Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia
TITOLO 1DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1(Spesa a carattere
pluriennale) 1. Gli importi da
iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla
presente legge.
Art. 2(Ristrutturazione e
rinegoziazione mutui regionali) 1. La Giunta regionale è
autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o
parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio
regionale.
2. In caso di ricorso
all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a
contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito
residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla
vita residua e a un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a
quello dei mutui da estinguere.
3. Per le operazioni di cui
al comma 1 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per
l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.
4. L’eventuale ricorso a
strumenti derivati va effettuato a condizione che si realizzi una riduzione del
costo finale del debito e del grado di esposizione ai rischi di mercato.
Art. 3(Incremento del
fondo per la reiscrizione delle economie vincolate) 1. Al fine di assicurare la
specifica destinazione di somme legislativamente vincolate confluite nel
capitolo 1110052/2004 ovvero reiscritte e non impegnate nel medesimo esercizio
finanziario, il capitolo 1110060 “Fondo per la reiscrizione delle economie
vincolate” del bilancio di previsione 2007 viene incrementato dell’importo
complessivo di euro 14.569.358,92 da reiscrivere ai seguenti capitoli di spesa:
a) |
621110 |
UPB |
6.3.1 |
€ 877.976,73 |
b) |
621115 |
“ |
“ |
€ 861.450,11 |
c) |
621120 |
“ |
“ |
€ 5.939.254,34 |
d) |
916040 |
“ |
11.1.1 |
€ 390.677,74 |
e) |
953070 |
“ |
5.1.2 |
€
6.500.000,00 |
Art. 4(Integrazione del
fondo sanitario regionale 2006. Variazione di bilancio) 1. Al fine di
consentire il pronto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 17
novembre 2006, n. 140 (Servizio sanitario nazionale 2006 – Ripartizione quota di
parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), e
destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale per l’anno 2006, la
Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le variazioni
occorrenti per l’iscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007,
compresa l’istituzione dei correlati capitoli di entrata e di spesa, della somma
risultante dalla differenza tra l’importo spettante di euro 5.708.409.509,00 e
l’importo di euro 5.449.193.822,00 già stanziato nel bilancio di previsione per
l’anno 2006. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro
dieci giorni.
Art. 5(Residuo passivo
esercizio finanziario 2005) 1. L’ammontare del
residuo passivo proprio proveniente dall’esercizio finanziario 2005, di cui al
capitolo 873010, unità previsionale di base (UPB) 4.6.1, di euro 63.379.629,06
per la quota non perfezionatasi in obbligazioni giuridicamente vincolanti e
dichiarata, pertanto, insussistente con atto di Giunta regionale, viene fatta
riaffluire nell’originario fondo di cui all’articolo 54
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), capitolo 1110052, UPB 10.4.1, per essere utilizzata secondo quanto
previsto dal medesimo articolo.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
CAPO 1Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 6(Anticipazioni
finanziarie ai consorzi di bonifica)(1) 1. Per le finalità e le
esigenze riferite all’esercizio 2007, di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di
consorzi di bonifica), e all’articolo 17,
comma 3, della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è
autorizzata un’anticipazione finanziaria di euro 25 milioni in favore dei
consorzi di bonifica.
2. Alla spesa per far fronte
all’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 1 si provvede mediante
iscrizione di pari importo sui capitoli di nuova istituzione di entrata 6151270
“Recupero di somme anticipate ai consorzi di bonifica (PMS vinc. 1 a 1)”, UPB
6.1.1, e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei consorzi di
bonifica (PMS vinc. 1 a 1)”, UPB 99.99.1, delle partite di giro del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007.
3. Per gli adempimenti di cui
all’articolo 1,
comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l.r.
8/2006 e
dell’articolo 17,
comma 3, della l.r.
22/2006, la
Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di
pagamento delle somme, un commissario ad acta, che può avvalersi di una
struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al commissario
ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 27 mila
fa carico al capitolo di nuova istituzione 112099 “Spesa per compensi al
commissario ad acta e struttura di supporto per i pagamenti previsti
dall’articolo 1
della l.r.
8/2006” -
UPB 08.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.
