioni
Art. 3Esercizio delle funzioni
amministrative. 1. La Regione esercita le funzioni di
legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, al fini della
pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive
nelle materie di cui alla presente legge. 2. Le funzioni amministrative gestionali in
materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi
compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché
lapplicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Provincie territorialmente
competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi
anche con strutture tecnico-faunistiche.
3. Qualora le Province risultino inadempienti
nellesercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave violazione di
leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal
formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si sostituisce ad
esse nella adozione degli atti di competenza.
Art. 4Organismi di consulenza, partecipazione,
ricerca e gestione. 1. La Regione e le Province, nellesercizio
delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono
rispettivamente della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico
faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui agli artt. 5 e 6. 2. La Regione e le Province possono avvalersi,
altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dellIstituto nazionale della
fauna selvatica (I.N.F.S.) nonché della collaborazione di altri enti,
associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.
3. I pareri dellI.N.F.S. saranno richiesti nei
casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne
prevedono lacquisizione.
Art. 5Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale,
sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il
Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela
faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione. 2. Il Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione. 3. Il Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio è composto: a) dallAssessore regionale competente in
materia di caccia o suo delegato, che lo presiede; b) dal Presidente della Commissione consiliare
competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti dal
Consiglio regionale, di cui uno della minoranza; c) da un rappresentante per ciascuna
associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello
regionale; d) da un rappresentante per ciascuna
organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante a livello
regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
designati dalle stesse a livello regionale; e) da quattro rappresentanti delle associazioni
naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello
regionale e presenti nel Consiglio nazionale per lambiente, designati dai
predetti organismi a livello regionale; f) da un rappresentante dellEnte nazionale per
la cinofilia italiana (E.N.C.I.), designato dallo stesso a livello regionale;
g) da un rappresentante dei Comuni, designato
dalla delegazione regionale dellA.N.C.I.; h) dal responsabile dellOsservatorio faunistico
regionale di cui allart. 7; i) da un rappresentante dellIspettorato
regionale dellagricoltura e foreste; j) da un rappresentante del Raggruppamento
interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione
ornicoltori italiani. Partecipa alle riunioni del Comitato il
dirigente del Settore caccia della Regione. 4. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice
Presidente, scelto fra i membri di cui alla lett. b) del comma 3, che esercita
le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del
suo delegato. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente regionale appartenente al Servizio caccia, designato dal Presidente
del Comitato. 6. La durata in carica dei membri del Comitato è
di cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 3, lett. a) e b), i quali
decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai
nuovi titolari dellincarico. 7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del
Presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione allattività
della Regione nelle materie di cui alla presente legge. 8. I pareri e/o le proposte sono espressi a
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e,
comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno. 9. Le riunioni del Comitato sono convocate in
prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida
qualunque sia il numero dei presenti. 10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone
di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso
delle spese di viaggio e a unindennità di missione ai sensi delle vigenti norme
regionali in materia .(2) 11. Le designazioni devono pervenire entro
trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto
termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il Comitato,
tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i
2/3 dei componenti assegnati.
12. I membri del Comitato decadono dallincarico
dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituite con le modalità di
cui al comma 11.
(2) Comma così sostituito dalla l.r. 22/2006, art. 46
Art. 6Comitati tecnici provinciali per la tutela
faunistico-venatoria. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla base delle
designazioni e/o revoche dei vari organismi, istituiscono i Comitati tecnici
provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo
tecnico-consultivo-propositivo della Provincia. 2. I Comitati esprimono, a livello provinciale,
pareri motivati e formulano proposte per lespletamento dei compiti derivanti
dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi programmi annuali. 3. I Comitati hanno sede presso gli uffici
dellAmministrazione provinciale territorialmente competente. 4. Ciascun Comitato è composto: a) dallAssessore provinciale competente in
materia di caccia o suo delegato, che lo presiede; b) dal Presidente della Commissione consiliare
competente in materia venatoria e da due Consiglieri provinciali eletti dal
Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza; c) da un rappresentante per ciascuna
associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello
provinciale; d) da un rappresentante per ciascuna
organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa
operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;
e) da quattro rappresentanti delle associazioni
naturalistiche e protezionistiche operanti a livello regionale e presenti a
livello provinciale, purché inserite nel Consiglio nazionale per lambiente,
designati dai predetti organismi a livello provinciale; f) da un rappresentante dellEnte nazionale per
la cinofilia italiana, designato dalla delegazione provinciale; g) da un rappresentante dei Comuni, designato
dalla delegazione regionale dellA.N.C.I.; h) da un rappresentante dellIspettorato
dipartimentale delle foreste; i) dal responsabile dellOsservatorio faunistico
provinciale di cui allart. 8; da un rappresentante del Raggruppamento
interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione
ornicoltori italiani. Partecipa alle riunioni il dirigente del
Servizio provinciale competente in materia di caccia. 5. Ciascun Comitato elegge tra i suoi membri il
Vice Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri provinciali, che esercita le
funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo
delegato. 6. Le funzioni di segretario di ciascun Comitato
sono svolte da un dipendente appartenente al Servizio caccia della Provincia,
designato dal Presidente del Comitato. 7. I membri del Comitato durano in carica cinque
anni, salvo che per i membri di cui al comma 4, lett. a) e b), i quali decadono
con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi
titolari dellincarico. Non possono fare parte del Comitato i componenti dei
Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.). 8. Le riunioni di ciascun Comitato sono
convocate in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è
valida qualunque sia il numero dei presenti. 9. I pareri e/o le proposte sono espressi a
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e,
comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno. 10. Le designazioni devono pervenire entro
trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto
termine, ciascun Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire
il Comitato tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano
raggiunto i 2/3 del numero dei componenti assegnati. 11. I membri del Comitato decadono dallincarico
dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di
cui al comma 10.
12. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone
di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00, unitamente al rimborso
delle spese di viaggio e a unindennità di missione ai sensi delle vigenti norme
in materia(3)
(3) Comma già sostituito dalla l. r. 7/2002, art. 39, comma 1, è stato così nuovamente sostituito dalla l.r. 22/2006, art. 46
Art. 7Struttura tecnica regionale - Osservatorio
faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà. 1. Struttura tecnica della Regione, con funzioni
di indirizzo, programmazione e coordinamento, è lOsservatorio faunistico
regionale, con sede a Bitetto.
2. Nella struttura dellOsservatorio faunistico
regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.
3. Le finalità prioritarie dellOsservatorio
faunistico regionale sono le seguenti:
a) coordinamento di tutte le attività degli
Osservatori faunistici provinciali;
b) coordinamento, indirizzo e sperimentazione
per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di sperimentazione
provinciali;
c) raccolta di tutti i dati del territorio e
della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici provinciali, per gli
opportuni indirizzi diretti al miglioramento dellhabitat e della fauna
selvatica;
d) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna
selvatica attraverso lelaborazione dei tesserini regionali;
e) istituzione di corsi, dintesa con
lI.N.F.S., ai fini della cattura e dellinanellamento a scopo scientifico della
fauna selvatica;
f) attività di sperimentazione sui riproduttori,
per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, ai fini istituzionali degli
stessi;
g) attività di studio e sperimentazione per il
miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat;
h) sperimentazione sul territorio, ai fini di un
miglioramento dellhabitat, per opportuni interventi agricoli per
lalimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;
i) piani di intervento pluriennale, di concerto
con lI.N.F.S. e programmi annuali di attuazione e funzionamento;
j) collaborazione nella redazione del programma
e calendario venatorio;
k) attività di consulenza e collaborazione alle
Province, A.T.C. e Comitati tecnici venatori.
4. Le finalità prioritarie del Centro recupero
regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:
a) coordinamento di tutte le attività dei centri
provinciali di prima accoglienza;
b) ricezione, per cure e riabilitazione, di
fauna selvatica proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza;
c) inanellamento dei soggetti recuperati, prima
della reimmissione in libertà;
d) detenzione e riproduzione in cattività o allo
stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata
possibile la riabilitazione al volo;
e) raccolta di tutti i dati e documentazione,
anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso
il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;
f) attività di collegamento e concreta
collaborazione con i Centri recupero di altre Regioni, allo scopo di migliorare
gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.
5. La struttura tecnica regionale è dotata delle
seguenti figure professionali:
a) agronomo;
b) biologo;
c) laureato in scienze naturali esperto in
ornitologia;
d) veterinario;
e) inanellatore autorizzato.
6. La struttura tecnica regionale è dotata,
prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato allOsservatorio faunistico e
Centro recupero fauna selvatica, operanti in Bitetto.
7. La struttura tecnica regionale è dotata di
regolamento interno per il funzionamento della stessa, approvato dal Consiglio
regionale.
8. LOsservatorio faunistico - Centro recupero
fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dellAssessorato
allagricoltura.
9. È abrogata la legge
regionale 3 aprile 1995, n. 13.
Art. 8Strutture tecniche provinciali - Osservatori
faunistici provinciali - Centri di prima accoglienza fauna selvatica in
difficoltà. 1. Ogni Provincia istituisce lOsservatorio
faunistico provinciale, con le seguenti finalità e compiti: a) cattura ed inanellamento ai sensi dellart.
35, comma 4; b) censimento del proprio territorio per il
miglioramento dellhabitat al fini ecologici e in particolare per il ripristino
dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi; c) censimento della fauna selvatica a fini
statistici; d) ripopolamento e cattura in apposite zone;
e) gestione dei centri pubblici di
sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica
stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione
di cui allart. 7; f) collaborazione e supporto al Comitati tecnici
provinciali e ai Comitati di gestione degli A.T.C. 2. Allinterno dellOsservatorio faunistico
provinciale opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in
difficoltà, con le seguenti finalità e compiti: a) prima accoglienza della fauna selvatica in
difficoltà; b) pronto soccorso veterinario della stessa;
c) trasferimento al Centro recupero regionale di
fauna selvatica in difficoltà dei soggetti abbisognevoli di successive e
particolari cure e riabilitazione; d) liberazione della stessa, ove non necessiti
di riabilitazione. 3. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata
delle seguenti figure professionali: a) agronomo; b) biologo; c) laureato in scienze naturali esperto in
ornitologia; d) veterinario; e) inanellatore autorizzato.
4. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata
di regolamento interno, per il funzionamento della stessa, predisposto sulla
base del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità di
detta normativa.
TITOLO 3Pianificazione faunistico-venatoria - Istituti di gestione faunistico-venatoria
Art. 9Piano faunistico venatorio regionale -
Programma annuale di intervento.(4) 1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale
è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene
le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive
della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità
ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse
ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. La Regione e le Amministrazioni provinciali
realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione
differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della
Regione e delle Provincie è destinato, per una quota non inferiore al 20 per
cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In
dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata lattività
venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre
1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.
4. Con lentrata in vigore della presente legge
chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del territorio
agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi
antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa
autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia
territorialmente competente per conoscenza. Lautorizzazione della Regione sarà
concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla Provincia
competente per territorio. Il vincolo al territorio sarà concesso se non
ostacolerà il piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza
quinquennale del piano faunistico-venatorio, provvederà allaggiornamento dello
stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del
vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato:
Autorizzazione della Regione Puglia n. ... del ....
5. Nei territori di protezione sono vietati
labbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti
interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la
cura della prole.
6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale
può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a
caccia riservata a gestione privata ai sensi dellart. 17, a centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dellart. 15 e a
zone di addestramento cani ai sensi dellart. 18.
7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale
la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia alla fauna
stanziale, ai sensi dellart. 14 (5)
8. Il piano faunistico-venatorio regionale
determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla
costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende
agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica
allo stato naturale.
9. Sulla base della individuazione dei piani
faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico
venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i
centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, le zone di addestramento cani, nonché gli A.T.C.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le
zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato
naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie
possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al
raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche
successivamente allapprovazione dello stesso.
11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento
consiliare approvativo del piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario
o conduttore di un fondo, su cui intende vietare lesercizio dellattività
venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia (B.U.), al Presidente della Giunta
regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La
richiesta è accolta se non ostacola lattuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui allart. 10 della legge n. 157 del 1992; è
altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge,
quando lattività venatoria è in contrasto con lesigenza di salvaguardia di
colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica. Trascorso il
termine di trenta giorni per lopposizione, il proprietario o conduttore del
fondo ricadente nellA.T.C. sarà ritenuto consenziente allaccesso dei
cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria . (6)
12. Nelle zone non vincolate per lopposizione
manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi dellart.
10, comma 5, resta in ogni caso precluso lesercizio della attività venatoria.
La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nellambito della
pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via eccezionale e in vista
di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di
oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi
prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato
tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo.
14. Il piano faunistico-venatorio regionale
pluriennale stabilisce altresì:
a) criteri per lattività di vigilanza;
b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia
degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e
laccoglienza della fauna selvatica;
c) misure di salvaguardia della fauna e relative
adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti
equilibri, seguendo le indicazioni dellI.N.F.S.;
d) modalità per la determinazione dei contributi
regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari
e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per
la caccia programmata, in relazione allestensione, alle condizioni agronomiche,
alle misure dirette alla valorizzazione dellambiente;
e) criteri di gestione per la riproduzione della
fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) criteri di gestione delle oasi di protezione;
g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di
ripopolamento.
15. In attuazione del piano pluriennale, la
Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno,
sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui allart. 5 .
16. Il programma provvede:
a) al finanziamento dei programmi di intervento
provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
b) alla ripartizione della quota degli introiti
derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge
annualmente assegnata ad ogni Provincia;
c) alla indicazione del numero massimo dei
cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C. per il prelievo di fauna stanziale,
nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di
caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella
stabilita dal M.I.R.A.A.F. ;(7)
d) alla determinazione della quota richiesta al
cacciatore di fauna stanziale, quale contributo di partecipazione alla gestione
del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nellambito territoriale
di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e
il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50
per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il
programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei
permessi giornalieri . (8)
(4) Vedi il Reg. reg. 17/2009.(5) Comma così integrato dalla l.r. 12/2004, art. 1(6) Per la decorrenza dei termini previsti dal presente comma vedi il reg. reg.17/2009, art. 4, c. 1(7) Lettera così integrata dalla l.r. 12/2004, art. 1(8) Lettera così integrata dalla l.r. 12/2004, art. 1
Art. 10Piani faunistici-venatori provinciali -
Programma annuale di intervento. 1. Al fine della pianificazione generale del
territorio agro-silvo-pastorale, le Amministrazioni provinciali predispongono
piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei, comprendenti
altresì programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione
naturale nonché allimmissione della fauna selvatica. 2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal
Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, previo parere del
Comitato tecnico provinciale. 3. I piani faunistico-venatori hanno durata
quinquennale e comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio,
alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate
alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della
stessa per limmissione sul territorio in tempi e condizioni utili
allambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità
faunistica ottimale; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni
autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola,
consortile o cooperativa, ove è vietato lesercizio dellattività venatoria ed è
consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da
parte del titolare dellimpresa agricola, di dipendenti della stessa e di
persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per laddestramento,
lallenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con
labbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui
gestione è affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori
agricoli singoli o associati; f) i criteri per la determinazione del
risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi
agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c); g) i criteri per la corresponsione degli
incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che
si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e allincremento
della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a), b) e c); h) lidentificazione delle zone in cui sono
allocabili gli appostamenti fissi. Le zone di cui al comma 3 devono essere
perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali: a) quelle di cui alle lett. a), b) e c) a cura
della Provincia; b) quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura
dellente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.
5. Inoltre, la deliberazione del Consiglio
provinciale che approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il
perimetro delle zone da vincolare di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 deve
essere notificata, a cura dellAmministrazione provinciale competente, ai
proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione
allAlbo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. Qualora, per il
numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dellart. 8 della
legge n. 241 del 1990, mediante: a) affissione allAlbo pretorio dei Comuni
territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro delle
zone da vincolare; b) pubblicazione per estratto nel foglio degli
annunci legali della Provincia della delibera di cui alla lettera a); c) affissione di apposito manifesto presso i
Comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali
agricole. Qualora nei successivi sessanta giorni sia
presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali,
da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per
cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può
essere istituita. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in
cui non sia stata presentata formale opposizione. Alla scadenza del piano
faunistico-venatorio provinciale e con il rinnovo dello stesso, la deliberazione
con le eventuali individuazioni di nuove zone protette e/o modifica di quelle
già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e modalità di cui sopra. Le
zone protette di cui alle citate lett. a), b) e c) del comma 3 già esistenti,
anche anteriormente allapprovazione dei piani faunistici provinciali, ove siano
ricomprese negli stessi, si intendono confermate e non soggette alle procedure
di notifica e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta
inteso che le zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca.
Il predetto termine di dieci anni per le zone protette già istituite
precedentemente allapprovazione del primo piano faunistico regionale decorrerà
dalla data di pubblicazione di detto atto sul B.U. 6. Il Piano faunistico venatorio di ogni
Provincia deve riportare lambito territoriale di caccia destinato alla caccia
programmata alla fauna stanziale . (9) 7. Nel caso di mancato adempimento da parte
delle Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale esercita i poteri
sostitutivi previsti dalla legge. 8. La Provincia, con provvedimento della Giunta,
sentito il parere del Comitato tecnico di cui allart. 6, approva il programma
di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma
venatorio regionale annuale di cui allart. 9, trasmettendolo alla Regione entro
il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa datto. 9. Il Programma annuale di intervento prevede:
a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e
ripristino habitat; b) investimenti, interventi e gestione nelle
zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in
altri territori; c) incentivi per gli agricoltori per i
miglioramenti ambientali e faunistici; d) programmi concordati e coordinati per la
vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle
associazioni venatorie e ambientalistiche per lattuazione di piani finalizzati;
e) contributi ai proprietari e/o conduttori di
fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le
indicazioni del piano faunistico di cui allart. 9, comma 14, lett. d);
f) ripopolamenti e strutture di ambientamento
negli A.T.C. concordati con i Comitati di gestione;
(9) Comma così sostituito dalla l.r. 12/2004, art. 2
Art. 11Oasi di protezione. 1. Le oasi di protezione sono destinate alla
sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso
la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e
uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato
di naturale libertà nel territorio regionale. 2. Le oasi di protezione in particolare: a) assicurano la sopravvivenza delle specie
faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione; b) consentono la sosta e la produzione della
fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le
principali rotte di migrazione. 3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma
di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna
selvatica. 4. Le oasi sono possibilmente delimitate da
confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo
bianco Oasi di protezione - Divieto di caccia, con onere a carico di ciascuna
Provincia. 5. Le oasi di protezione hanno durata decennale,
salvo revoca. 6. La costituzione delle oasi di protezione è
deliberata dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio
regionale. Con le stesse modalità listituzione di oasi può essere revocata
qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al
conseguimento delle finalità specificate. 7. La Provincia nella gestione delle oasi di
protezione può avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli
A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel
Comitato tecnico regionale.
8. Per ottenere i migliori risultati nella
gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni
intervento mirato alleliminazione delle cause negative, identificandole per
singola zona e risolvendole in via prioritaria.
Art. 12Zone di ripopolamento e cattura. 1. Le zone di ripopolamento e cattura sono
destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo
irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani
previsti nel programma annuale provinciale di intervento per limmissione sul
territorio in tempi e condizioni utili allambientamento, fino alla costituzione
e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo
strumento di base della programmazione regionale e provinciale in materia di
produzione, incremento, irradiamento e ripopolamento della fauna selvatica, in
particolare di quella stanziale.
3. Le zone devono essere costituite su territori
idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a
coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante
concentrazione della fauna stessa.
4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è
vietata ogni forma di esercizio venatorio.
5. Le zone di ripopolamento e cattura devono
avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle
esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da
documento orientativo dellI.N.F.S. e sono segnalate con tabelle recanti la
scritta nera su fondo bianco Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di
caccia.
6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono
autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti
territoriali per la caccia programmata di cui allart. 14 in cui sono comprese,
secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le
catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della
riproduzione della fauna selvatica.
7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno
durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni
oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.
8. La costituzione delle zone di ripopolamento e
cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio
regionale.
9. La Provincia nella gestione delle zone di
ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di
gestione degli A.T.C., delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole
presenti nel Comitato tecnico regionale.
10. Per ottenere i migliori risultati nella
gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni
intervento mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole per
singola zona e risolvendole in via prioritaria.
11. Le zone di ripopolamento, e cattura possono
comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui allart. 13.
Art. 13Centri pubblici di produzione della fauna
selvatica. 1. I centri pubblici di riproduzione della fauna
selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari
di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle
popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.
2. Nei centri pubblici è vietata ogni forma di
esercizio venatorio.
3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o
opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna
selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco
Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia.
4. La costituzione dei centri pubblici, in
attuazione del piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione, che
stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla Provincia.
5. Nei centri pubblici possono essere
autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.
6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei
centri può essere autorizzata dal Presidente dellente Provincia il prelievo
della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.
7. I centri pubblici allo stato naturale devono
utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a trenta
ettari.
8. I centri pubblici hanno durata decennale,
salvo revoca.
Art. 14Ambiti territoriali di caccia -
ATC.(10) 1. La Regione, ai sensi dellarticolo 9, comma
7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione
dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico
venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna
stanziale. 2. Ai cacciatori residenti in Puglia è
consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio
ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su
tutti i territori degli ATC della Regione e la caccia alla stanziale nellATC di
appartenenza della propria provincia. 3. Ai cacciatori residenti in Puglia è
consentita lattività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori
della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi
dellarticolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e
versamento della quota di partecipazione. 4. Il Comitato di gestione, per eventuali posti
resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare
permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata
con il Programma venatorio. 5. Per i cacciatori residenti in altre regioni
la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella
misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa
autorizzazione del Comitato di gestione dellATC prescelto e versamento di una
quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la
Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma
venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata
venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non
utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. 6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni,
ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione. 7. La Giunta regionale approva il regolamento di
attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio.
Nel regolamento devono essere, fra laltro, previsti: a) le modalità di costituzione del Comitato di
gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro
elezione o designazione e ai successivi rinnovi; b) i compiti per la gestione del territorio
destinato alla caccia programmata; c) le modalità di accesso per lesercizio
venatorio alla fauna stanziale; d) le modalità di accesso per lesercizio
venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali; e) losservanza delle norme del calendario
venatorio regionale. 8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC
è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.
9. Le Province hanno potere di vigilanza,
controllo e coordinamento sullattività del Comitato di gestione, di cui si
avvalgono per la gestione degli ATC
(10) Articolo così sostituito dalla l.r. 12/2004, art. 3
Art. 15Centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale.(11) 1. I centri privati di riproduzione della fauna
selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna
appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività
cinofile.
2. Lattività di produzione esercitata dal
titolare di impresa agricola nellazienda stessa, organizzata in forma singola,
consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.
3. Nei centri privati è vietata ogni forma di
esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta
dallimprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la
commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.
4. I centri privati sono segnalati con tabelle
recanti la scritta nera su fondo bianco Centro privato per la riproduzione
della fauna selvatica - Divieto di caccia, poste a cura e a spese dei titolari
dei centri.
5. I centri privati hanno durata di 5 anni salvo
rinnovo.
6. La costituzione dei centri privati è
autorizzata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale
e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi,
comunque, su una superficie complessivamente superiore all1 per cento del
territorio agro-silvo-pastorale della provincia territorialmente competente e
sono soggetti a tassa di concessione regionale.
7. Le domande di autorizzazione sono presentate
alla Regione e alla Provincia competente dai possessori o conduttori, singoli o
associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui
si intende realizzare il centro.
8. Le domande di cui al comma 7 devono essere
corredate della planimetria del territorio interessato, dellatto comprovante il
titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del
programma produttivo che si intende realizzare.
9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai
centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da
parte della A.U.S.L. territorialmente competente.
10. I danni causati dalla fauna selvatica
prodotta alle colture agricole allinterno dei centri privati e nelle zone
limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o
indennizzo.
11. Il provvedimento di costituzione dei centri
privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione ed il funzionamento
non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per
mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.
12. Le modalità di gestione e di funzionamento
sono determinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale
previo parere del Comitato tecnico regionale, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge .
13. Il controllo sullattività di gestione
spetta allAmministrazione provinciale competente.
(11) Con il regolamento regionale n. 9/01 sono state emanate norme per la costituzione , gestione e funzionamento dei centri di riproduzione di fauna selvatica.
Art. 16Allevamenti e detenzione della fauna a scopo
alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi
per la caccia da appostamento. 1. La Regione regolamenta ,(12) nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo
alimentare;
b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini
di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento
consentito;
c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna
selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;
d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel
rispetto delle competenze dellEnte nazionale della cinofilia italiana.
2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui
al comma 1, lett. a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono
rilasciate dalla Regione; gli allevamenti di cui alle lett. c) e d) sono
segnalati alle Provincie territorialmente competenti.
3. La Regione regolamenta, inoltre, nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la
detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il
loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta
normativa la Regione deve prevedere la regolamentazione per lacquisto e
lallevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dallestero.
(12) Vedi il regolamento regionale n. 11/2003
Art. 17Aziende faunistico-venatorie - Aziende
agri-turistico-venatorie. 1. La Regione, su richiesta degli interessati e
sentito il parere dellI.N.F.S., può, nel limite massimo del 10 per cento del
territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, di cui il 5 per
cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende
agrituristiche venatorie:
a) autorizzare listituzione di aziende
faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione
regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare
riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni
devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale
al fine di garantire lobiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende
faunistico-venatorie, lesercizio venatorio è consentito solo al titolare o a
chi da questo autorizzato allabbattimento di fauna selvatica cacciabile al
sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio
secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per
listituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica;
b) autorizzare listituzione di aziende
agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di
concessione regionale, nelle quali sono consentite limmissione e labbattimento
per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende
agri-turistico-venatorie labbattimento è consentito solo al titolare o a chi da
questi autorizzato.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori
di scarso rilievo ambientale e faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio
di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata
oppure dismesse da interventi agricoli.
3. La domanda di concessione per listituzione
di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei
fondi rustici su cui si intende costruire lazienda.
4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle
zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini
artificiali e utilizzano per lattività venatoria fauna acquatica di allevamento
nel rispetto delle convenzioni naturali.
5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono
consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza
abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione
della Provincia competente per territorio.
6. Lesercizio dellattività venatoria nelle
aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con
esclusione dei limiti di cui allart. 22, comma 6; per quanto riguarda le
aziende agri-turistico-venatorie è vietato labbattimento di fauna selvatica,
mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle
specie cacciabili, allevate in batteria.
7. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un regolamento che preveda le modalità di costituzione, gestione e
funzionamento .(13)
8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al
comma 1 non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e
a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque
anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende
agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari
per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una
durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.
9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere
distanti almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di
protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione)
devono essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e 500 metri per
le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già
istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal
rispetto delle suddette distanze.
10. La tabellazione delle aziende di cui al
comma 1 sono a cura e spese delle stesse.
11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza
venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché a quello della
Provincia.
Art. 18Zone per laddestramento, lallenamento e le
gare cinofile. 1. La Regione istituisce, nei limiti del 4 per
cento del territorio agro-silvo-pastorale delle provincie interessate, le zone
di cui allart. 9, comma 6, destinate allallenamento, alladdestramento e alle
gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con labbattimento di
fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. 2. Le Provincie stabiliscono i periodi delle
attività previste al comma 1 con i piani faunistici venatori provinciali di cui
allart. 10. 3. La Regione affida la gestione delle zone ad
associazioni cinofile riconosciute ed associazioni venatorie o ad imprenditori
agricoli singoli o associati. 4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in
zone di tipo A e di tipo B. 5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa
tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono
destinate esclusivamente alladdestramento in presenza di fauna immessa senza
abbattimento per tutto il periodo dellanno. Nelle stesse, inoltre, si svolgono,
sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed
internazionale.
6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa
tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono
destinate alladdestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna
riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente
alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, lepre e ungulati per tutto
lanno, anche nel periodo di caccia chiusa (15) 7. Le prove cinofile, nel rispetto dei
regolamenti dellE.N.C.I., a livello nazionale ed internazionale, senza
labbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dellorgano
di gestione competente e autorizzazione della Provincia interessata:
a) nelle zone di ripopolamento e cattura;
b) negli A.T.C.;
c) nelle aziende faunistico-venatorie;
d) nelle zone demaniali.
Le prove cinofile di cui sopra devono essere
espletate con esclusione dei mesi di aprile e maggio.
8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con
la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove
cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi
comprese le gare con abbattimento.
9. Lallenamento dei cani da caccia in periodo
di pre apertura dellattività venatoria è consentito in periodo previsto dal
calendario venatorio regionale.
10. Le concessioni delle zone di cui al presente
articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.
11. Nei sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta il regolamento di
costituzione e gestione delle zone addestramento cani(14)
Art. 19Terreni del demanio. 1. I terreni del demanio regionale, qualora
presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario,
in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di
ripopolamento e cattura.
2. Lutilizzazione ai fini di cui al comma 1 è
definita dalla Regione, su proposta della Provincia con il piano
faunistico-venatorio provinciale.
3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per
quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle Provincie
territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani
e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione
delle associazioni venatorie riconosciute e ambientalistiche presenti nel
Comitato tecnico nazionale.
4. La Regione, previa richiesta della Provincia
interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per
ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al
presente articolo.
Art. 20Tabellazione. 1. Qualora nella presente legge si faccia
menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone
sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con
le seguenti modalità:
a) devono essere delle dimensioni di cm. 25 x
33;
b) devono avere scritta nera sul fondo bianco
per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta
rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;
c) devono essere collocate lungo tutto il
perimetro della zona interessata su pali ad una altezza non inferiore a 2 metri
e ad una distanza di 100 metri luna dallaltra e comunque, in modo che siano
visibili le due contigue.
Devono essere comunque visibili da almeno 30
metri di distanza;
d) devono essere collocate anche nei confini
perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non
sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di
larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a
tale misura è sufficiente lapposizione di una tabella agli ingressi;
e) quando si tratta di terreni vallivi, laghi o
specchi dacqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo
e devono emergere almeno cm 50 dal livello dellacqua;
f) quando il confine coincide con un corso
dacqua lapposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da
comprendere il corso dacqua stesso;
g) quando segnalano divieti temporanei di caccia
devono contenere lindicazione precisa della data dinizio e termine del
divieto;
h) devono essere mantenute sempre in buono stato
di conservazione e leggibilità.
Art. 21Introduzione di fauna selvatica dallestero -
Immissioni faunistiche. 1. Lintroduzione di fauna selvatica viva
dallestero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di
ripopolamento e miglioramento genetico. 2. Le autorizzazioni per lintroduzione di fauna
selvatica dallestero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole e
forestali su parere dellI.N.F.S. e nel rispetto delle convenzioni
internazionali. 3. Dette autorizzazioni possono essere
rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed
attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari
e i periodi di ambientamento. 4. I ripopolamenti devono avere carattere
transitorio per far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria,
basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la
produzione della fauna. 5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi
di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale (art.
9, comma 14, lett. g). 6. I programmi di cattura nelle zone protette e
per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti dal programma annuale
provinciale di cui allart. 10, comma 9, lett. b). 7. Limmissione di fauna a scopo di
ripopolamento, venatorio può essere compiuta dal Comitato di gestione
dellA.T.C. e dal titolare dellazienda faunistico-venatoria, limitatamente ai
terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel
piano faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia,
entro il 31 agosto.
8. Al fine di prevenire la diffusione di
malattie infettive e di garantire lidoneità della fauna selvatica destinata al
ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti
dallestero devono essere sottoposti al controllo sanitario, allorigine, a cura
del Servizio veterinario della A.U.S.L., competente, il quale rilascia
lautorizzazione allimmissione. Qualora la liberazione non avvenga nel
territorio della A.U.S.L., di prima destinazione degli animali, il Servizio
veterinario di tale A.U.S.L., provvede a dare comunicazione alla A.U.S.L.,
locale competente per larea di liberazione dellinoltro della fauna, al fine di
consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della A.U.S.L.
competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili
dellimmissione in libertà della fauna lautorizzazione corredata delle
eventuali specifiche disposizioni.
TITOLO 4Attività venatoria
Art. 22Esercizio venatorio - Limiti e
modi. 1. Lattività venatoria, svolta in base ad una
concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve
contrastare con lesigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e
non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.
2. Ai fini dellesercizio dellattività
venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato
dalla Regione di residenza, con i criteri di cui allart. 25, ove sono indicate
le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al
comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter
accedere e praticare lattività venatoria.
3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto
diretto allabbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante limpiego
dei mezzi di cui allart. 32 e, comunque, con armi pronte per luso e cariche.
4. È considerato altresì esercizio venatorio il
vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di
attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui allart. 32 e,
comunque, con armi pronte per luso e cariche.
5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato,
salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
6. Fatto salvo lesercizio venatorio con larco
o con il falco, lesercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in
una delle seguenti forme:
a) da appostamento fisso;
b) nellinsieme delle altre forme di attività
venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio
destinato allattività venatoria programmata.
7. La fauna selvatica abbattuta durante
lesercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge
appartiene a colui che lha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la
fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.
8. È vietata la cattura della fauna con mezzi e
per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
9. Le norme di cui al presente articolo e
successivi si applicano anche per lesercizio della caccia mediante luso
dellarco e del falco.
10. Non costituisce esercizio venatorio la
presenza sul posto di caccia, prima o dopo lorario consentito, per attendere ai
lavori preparatori allesercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso
(appostamento temporaneo), sempre che larma sia scarica.
11. Non costituisce esercizio venatorio lo
spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo lorario consentito se
larma in possesso del cacciatore risulta scarica.
Art. 23Documenti venatori. 1. Lattività venatoria è consentita, a parità
di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e
sia munito dei seguenti documenti: a) licenza di porto di fucile per uso caccia,
rilasciata dallAutorità di P.S.; b) tesserino regionale; c) attestato di versamento della tassa di
concessione governativa; d) attestato di versamento della tassa di
concessione regionale;
e) polizza di assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi derivante dalluso delle armi o degli arnesi
utili allattività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlata allesercizio dellattività venatoria con i massimali previsti dalla
vigente legge (art. 12, comma 8, legge n. 157 del 1992) e successivi
aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere
ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale
colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
Art. 24Licenza di porto di fucile per uso
caccia. 1. La licenza di porto di fucile per uso di
caccia, necessaria anche per praticare lattività venatoria mediante uso
dellarco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.; ha
validità su tutto il territorio nazionale e consente lesercizio venatorio nel
rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il
richiedente ha conseguito labilitazione allesercizio venatorio.
3. Labilitazione allesercizio venatorio è
necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo
della stessa in caso di revoca.
4. La licenza di porto darmi per uso di caccia
ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata
di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta
giorni dalla domanda stessa.
5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della
prima licenza il cacciatore può praticare lesercizio venatorio solo se
accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni
prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge
comportanti la sospensione o la revoca della licenza.
Art. 25Tesserino venatorio regionale. 1. Ai fini dellesercizio dellattività
venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a
cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente
Assessorato regionale.
2. Il tesserino, valido su tutto il territorio
nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla
Provincia, tramite il Comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei
seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi non autenticata, che
sarà acquisita dal precitato Comune:
a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
b) certificato di residenza in carta libera o
altro documento legale certificante la residenza;
c) attestazione dei versamenti delle vigenti
tasse di concessione statale e regionale;
d) attestazione da cui risulti lavvenuta
stipulazione delle polizze di assicurazione di cui allart. 23, lett. e).
3. Il tesserino regionale ha validità per una
stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della
licenza di porto darmi per uso di caccia.
4. Il Comune di residenza preposto alla consegna
del tesserino regionale compila la parte di propria competenza .(16)
5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti
allestero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 e successive
modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dellintera tassa di
concessione regionale e dellassicurazione per la responsabilità civile nelle
forme e nei modi di cui allart. 23.
6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al
Comune competente il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata,
previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo
tesserino.
7. In caso di deterioramento o smarrimento il
titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza. In
caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia
dellavvenuta perdita allAutorità di P.S.
8. Il titolare deve annotare in modo indelebile,
negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le
modalità previste dal calendario venatorio regionale.
9. La Provincia, entro trenta giorni dalla
raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai Comuni, provvederà allinoltro
degli stessi allOsservatorio faunistico regionale.
(16) Comma così sostituito dalla l.r. 12/2004, art. 4
Art. 26Abilitazione venatoria. 1. Labilitazione allesercizio venatorio è
necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il
rinnovo in caso di revoca.
2. Laspirante cacciatore consegue lattestato
di abilitazione allesercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad
una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal
soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui allart. 27, dopo aver
presentato domanda alla Provincia territorialmente competente, con allegati i
seguenti documenti:
a) certificato di residenza;
b) certificato medico di idoneità allesercizio
venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a
sessanta giorni rispetto alla data della domanda;
c) ricevuta di versamento della quota di
partecipazione di cui al comma 3.
3. Ogni candidato è tenuto a versare alla
Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia
medesima in misura non superiore a euro 50,00. In caso di ripetizione dellesame
il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20,00. Detti
importi sono utilizzati dalla Provincia per far fronte alle spese per lesame,
ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dellattestato di
abilitazione allesercizio venatorio .(17)
(17) Comma così sostituito dalla l.r. 22/2006, art. 48
Art. 27Esame di abilitazione venatoria. 1. Gli esami di abilitazione venatoria devono
riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove
pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia, loro uso e
relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di
salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
2. Al fine di favorire la preparazione dei
candidati, la Regione predispone un apposito testo di esame distribuito alle
Provincie, che provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al fine
di consegnarlo al candidato al momento della presentazione della domanda.
3. Le Provincie organizzano corsi di
preparazione gratuiti per il conseguimento dellabilitazione venatoria e corsi
per laggiornamento sui contenuti innovativi della vigente legislazione
venatoria per i possessori di licenza, avvalendosi della collaborazione delle
associazioni provinciali naturalistiche, agricole e venatorie riconosciute e
della delegazione dellE.N.C.I. provinciale.
Art. 28Prove desame e ripetizione
dellesame. 1. Laspirante cacciatore per essere ammesso
allesame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel
rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto forma di quiz
predisposto dal competente Assessorato della Regione.
2. Laspirante cacciatore deve indicare le
risposte esatte.
3. Qualora commetta oltre sei errori,
laspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano
trascorsi due mesi.
4. Superata la prova preliminare positivamente,
laspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la
commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma desame, deve
superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e
migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica
sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del fucile da
caccia.
5. La Commissione, collegialmente, esprime la
propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma
del Presidente e del segretario della Commissione.
6. La valutazione della Commissione è definitiva
e inappellabile.
7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un
nuovo esame non prima di due mesi.
Art. 29Commissioni per labilitazione allesercizio
venatorio. 1. Le Commissioni per labilitazione
allesercizio venatorio di cui allart. 28 sono istituite con decreto del
Presidente della Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede
presso gli uffici dellAmministrazione provinciale. 2. Ciascuna Commissione è composta da:
a) un componente nominato dalla Regione -
esperto in legislazione venatoria - che assume la Presidenza della Commissioneb) un laureato in scienze biologiche o scienze
naturali esperto in vertebrati omeotermi, designato dal presidente della
Provincia competente, nonché un supplente;
c) un esperto in armi e munizioni da caccia e
relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della
Provincia competente;
d) un esperto in norme di pronto soccorso,
nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente;
e) sei esperti in legislazione venatoria, regole
comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia,
designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul
territorio provinciale (18) f) un esperto in cinofilia venatoria, designato dalla delegazione ENCI provinciale nonché un supplente; (19) g) unoesperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole, designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli a livello provinciale più un supplente; (20) h) uno esperti in tutela dellambiente, designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello provinciale più un supplente. (21) 3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna
Commissione un dipendente amministrativo dellAmministrazione provinciale,
designato dallAmministrazione provinciale.
4. I componenti delle Commissioni rimangono in
carica cinque anni.
5. In caso di dimissioni, vacanza di posto o
sostituzione da parte dellassociazione designante, il componente nominato in
sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro
che ha sostituito.
6. Ai componenti delle Commissioni per
labilitazione allesercizio venatorio è dovuto, a carico della rispettiva
Provincia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00,
unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a unindennità di missione ai
sensi delle vigenti norme in materia (22) 7. Le Commissioni sono validamente insediate dal
Presidente con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte le
categorie dalla lett. b) alla lett. h) del comma 2. 8. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età. 9. Ciascuna Commissione può articolarsi in due
Commissioni paritetiche presiedute dal Presidente. 10. Gli esperti previsti alle lett. e), f), g),
e h) del comma 2 sono designati dalle associazioni venatorie, agricole,
naturalistiche, protezionistiche ed E.N.C.I. a livello provinciale presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio di cui allart. 6.
11. Le Provincie trasmettono la deliberazione di
nomina delle Commissioni, entro sessanta giorni dalla richiesta, al Presidente
della Giunta regionale per lemissione del decreto di nomina. Entro trenta
giorni dalla richiesta, le associazioni venatorie, protezionistiche ambientali,
agricole e la delegazione provinciale E.N.C.I. devono far pervenire alle
Provincie competenti per territorio le designazioni dei propri rappresentanti.
Trascorso il suddetto termine senza lavvenuta designazione, le Provincie
provvederanno alla individuazione degli esperti, delle quattro componenti di cui
al comma 2, lett. e), f), g) e h), su segnalazione dei componenti il Comitato
tecnico provinciale.
Art. 30Registro dei cacciatori. 1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto un
registro dei titolari delle licenze di caccia.
2. Su apposite schede, compilate sulla base dei
dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo
delle licenze di porto darmi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati
relativi al rilascio dei tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali
sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione
delle stesse in caso di recidiva.
Art. 31Specie cacciabili e periodi di
caccia. 1. Ai fini dellesercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati. a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (coturnix coturnix); tortora (streptopeia turtur); merlo (turdue merula); allodola (alauda arvensis); starna (perdix perdix); pernice rossa (alectoris rufa); lepre comune (lepus europaeus); coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus); b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: fagiano (phasianus colchicus); germano reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella dacqua (gallinula chloropus); canapiglia (anas strepera); porciglione (railus acquaticus); moretta (aythia fuligula); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus pugnax); cornacchia nera (corvus corone); cornacchia grigia (corvus corone comix); ghiandaia (garrulis glandarius); gazza (pica pica); volpe (vulpes vulpes); (23) c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (alcetoris graeca); capriolo (capreolus); cervo (cervus elaphus); daino (dama dama); muflone (ovis musimon); d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1o novembre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa); d bis) [specie cacciabili dalla terza domenica di settembre allultimo giorno di
febbraio:
- pavoncella (vanellus vanellus); marzaiola
(anas querquedula); alzavola (anas crecca); codone (anas acuta); mestolone (anas
clipeata); fischione (anas Penelope); moriglione (aythya ferina); colombaccio
(colomba palumbus); beccaccia (scolopax rusticola); beccaccino (gallinago
gallinago); tordo bottaccio (turdus philomelos); tordo sassello (turdus
iliacus); cesena (turdus pilaris)] (24) 2. È sempre vietato abbattere o catturare: a) le femmine accompagnate dai piccoli o
comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età
inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione; b) il cinghiale di età inferiore ad un anno con
manto rigato. 3. Con il calendario venatorio i termini
temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in
relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. 4. I termini devono essere comunque contenuti
tra il 1° settembre e il 31 gennaio dellanno, nel rispetto dellarco temporale
massimo indicato al comma I. 5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi
approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere
autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dellarco temporale di cui
al comma I.
6. Il Presidente della Giunta regionale aggiorna
con proprio decreto lelenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, sulla
base di modifiche apportate come previsto dallart. 18, comma 3, della legge
n. 157 del 1992.
(23) Lettera così sostituita dalla l. r. 7/2002, art. 38(24) Lettera inserita dalla l. r. 7/2002, art. 38. La Corte Costituzionale con sentenza n. 226/2003 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.
Art. 32Mezzi di caccia. 1. Lattività venatoria è consentita con luso di:
a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore
contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due
cartucce, di calibro non superiore al dodici;
b) fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;
c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui
una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad
anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6.
2. È consentito, altresì, luso dellarco e del
falco.
3. Per la caccia con il falco devono essere
utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle
leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e
allo specifico regolamento regionale.
4. Lallenamento e laddestramento dei falchi in
periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da
parte delle Provincie ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le
modalità indicate nel già citato regolamento.
5. Chi esercita la caccia con larco o con il
falco deve essere munito del porto darmi.
6. La caccia con larco è consentita soltanto
per labbattimento di ungulati e deve essere effettuata con larco di libraggio
non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per
i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri
22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.
7. Il titolare della licenza di porto di fucile
per uso di caccia è autorizzato, durante lesercizio venatorio, a portare, oltre
le armi da sparo, larco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti
alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dellausilio del cane e dei richiami
vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.
8. È vietato, durante lesercizio venatorio,
usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e
similari con o senza amplificazione del suono.
9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o
altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per lesercizio
venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
10. I bossoli delle cartucce devono essere
recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.
Art. 33Calendario venatorio regionale 1. La Regione regolamenta lesercizio
dellattività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro
e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
15 giugno, resta in vigore quello dellannata venatoria precedente finché non
viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio regionale,
predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Provincie e dal Comitato
tecnico faunistico regionale di cui allart. 5, è deliberato dalla Giunta
regionale, sentiti lI.N.F.S. e la Commissione consiliare permanente competente
ed è pubblicato sul B.U.
3. Il calendario venatorio stabilisce, in
particolare:
a) le specie di mammiferi ed uccelli cacciabili
nei periodi consentiti;
b) il numero massimo di giornate di caccia
settimanali e nei diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero di fauna
migratoria e stanziale;
d) il carniere massimo stagionale per
particolari specie di fauna stanziale gestita nellA.T.C.;
e) i periodi e i territori di allenamento dei
cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;
f) le modalità di impiego dei cani da caccia
durante la stagione venatoria.
4. Il numero delle giornate di caccia
settimanali non può essere superiore a tre.
5. Può essere consentita la libera scelta al
cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali lesercizio
venatorio è in ogni caso sospeso.
6. In ciascuna giornata di caccia è consentito
labbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di
capi:
a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una
sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un
capo annuale; per il cinghiale è consentito labbattimento di un capo per
giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Provincie;
b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al
massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre
beccacce.
7. La caccia è consentita da unora prima del
sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati [e la
caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse dacqua stagnanti o
corrente] è consentita fino ad unora dopo il tramonto. (25)
8. La Regione, sentite le proposte provinciali
di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più
Provincie ad anticipare lesercizio venatorio a norma dellart. 31, commi 3 e 4,
in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che
comprendano:
a) numero capi abbattibili per ogni specie e per
ogni giornata di caccia;
b) individuazione dei territori ove la caccia è
consentita;
c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;
d) modalità di caccia.
9. Il calendario venatorio regionale può
contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dellesercizio
venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che
prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività
escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie
particolarmente protette.
(25) Il comma era stato integrato dalla l.r. 15/2003 con l’aggiunta, dopo la parola “ungulati”, delle parole "e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente". La l.r. 15/2003 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 391/2005
Art. 34Controllo della fauna e divieti temporanei di
caccia. 1. La Regione attua le variazioni allelenco
delle specie cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come
previsto dallart. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.
2. La Regione può vietare o ridurre, per periodi
prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui allart.
31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica per
la fauna stanziale, su segnalazione dellOsservatorio faunistico regionale, o
per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità
anche per fauna migratrice.
3. Il Presidente della Giunta regionale, su
proposta delle Province, sentito lI.N.F.S., può autorizzare il controllo di
qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti,
che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al
patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
al beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche al fini di
una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per
motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione
biologica.
4. Le operazioni di controllo di cui al comma 3
possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di
divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei gatti
inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative
vigenti.
5. Tale controllo, esercitato selettivamente,
viene praticato di norma mediante lutilizzo di metodi ecologici sulla base
delle indicazioni fornite dallI.N.F.S.
6. Qualora lIstituto verifichi linefficacia
dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento o di
cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla
popolazione responsabile del danno, predisposti dalle Provincie.
7. I piani di cui al comma 6 devono essere
attuati dalle Amministrazioni provinciali mediante gli agenti venatori
dipendenti. Le Provincie possono, altresì, avvalersi dei proprietari o
conduttori dei fondi sul quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di
licenza per lesercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie
comunali e guardie volontarie munite di licenza per lesercizio venatorio nonché
di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito
di porto darmi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province.
8. Nel caso il controllo debba essere effettuato
esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio
storico-artistico allinterno dei centri urbani, lo stesso può essere
autorizzato, su conforme parere dellA.U.S.L., competente, demandando
lattuazione al Comune interessato.
9. Nel caso che il controllo della fauna
selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle
riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve
essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel
territorio dei Comuni interessati, nominativamente designati dallEnte gestore,
purché muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il
controllo degli agenti dipendenti del parco.
10. La Provincia, per comprovate ragioni di
protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale tramite le loro, strutture provinciali, piani di abbattimento,
attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione
dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi,
delle forme inselvatichite di specie domestiche.
Art. 35Uccellagione - Cattura a scopi scientifici e
per lutilizzo nellattività venatoria. 1. In tutto il territorio regionale è vietata
ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici,
nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei
successivi commi.
2. La Regione, su parere dellI.N.F.S., può
autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli
istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e
i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e lutilizzazione di
mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
3. Lattività di cattura temporanea per
linanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata
sullintero territorio nazionale dallI.N.F.S.; tale attività funge da schema
nazionale di inanellamento in seno allUnione europea per linanellamento
(EURING). Detta attività di cattura temporanea per linanellamento può essere
svolta esclusivamente da titolari, residenti in Regione, di specifica
autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su parere
dellI.N.F.S.. Lespressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a
specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento
del relativo esame finale. Lautorizzazione del Presidente della Giunta
regionale è subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività,
contenente il tipo di fauna selvatica interessata allinanellamento, ai mezzi di
cattura previsti dallI.N.F.S., ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui
sarà effettuata, dando comunicazione trenta giorni prima alle Province
competenti per territorio dellinizio dellattività ai fini dei controlli
necessari.
4. La Regione, su richiesta delle Provincie
interessate, autorizza le stesse, quali titolari di impianti, allattività di
cattura per linanellamento e per la cessione ai fini di richiamo.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere
dellI.N.F.S.; lespressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a
specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti
impianti, organizzati dallo stesso I.N.F.S. e al superamento del relativo esame.
6. LI.N.F.S. svolge altresì compiti di
controllo e di certificazione dellattività svolta dagli impianti stessi e ne
determina il periodo di attività.
7. La cattura per la cessione a fini di richiamo
è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola,
cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio,
utilizzati per lattività venatoria da appostamento.
8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o
rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia territorialmente
competente, che provvederà ad informare lI.N.F.S..
9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la
successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro
recupero fauna selvatica previsto dallart. 7.
10. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide
accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna
protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Provincia
territorialmente competente. La Provincia provvede allinvio al Centro recupero
di fauna selvatica in difficoltà e allimbalsamazione a scopi didattici in caso
di esemplari morti.
Art. 36Appostamenti fissi e temporanei. 1. Lautorizzazione per lesercizio
dellattività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dellart. 22, comma 6, è
rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate
nellannata venatoria 1989-1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste
da coloro che ne erano in possesso nellannata venatoria citata. In deroga a
quanto sopra previsto, lautorizzazione può essere richiesta dagli
ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima
dell1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni A.T.C..
Lautorizzazione è richiesta allAmministrazione provinciale competente ed
allA.T.C. di residenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante
lubicazione dellappostamento con gli ettari utili allattività venatoria,
compresa la zona di rispetto di mt. 150, il titolo di proprietà o il consenso
scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché
il certificato catastale in carta semplice. Lautorizzazione ha durata
quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento
è delimitato tutto lanno con tabelle poste allaltezza di mt. 1,50, di
dimensioni di cm. 25x33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco:
appostamento fisso - autorizzazione della Provincia di ... n. ... del ....
2. Si considera attività venatoria da
appostamento fisso ai fini dellart. 22, comma 6, solo quella con lutilizzo di
richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7
dellart. 35 ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lett. b), appartenenti
alle specie cacciabili. 3. Le Province, in riferimento allart. 35,
comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita
lattività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti
dallart. 35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un
numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di
quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che
esercitano lattività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il
patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di
dieci unità. 4. È vietato luso di richiami che non siano
identificati mediante anello inamovibile e numerato. 5. La sostituzione di un richiamo di cattura può
avvenire soltanto dietro presentazione allente competente del richiamo morto da
sostituire. 6. È vietata la vendita di uccelli di cattura
utilizzabili come richiami vivi per lattività venatoria. 7. È vietato usare richiami vivi non provenienti
da allevamento nella caccia agli acquatici. 8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di
caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il
terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è
consentito a condizione che non si produca modifica di sito. 9. Si considerano appostamenti temporanei quelli
costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano
comunque durata superiore ad una giornata di caccia. 10. Si considerano appostamenti fissi quelli
costruiti in muratura o altra solida materia. 11. Sono anche considerati appostamenti fissi di
caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o
sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo
dei laghi e dei fiumi, destinati allesercizio venatorio agli acquatici. Il
recupero della fauna acquatica è consentito con lutilizzo del natante non a
motore. 12. Non sono considerati fissi, ai sensi e per
gli effetti dellart. 22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli
ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le Province
autorizzano detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare
lattuazione del piano faunistico-venatorio. 13. La caccia dagli appostamenti di cui al comma
12 può essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da chi da
questi espressamente autorizzato per iscritto. 14. Per gli appostamenti fissi senza richiami
vivi di cui al comma 12 che richiedano preparazione del sito con modificazione e
occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del
conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno la durata
quinquennale. La richiesta dellautorizzazione effettuata alla Provincia deve
essere corredata dellautorizzazione autenticata del proprietario e/o del
conduttore del fondo, lago o stagno. Lautorizzato può tabellare, durante lo
svolgimento giornaliero dellattività venatoria, con tabelle poste a 100 metri
quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco appostamento
temporaneo ai sensi della presente legge art. 36 comma 13 autorizzazione della
Provincia ... n. ... del .... Le tabelle, di dimensioni 25x33, poste su
sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in
modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse
devono essere tolte nel periodo non utilizzato per lappostamento. 15. È vietato costituire appostamenti fissi e
temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di
comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle
poderali e interpoderali. 16. A ciascun appostamento temporaneo compete
una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di
rispetto non può essere inferiore a 150 metri. 17. La distanza tra gli appostamenti fissi non
può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 200
metri. 18. Durante lesercizio della caccia da
appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun
cacciatore. 19. Il percorso di andata e ritorno dagli
appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita
custodia. 20. Gli appostamenti fissi sono segnalati con
apposite tabelle a cura e spese del titolare.
21. Il titolare dellautorizzazione
dellappostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o
conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dellanno, al
mantenimento delle caratteristiche naturali dellambiente circostante, per la
tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri
dallimpianto, in relazione allo svolgimento dellesercizio venatorio.
Art. 37Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione
programmata della caccia. 1. Per lutilizzazione dei fondi inclusi nel
piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della
caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a
cura dellAmministrazione provinciale in relazione alla estensione, alle
condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione
dellambiente.
2. Allonere derivante dalla erogazione del
contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale
di cui allart. 54, comma 4, lett. a).
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che
intende vietare lesercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio
regionale, richiesta motivata al Presidente della Regione.
4. La Regione, sentito il parere tecnico
dellAmministrazione provinciale competente per il territorio, entro sessanta
giorni accoglie la richiesta se non ostacola lattuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui allart. 9. È altresì accolta in casi
specificatamente individuati e cioè quando lattività venatoria è in contrasto
con lesigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di
produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca
scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di
rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante lapposizione
di tabelle con modalità e criteri previsti dallart. 20, esenti da tasse
regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano
in maniera chiara e visibile il perimetro dellarea interessata. Le tabelle
devono riportare la scritta nera su fondo bianco: Divieto di caccia ai sensi
dellart. 37 della legge regionale ... dal ... al ... autorizzazione regionale
n. ... del ....
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata
della caccia è vietato a Chiunque, compreso il proprietario o il conduttore,
esercitare lattività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
Art. 38Fondi chiusi. 1. Nei fondi chiusi lesercizio venatorio è
vietato.
2. Sono considerati fondi chiusi quelli
recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non
inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui
letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.
3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella
recante la scritta nera su fondo bianco: Fondo chiuso - Divieto di caccia
autorizzazione regionale n. ... del ..., apposta a cura dei proprietari dei
fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi
esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che
si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere
lautorizzazione alla Regione e allufficio della Provincia competente per
territorio. La Provincia, dopo le relative verifiche, ne prende atto, al fine
della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nulla-osta
al competente ufficio della Regione, che rilascerà lautorizzazione.
4. Gli addetti alla vigilanza di cui alla
presente legge possono in ogni tempo accedere al fondi chiusi ai fini della
vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di
accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca
pertinenza della privata dimora.
5. La superficie dei fondi chiusi entra a far
parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di
cui allart. 9, comma 3.
Art. 39Terreni in attualità di
coltivazione. 1. Nei terreni in attualità di coltivazione è
vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi
in attualità di coltivazione e danneggiabili:
a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a
campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento
della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;
b) le colture erbacee da seme, dalla
germinazione fino al raccolto;
c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa
della vegetazione al termine del taglio;
d) le foraggiere mature per lo sfalcio;
e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti,
coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino
al raccolto;
f) gli uliveti con piante a forma di palmetta,
cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;
g) i pioppeti;
h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della
germogliazione o fioritura fino al raccolto;
i) i terreni coltivati a soia e a riso nonché a
mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;
l) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti
di boschi distrutti, dalla data dellimpianto fino al compimento del
quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto
laltezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione che il
rimboschimento riguardi lintera superficie o comunque la parte prevalente;
m) i terreni coltivati a tabacco.
3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o,
in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia
delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: fondo
in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale
n. ... art. 39 dal ... al ... - Autorizzazione regionale del ... n. .... La
richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa
autorizzazione, alla Regione e alla Provincia competente per territorio. La
Provincia, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, trasmette il proprio
nulla-osta allufficio competente della Regione, che rilascerà la relativa
autorizzazione.
Art. 40Presenza di bestiame. 1. Lesercizio venatorio nei fondi con presenza
di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti,
recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre
barriere naturali.
2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a
cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco Divieto
di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal ... al ...
autorizzazione della Regione n. ... del ..., esenti da tasse.
3. La richiesta di apposizione delle tabelle per
il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio
agro-silvo-pastorale va comunicato alla Regione per la relativa autorizzazione e
alla Provincia competente per territorio.
4. La Regione concederà lautorizzazione previo
il parere della Provincia competente per territorio, che avrà accertato quanto
con listanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per
ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e
cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero
vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il
foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio
silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini
o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo
misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. Lampiezza di territorio
silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri
indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si
osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri
dal gregge.
Art. 41Accensione delle stoppie.(26) 1. Nei territori della Regione Puglia, è vietato
bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di
prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti
e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e
ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti,
materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e personalmente
controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e non saranno
state praticate le dovute precese .
2. Le modalità e i termini per lapplicazione
del comma 1 sono quelle di cui alla legge
regionale 12 maggio 1997, n. 15
(26) Articolo così modificato dalla l.r. 9/2000, art. 37.
Art. 42Impiego dei cani - Cani vaganti. 1. È consentito luso dei cani da cerca e da
ferma con abbattimento del selvatico per tutta lannata venatoria.
2. Luso dei cani da seguito e da tana con
abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito
luso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate,
autorizzate dalla Provincia territorialmente competente e previo nulla osta dei
Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento della Provincia, nei giorni
di mercoledì e domenica; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti
sino a fine gennaio.
3. In particolari località le Provincie possono
limitare o proibire luso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di
proteggere determinata fauna selvatica.
4. I cani di qualsiasi razza incustoditi,
trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone
di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente.
Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso luso del cane da
caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si
trova sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne ha lobbligo.
5. I cani da caccia devono essere rigorosamente
custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al
guinzaglio.
6. I cani da guardia non possono essere lasciati
incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti in cui
esso e ricoverato.
7. I cani catturati devono essere dati in
custodia al servizi comunali territorialmente competenti, che ne dispongono a
norma della vigente normativa.
8. Per quanto applicabili, le norme del presente
articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.
9. Gli interventi di cui sopra saranno
effettuati nel rispetto della normativa vigente.
Art. 43Divieti. È vietato a chiunque:
1) lesercizio venatorio nei giardini, nei
parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni
adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di
cento metri purché opportunamente tabellate;
2) lesercizio venatorio nei parchi nazionali,
nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla
legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare
nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente tabellate;
3) lesercizio venatorio nelle oasi di
protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri
di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali
regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di
cinquanta metri dagli stessi;
4) lesercizio venatorio ove vi siano opere di
difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dellAutorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano
delimitate da tabelle autorizzate al sensi della presente legge, esenti da
tasse, indicanti il divieto;
5) lesercizio venatorio nelle aie e nelle corti
o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento
metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di
lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed
interpoderali;
6) sparare da distanza inferiore a
centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da
distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad
abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade
carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie
ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed
altre aree delimitate destinate al ricovero e allalimentazione del bestiame nel
periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
7) il trasporto, allinterno dei centri abitati
e delle altre zone ove è vietata lattività venatoria dalla presente legge,
delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque
genere e, comunque, nei giorni non consentiti per lesercizio venatorio, che non
siano scariche e in custodia;
8) cacciare a rastrello in più di tre persone
ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da
sommozzatore negli specchi o corsi dacqua;
9) cacciare sparando da veicoli o da
imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;
10) cacciare a distanza inferiore a cento metri
da macchine operatrici agricole in funzione;
11) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica
quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad
esclusione dei corsi e specchi dacqua limitatamente agli argini e sponde che li
delimitano e per le specie acquatiche consentite;
12) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
specchi dacqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e
su terreni allagati da piene di fiume;
13) prendere e detenere uova, nidi e piccoli
nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei
casi previsti allart. 35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei
centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure
feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in
tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive,
alla competente Amministrazione provinciale, che provvederà al successivo invio
degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà;
14) esercitare la caccia sparando in direzione
dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;
15) usare richiami vivi non provenienti da
allevamento nella caccia agli acquatici;
16) usare durante lesercizio venatorio, al fine
di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché
richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i
registratori;
17) cacciare negli specchi di acqua ove si
esercita lindustria della pesca o dellacquacoltura, nonché nei canali delle
valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle con dicitura nera
su fondo bianco autorizzazione regionale n. ... del ..., esenti da tasse,
indicanti il divieto di caccia;
18) commerciare fauna selvatica morta se non
proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
19) usare munizione spezzata nella caccia agli
ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di
civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto
provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
20) vendere a privati e detenere da parte di
questi reti di uccellagione;
21) produrre, vendere e detenere trappole per la
fauna selvatica;
22) lesercizio in qualunque forma del tiro al
volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dallart. 18, comma 6;
23) vendere, detenere per vendere, acquistare
uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente
riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica;
24) il commercio di esemplari vivi di specie di
avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
25) rimuovere, danneggiare o comunque rendere
inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente
legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma
restando lapplicazione dellart. 635 del codice penale;
26) detenere, acquistare e vendere esemplari di
fauna selvatica, ad eccezione:
a) dei capi usati come richiami vivi nel
rispetto delle modalità previste dalla presente legge;
b) della fauna selvatica lecitamente abbattuta
la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e
imbalsamazione;
c) della fauna selvatica ed esotica proveniente
da allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale;
27) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce
da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore
prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;
28) usare i segugi per la caccia agli ungulati,
con eccezione del cinghiale;
29) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni
in attualità di coltivazione di cui allart. 39 e nei fondi chiusi di cui
allart. 38;
30) cacciare negli oliveti in forma di
rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15
novembre al 31 gennaio;
31) effettuare la posta alla beccaccia e
lappostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti
il divieto di caccia.
TITOLO 5Vigilanza venatoria - Sanzioni
Art. 44Vigilanza venatoria.(27) 1. La vigilanza sullapplicazione della presente legge e dei
regolamenti regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti della Provincia
preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della
legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti agenti
possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da
caccia di cui allart. 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui
sopra sono portate e detenute in conformità dallart. 5, comma 5, della legge
7 marzo 1986, n. 65; b) alle guardie volontarie delle associazioni
venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di
protezione ambientale riconosciute dal Ministero dellambiente, alle quali sia
riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773. (28) 2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì
affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello
Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle
guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie
funzioni sul territorio provinciale di competenza. Le guardie faunistiche
volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge,
nellambito del territorio della Provincia di residenza. 4. La qualifica di guardia volontaria può essere
concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini
in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo
superamento di apposito esame come previsto dallart. 45. 5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti
di vigilanza è vietato lesercizio venatorio nellambito del territorio in cui
esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato lesercizio
venatorio durante lesercizio delle loro funzioni. 6. I corsi di preparazione e di aggiornamento
delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sullesercizio
venatorio, sulla tutela dellambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle
produzioni agricole sono organizzati dalle Province territorialmente competenti
nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lett. b), sotto il controllo della
Regione. 7. Lappartenenza al servizio volontario di
vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di
lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito. 8. I cittadini in possesso, a norma del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria
volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano
dellattestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito
corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia territorialmente competente.
9. Ai sensi dellart. 163, comma 3, lett. a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Province riconoscono la
nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associazioni
venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso di regolare
decreto di nomina rilasciato al sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di
matricola.
10. Le Provincie coordinano lattività delle
guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche.
(27) Vedi anche la l.r. 16/2003(28) L’utilizzazione delle guardie venatorie volontarie è subordinata alla stipula di convenzioni con l’Ente gestore. Vedi le ll.rr. 10/2006, art. 12; 6/2006, art. 13 e 20/2006, art. 12
Art. 45Attività di vigilanza - Corsi di
formazione. 1. Lattività di vigilanza riguarda in particolare
lapplicazione della normativa nazionale e regionale.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento
da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, detta norme per uniformare
le divise, gli strumenti, larmamento degli agenti faunistici su tutto il
territorio regionale e per disciplinare lutilizzazione delle guardie
volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi
delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza. (29)
3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento
dellincarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di
qualificazione di cui allart. 44, comma 6, nonché al conseguimento di un
attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte di una commissione,
proposta dalla Provincia e nominata dal Presidente della Giunta regionale, in
cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti
delle associazioni venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che
hanno svolto il corso.
Art. 46Poteri e compiti degli addetti alla
vigilanza. 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria
al sensi dellart. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso
di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti
i documenti venatori di cui allart. 23 nonché della fauna selvatica abbattuta.
2. In ogni caso di contestazione delle
infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti
preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale,
rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.
3. Nei casi previsti dallart. 48, gli ufficiali
e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro
delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami
acustici di cui allart. 43, punto 16, con esclusione del cane e dei richiami
vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti
uffici di ciascuna Provincia.
4. Le Province, ove non dispongano di propri
idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite
convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti
disposizioni di Pubblica sicurezza.
5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o
morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna
viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio
Centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro
recupero fauna di cui allart. 7 per le cure, riabilitazione e successiva
reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Provincia
provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma ricavata a
disposizione della persona cui è stata contestata linfrazione ove si accerti,
successivamente, che lillecito non sussiste; se, al contrario, lillecito
sussiste, limporto viene incassato sullapposito capitolo di entrata
dellAmministrazione provinciale di cui allart. 51, comma 12.
6. Della consegna o della liberazione di cui al
comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono
descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quantaltro
possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati
dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del
relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono
confiscati.
7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono
distrutti a cura delle Province, secondo le vigenti disposizioni in materia.
8. Gli organi di vigilanza che non esercitano
funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia,
violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e
di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere
specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del
contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione,
allufficio competente dellAmministrazione provinciale quale organo
accertatore.
9. LAmministrazione provinciale competente
provvede alla stampa, previa intesa con la Regione, dei blocchetti per i
verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplice copia ricalcanti,
numerate progressivamente; allatto della contestazione del verbale e/o
notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, loriginale e la seconda
copia allAmministrazione provinciale, la terza copia resta allegata al
blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare deve essere apposta dalladdetto
alla vigilanza la dizione annullato sulloriginale che, unitamente alla copia,
non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato
e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da
parte dellAmministrazione provinciale previa restituzione di quello esaurito.
10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti
locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15
dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi
allesercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui
allart. 9 della medesima legge.
Art. 47Agenti dipendenti dagli enti
locali. 1. Ferme restando le altre disposizioni della
legge n. 65 del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono
conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di
agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dellattività di vigilanza
venatoria, esercitano tali attribuzioni nellambito territoriale dellente di
appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e
portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in
quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali
di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla
presente legge e gli altri atti indicati dallart. 46 anche fuori dellorario di
servizio.
Art. 48Sanzioni penali. 1. Per le violazioni delle disposizioni della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) larresto da tre mesi a un anno o lammenda
da lire 1 milione 800 mila a lire 5 milioni per chi esercita la caccia in
periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura dellattività
venatoria fissata dal calendario venatorio;
b) larresto da due a otto mesi o lammenda da
lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene
mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;
c) larresto da tre mesi a un anno o lammenda
da lire 2 milioni a lire 12 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari
di orso, stambecco, camoscio dAbruzzo, muflone sardo;
d) larresto fino a sei mesi e lammenda da lire
900 mila a lire 3 milioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei
parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione,
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni
adibiti ad attività sportive;
e) larresto fino a un anno o lammenda da lire
1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi esercita luccellagione;
f) larresto fino a tre mesi o lammenda fino a
lire 1 milione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) lammenda fino a lire 6 milioni per chi
abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale
alpina, non contemplati nella lett. b), della quale sia vietato labbattimento;
h) lammenda fino a lire 3 milioni per chi
abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la
caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita
la caccia con lausilio di richiami vivi non previsti dallart. 35, comma 7 e di
quelli vietati dallart. 43, comma 1, punto 16. Nel caso di tale infrazione si
applica altresì la confisca dei richiami;
i) larresto fino a tre mesi o lammenda fino a
lire 4 milioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o
da aeromobili;
l) larresto da due mesi a sei mesi o lammenda
da lire 1 milione a lire 4 milioni per chi pone in commercio o detiene a tal
fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la
fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della
presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le
medesime sanzioni che sono comminate per labbattimento degli animali le cui
spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, regolamenta, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e
revoca dellautorizzazione allesercizio dellattività di tassidermia e
imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano
gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di
regolamento in materia di armi.
Art. 49Sanzioni amministrative. 1. Per le violazioni delle disposizioni della
presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400 mila a
lire 2 milioni 400 mila per chi esercita la caccia in forma diversa da quella
prescelta al sensi dellart. 22, comma 6;
b) sanzione amministrativa da lire 200 mila a
lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia senza avere stipulato la
polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;
c) sanzione amministrativa da lire 300 mila a
lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia senza aver effettuato il
versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione
regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500
mila a lire 3 milioni;
d) sanzione amministrativa da lire 300 mila a
lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia allinterno dei centri
pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati
alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e
agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di ulteriore violazione la sanzione è
da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila. Le sanzioni previste dalla presente
lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento
in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200 mila a
lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in zone di divieto non
diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da lire 500 mila a lire 3 milioni;
f) sanzione amministrativa da lire 200 mila a
lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel
caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di
protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa,
la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;
g) sanzione amministrativa da lire 200 mila a
lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in violazione degli orari
consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a
cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a
lire 2 milioni 400 mila;
h) sanzione amministrativa da lire 300 mila a
lire 1 milione 800 mila per chi si avvale di richiami di allevamento non
autorizzati ai sensi dellart. 36, comma 7; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;
i) sanzione amministrativa da lire 150 mila a
lire 900 mila per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino
regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150 mila a
lire 900 mila per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza
lautorizzazione di cui allart. 21; alla violazione consegue la revoca di
eventuali autorizzazioni rilasciate al sensi dellart. 21 per altre
introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50 mila a
lire 300 mila per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente
richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le
ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o
regionale; la sanzione è applicata nel minimo se linteressato esibisce il
documento entro cinque giorni;
n) sanzione amministrativa da lire 50 mila a
lire 300 mila per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste
dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a lire 50 mila per
ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;
o) sanzione amministrativa da lire 100 mila a
lire 1 milione per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla
presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a lire 10 mila per
tabella apposta abusivamente;
p) sanzione amministrativa da lire 50 mila a
lire 300 mila per chi viola le disposizioni della presente legge non
espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva lapplicazione delle
norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia
fiscale e doganale;
q) sanzione amministrativa da lire 300 mila a
lire 1 milione 800 mila per i trasgressori di cui allart. 41, salvo quanto
previsto dagli artt. 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
successive modificazioni.
2. Gli addetti alla vigilanza di cui allart. 44
provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione
del suono, incustoditi.
3. Nei casi previsti dal presente articolo non
si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale.
Art. 50Sospensione, revoca e divieto di rilascio
della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione
dellesercizio. 1. Oltre alle sanzioni penali previste dallart.
48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto
penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1
dello stesso articolo, lAutorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti
dallart. 48, comma 1, lett. a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti
previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di
recidiva di cui allart. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;
b) la revoca della licenza di porto di fucile
per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei
casi previsti dallart. 48, comma 1, lett. c) ed e), nonché relativamente ai
fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di
recidiva di cui allart. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;
c) lesclusione definitiva della concessione
della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dallart.
48, comma 1, lett. a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
allart. 99, comma 2, n. 1, del codice penale;
d) la chiusura dellesercizio o la sospensione
del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso
previsto dallart. 48, comma 1, lett. l); nelle ipotesi di recidiva di cui
allart. 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è
disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono
adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore,
a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è
effettuata loblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di
condanna.
3. Se loblazione non è ammessa, o non è
effettuata nei trenta giorni successivi allaccertamento, lorgano accertatore
dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dellart. 48, comma 1, lett.
a), b), c), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione
cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste
dallart. 49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della
licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art.
49, comma 1, lett. a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la
sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza
di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore
della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso linfrazione, previa
comunicazione dellautorità amministrativa competente che è stato effettuato il
pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta
opposizione avverso lordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il
relativo giudizio.
6. Lorgano accertatore dà notizia delle
contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare
il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma
delle leggi di pubblica sicurezza.
7. La sospensione del tesserino venatorio
regionale di cui allart. 25, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai
comma 3 e 4 del presente articolo.
8. Al fine dellaumento dellimporto delle
sanzioni amministrative di cui allart. 49, nonché dellapplicazione delle altre
sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente
commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso
contrario debbono ritenersi prescritte.
Art. 51Procedimento sanzionatorio
amministrativo. 1. LAmministrazione competente in materia di
procedimento sanzionatorio è la Provincia nel cui ambito è stata verbalizzata
linfrazione.
2. I verbali di accertamento delle infrazioni,
di cui alla presente legge, devono essere trasmessi allAmministrazione
provinciale nei termini e con le modalità di cui allart. 46, comma 8.
3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:
a) lindicazione dellora, del giorno, del mese,
dellanno, nonché del luogo di accertamento;
b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché
lente, listituto o lassociazione di appartenenza;
c) le generalità anagrafiche del trasgressore ed
ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per lesercizio
dellattività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero
di matricola e la proprietà dello stesso;
d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto
dellinfrazione, e larticolo della norma violata;
e) le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni
del trasgressore;
f) le generalità di eventuali testimoni presenti
allatto della violazione;
g) la dichiarazione di avvenuta consegna al
trasgressore del verbale o i motivi della non contestazione e/o notifica.
4. La violazione, quando è possibile, deve
essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal caso, lAmministrazione
provinciale notifica con raccomandata AR limporto da corrispondere per
linfrazione ai sensi dellart. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ove non fosse possibile contestare linfrazione immediatamente allinteressato,
vi provvede la Provincia competente il termine perentorio di novanta giorni
dallinfrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana e di
360 giorni per i residenti allestero, con lindicazione dellimporto da
corrispondere per la definizione ai sensi dellart. 16 della legge n. 689 del
1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata AR o
con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario
dellAmministrazione provinciale.
5. Lobbligazione di pagare la somma dovuta per
la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui al
comma 4 ovvero quando questultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con
le modalità previste nel presente comma. Con le raccomandate AR di cui al comma
4, che indicano limporto da versare per linfrazione, deve essere indicato
lufficio dellAmministrazione provinciale a cui gli interessati possono far
pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al comma 6.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle
raccomandate AR di cui al comma 5, il verbalizzato può far pervenire allUfficio
del contenzioso dellAmministrazione provinciale competente per territorio
scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata AR, ivi compresa la richiesta di
essere udito personalmente. La presentazione dellopposizione da parte del
verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino
allemissione dellordinanza di cui ai successivi comma.
7. LUfficio del contenzioso della Provincia,
sentito il parere della Commissione di cui al comma 11, emette ordinanza di
accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica,
ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per
la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente
ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.
8. La Provincia trasmette alle Amministrazioni
competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni
accessorie.
9. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire
entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata AR, allinteressato
dellingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento nel termine
prescritto la Provincia procede alla riscossione forzata con losservanza delle
norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1991, n. 639.
Lingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è
proponibile opposizione al Pretore con losservanza delle norme di cui
allart. 22 della legge n. 689 del 1981. Latto con cui è proposta
lazione davanti al Pretore deve essere anche notificato allUfficio provinciale
del contenzioso che ha emesso lordinanza ingiunzione per la rappresentanza e
difesa in giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione è diventata esigibile.
10. Presso ciascuna Provincia è istituito un
apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai
procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al fine dellesatta
quantificazione dellillecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.
11. Nellipotesi di cui al comma 6, per ciascuna
Provincia è istituita una Commissione per il contenzioso, composta:
a) dal responsabile dellUfficio caccia
provinciale, che la presiede;
b) da un esperto in materia di legislazione
venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla Provincia;
c) dal responsabile dellUfficio del contenzioso
regionale della Provincia interessata;
d) dal funzionario tecnico del Settore di
vigilanza faunistica, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.
12. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal
Presidente della Provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e
confluiscono interamente su apposito capitolo del bilancio di previsione, avente
per oggetto: Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la
conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli agenti faunistici
dipendenti delle Amministrazioni provinciali.
Art. 52Procedimento sanzionatorio penale. 1. In caso di violazione della norma di cui
allart. 48, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia
giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della
fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro quarantotto ore,
unitamente alla notizia di reato, alla Procura della Repubblica competente per
territorio, ai sensi dellart. 347 del codice di procedura penale.
2. Una copia del verbale di infrazione deve
essere trasmessa allAmministrazione provinciale competente per territorio, con
le modalità e termini di cui allart. 51.
3. Qualora la notizia di reato venga
verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più vicina sede di
autorità di polizia giudiziaria o presso lAmministrazione provinciale
competente per territorio, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito
di competenza.
4. Loriginale del verbale è trasmesso
allAmministrazione provinciale competente con le modalità e i termini di cui
allart. 51.
5. LAmministrazione provinciale, ad
acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede alla iscrizione del
trasgressore nellapposito casellario di cui allart. 51.
6. Ove sia prevista, nei casi di cui ai commi
precedenti, anche la sanzione amministrativa, lAmministrazione provinciale
richiede allAutorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva tra la
sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del
procedimento sanzionatorio.
7. Ad emissione della sentenza definitiva da
parte dellAutorità giudiziaria, è fatto obbligo a questultima di trasmettere
allAmministrazione provinciale copia della sentenza per i successivi
provvedimenti di competenza.
8. Nel caso non sussista connessione obiettiva,
lAmministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio
amministrativo di cui allart. 51.
TITOLO 6Disposizioni finanziarie
Art. 53Tasse di concessione regionale. 1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari
per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di
concessione regionale per il rilascio dellabilitazione allesercizio venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui al
comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i
titolari di licenza di caccia per poter esercitare lattività venatoria. 3. Limporto della tassa di concessione
regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento
dellimporto vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il
rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1)
della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641 e successive modificazioni. 4. Agli effetti delle tasse annuali, governative
e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data
di emanazione della licenza. A partire dallanno successivo a quello di rilascio
o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di
concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza.
Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla
data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dellanno
precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si
intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di
caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla
scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla
prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza. 5. La tassa di concessione regionale viene
rimborsata al cacciatore che rinunci allassegnazione dellambito territoriale
di caccia prima dellinizio della stagione venatoria. 6. La tassa non è dovuta qualora durante lanno
il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente allestero. 7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non
si eserciti la caccia durante lanno. 8. Sono altresì assoggettati al pagamento di
tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dellanno cui
si riferiscono: a) i centri privati di riproduzione della fauna
selvatica di allevamento o allo stato naturale; b) le aziende faunistico-venatorie; c) le aziende agri-turistico-venatorie; d) gli appostamenti fissi, ai sensi dellart.
22, comma 6. Il versamento è effettuato, in modo ordinario,
su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale. 9. Con lentrata in vigore della presente legge,
le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230 e successive modifiche e della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31
gennaio dellanno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:
|
Tassa di Rilascio |
Tassa Annuale |
|
|
|
|
|
- abilitazione venatoria |
125.000 |
|
125.000 |
|
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale |
1.078.000 |
|
1.078.000 |
|
- Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui allart. 16,
comma 7, lett. a) e b) |
1.078.000 |
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1.078.000 |
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- aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso |
24.260 |
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24.260 |
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- autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dellart. 22, comma 6, per
ogni anno |
216.000 |
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216.000 |
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| 10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione,
viene determinata con la presente legge la concessione di aziende
agri-turistico-venatorie in lire 10.000 per ettaro per il rilascio e/o il
rinnovo annuale.
11. Per quanto non previsto dal presente
articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 54Riparto dei proventi delle tasse
regionali. 1. La Giunta regionale ripartisce il 90 per
cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione
regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle
Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei
seguenti parametri: a) 20 per cento in rapporto al numero dei
cacciatori residenti sul territorio provinciale; b) 40 per cento in rapporto al territorio
agro-silvo-pastorale; c) 40 per cento in rapporto allestensione di
territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti
riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri
pubblici di riproduzione. 2. Le somme introitate dalla Provincia ai sensi
della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le
proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli
previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla
Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. 3. La Giunta regionale utilizza, entro il 31
dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dellammontare dei proventi
derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per ladempimento di quanto
previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese
proprie inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l8
per cento per listituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti
risarcibili. 4. Gli importi introitati da ogni singola
Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione,
per il: a) 20 per cento quale contributo ai proprietari
di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e salvaguardia
degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b); b) 20 per cento quale contributo danni prodotti
dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dallattività venatoria e
della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata; c) 30 per cento per gestione zone protette
(tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da
riproduzione); d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di
gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette
allambientamento delle stesse; e) 10 per cento per spese della Provincia per
Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del
personale ed esami per il conseguimento dellabilitazione venatoria .(30)
5. Agli impegni di spesa e alle relative
liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta regionale in sede di
approvazione del programma venatorio annuale.
(30) Lettera così integrata dalla l.r. 22/2006, art. 47
Art. 55Istituzione del fondo di tutela della
protezione agro-zootecnica. 1. Per far fronte ai danni non altrimenti
risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui
terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dallattività
venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti,
al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione
delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo
ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi
annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.
2. Il Programma venatorio regionale annuale
indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di
cui al comma 1.
3. Il risarcimento per danni provocati negli
ambiti destinati a gestione privata: aziende faunistico-venatorie, aziende
agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo
stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli
organismi preposti alla gestione.
Art. 56Norme finanziarie. 1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 0841010 del
bilancio regionale 1998.
2. Le somme da riscuotere a titolo di
concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito
capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate
integralmente allattuazione degli interventi e al finanziamento degli enti
delegati per le spese connesse allesercizio delle deleghe di cui alla presente
legge.
3. Le somme iscritte al Cap. 0841010 possono
essere integrate con ulteriori fondi, nel limiti delle disponibilità di bilancio
regionale di previsione.
4. Nei bilanci delle Provincie sono istituiti
appositi capitoli di entrata nei quali devono affluire i proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa
vigente.
5. I pagamenti di cui al comma 4 devono essere
effettuati mediante versamento sullapposito conto corrente postale intestato
alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente.
TITOLO 7Norme transitorie finali. Tassidermia e imbalsamazione
Art. 57Zone protette esistenti. 1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e
le zone di ripopolamento e cattura già istituiti ai sensi della legge
regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e riportati nei piani faunistici
provinciali restano confermati con la presente legge e la loro gestione è di
competenza dellAmministrazione provinciale.
2. La tabellazione di altri ambiti che indicano
un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni della
presente legge, al sensi dellart. 9, comma 4.
Art. 58Disposizioni transitorie sulle aziende
faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende
agri-turistico-venatorie. 1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate
dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla
scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto
con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate
dal regolamento regionale, approvato con Delib.C.R. 29 luglio 1987, n.
586, per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more
dellapprovazione della nuova regolamentazione.
2. A richiesta del Concessionario, la Regione
può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende
agri-turistico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale e
provinciale, se non in contrasto con la presente legge.
Art. 59Possesso di animali imbalsamati. 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono
esemplari imbalsamati appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne
denuncia alla Provincia entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 60Tassidermia e imbalsamazione. 1. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, regolamenta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, lattività di tassidermia e imbalsamazione e la
detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei .(31) 2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare
alle Provincie le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie
protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di
specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario
venatorio per la caccia della specie in questione. 3. Linadempienza alle disposizioni di cui al
comma 2 comporta la revoca dellautorizzazione e lapplicazione delle sanzioni
previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi
cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario
venatorio.
4. Nelle more dellapprovazione del regolamento
di cui al comma 1, resta in vigore la normativa adottata dal Consiglio regionale
con provvedimento 6 dicembre 1989, n. 6, per la parte non in contrasto con la
presente legge.
(31) Con il regolamento n. 7 /2001, riportato nel volume II, è stata disciplinata l'attività di tassidermia e di imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tossidermiche e trofei.
Art. 61Allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica
esotica a scopo ornamentale e amatoriale. 1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono
o allevano specie appartenenti allavifauna selvatica devono comunicare alla
Provincia il piano di gestione e lo stato di fatto entro sessanta giorni.
Art. 62Riconoscimento regionale delle associazioni
venatorie. 1. In deroga a quanto sancito dagli artt. 5, 6 e
29, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano alla
composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, dei Comitati
tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria nonché concorrono alla
composizione delle Commissioni per labilitazione allesercizio venatorio e
degli organismi di gestione degli A.T.C. Le associazioni venatorie costituite
per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se:
a) hanno finalità ricreative, formative e
tecnico-venatorie;
b) hanno ordinamento democratico e possiedono
una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
c) dimostrano di avere un numero di iscritti non
inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono
riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza
documentata dellinteressato.
Art. 63Abrogazioni e/o rinvio a norme
esistenti. 1. Alla data di entrata in vigore della presente
legge speciale cessano di avere applicazione le norme della legge regionale
n. 10 del 1984 Norme per la disciplina dellattività venatoria, la tutela e
programmazione delle risorse faunistico-ambientali, nonché della legge
regionale 15 giugno 1994, n. 20 ed ogni altra normativa in contrasto con la
presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della
precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle
more dellapprovazione della nuova regolamentazione. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1,
limitatamente allannata venatoria 1998/1999, il programma venatorio regionale e
il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati al sensi
della precedente normativa. 3. Per quanto non espressamente previsto dalla
presente legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157 del 1992 e
quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi
della presente legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua
promulgazione. 4. Il limite per la detenzione delle armi da
caccia di cui al comma 6 dellart. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
come modificato dallart. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e
allart. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso. 5. Le guardie zoofile volontarie esercitano la
vigilanza sullapplicazione della presente legge in materia di caccia a norma
dellart. 44, comma 1, lett. b).
6. Le autorizzazioni di cui allart. 35, comma 3
e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto
con quanto sancito dalla presente legge.
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