Art. 7(Modifica al regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3)(2) [1. Il
secondo comma dell’articolo 9 del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3, attuativo
della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione
dei consorzi di bonifica integrale), come sostituito dal comma 1 dell’articolo
27 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale
2001-2003”), è sostituito dal seguente:
“2. E’ data
facoltà ai consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia di provvedere
alla liquidazione e al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici e/o
agli aventi titolo degli stati d’avanzamento lavori, degli eventuali stati
revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e
occupazionali nonché degli interessi legali e moratori relativi ai fondi
stanziati per l’esecuzione di opere pubbliche affidate in concessione ai
consorzi medesimi.” ]
CAPO 2Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 8(Modifica
all’articolo 10 della l.r. 18/2002) 1. La Regione Puglia, a fini
di promozione turistica, destina proprie risorse all’attivazione di servizi
automobilistici di collegamento tra gli scali aeroportuali e le aree regionali a
maggiore attrazione turistica, in particolare per i siti UNESCO, patrimonio
dell’umanità.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 la Giunta regionale istituisce i predetti servizi e ne dispone
l’attivazione per il tramite della società Aeroporti di Puglia, che ne definisce
le modalità di esercizio.
3. Per l’esercizio
finanziario 2007, la Regione concorre agli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 2 utilizzando le risorse di cui al programma
triennale di promozione turistica, approvato con deliberazione della Giunta
regionale 26 febbraio 2007, n. 146.
4. I servizi di cui al
presente articolo sono effettuati in deroga a quanto disposto dalla legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla
disciplina del trasporto pubblico locale).
Art. 9(Modifica
all’articolo 10 della l.r. 18/2002) 1. Al comma 1
dell’articolo 10
della l.r.
18/2002, le
parole “vincolate all’acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie” sono
sostituite dalle seguenti: “vincolate all’acquisto di veicoli, velivoli,
attrezzature e tecnologie”.
Art. 10(Variazioni
compensative e classificazione servizi minimi interurbani automobilistici) 1 E’ facoltà degli enti
affidanti, fino all’approvazione del piano triennale dei servizi e per motivate
esigenze di mobilità, disporre variazioni compensative ai programmi di
esercizio, anche mediante l’istituzione di nuovi servizi.
2 Tale facoltà può essere
esercitata nell’ambito delle percorrenze chilometriche di propria competenza,
già contrattualizzate con i soggetti gestori e previa intesa con gli stessi,
nonché con la Regione, che l’esprime con le modalità di cui al comma 2
dell’articolo 6
della l.r.
18/2002.
3 E’ facoltà della Regione,
fino all’approvazione del piano triennale dei servizi e in deroga alle
previsioni dell’articolo 5
della l.r.
18/2002, al
fine di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla domanda
di trasporto, classificare e affidare nuovi servizi minimi interurbani.
4 Gli enti competenti
affidano i nuovi servizi minimi sulla base dei contratti in essere e dei
corrispettivi contrattualmente riconosciuti al soggetto gestore.
5 Per le finalità di cui al
comma 3 si provvede con uno stanziamento nel bilancio di previsione 2007 di euro
2 milioni 500 mila sul capitolo di spesa 551035 “Spesa per classificazione nuovi
servizi minimi interurbani in attesa approvazione piano triennale dei servizi” –
UPB 13.01.02.
6 La Giunta regionale, con
proprio atto, definisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al
comma 3.
Art. 11(Riconoscimento
oneri IVA) 1. Alle imprese esercenti
servizi di trasporto pubblico regionale locale di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal
decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, la Regione riconosce l’onere per
IVA sull’importo già fatturato per IRAP dalle medesime imprese per gli anni dal
2001 al 2006 e liquidato in applicazione dei contratti “ponte” di servizio.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 è istituito nel bilancio di previsione 2007, nell’UPB 13.01.02, apposito
capitolo di spesa n. 552056, avente la seguente declaratoria “Riconoscimento
alle imprese esercenti servizi di tprl ex articolo 8 del d.lgs. 422/1997,
dell’onere IVA sull’importo IRAP già fatturato per gli anni dal 2001 al 2006”,
con uno stanziamento pari a euro 1 milione 500 mila.
TITOLO 3DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 12(Interventi in
materia di difesa del suolo e bacini regionali) 1. Al fine di consentire il
completamento degli interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla
legge 7 agosto 1990, n. 253 in materia di difesa del suolo e bacini regionali e
previsti nel programma approvato con la deliberazione della Giunta regionale 5
agosto 1997, n. 6473, viene stanziata sul capitolo di nuova istituzione 621109
dell’UPB 06.03 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2007 la somma
di euro 1 milione 300 mila.
Art. 13(Contributo
straordinario al Comune di Gallipoli) 1. Al fine di fronteggiare le
emergenze conseguenti alla voragine apertasi in Gallipoli, alla via Firenze, la
Regione provvede ad erogare un contributo straordinario di euro 500 mila.
2. La Giunta regionale, con
proprio atto, definisce le modalità di erogazione della somma definendo tempi e
criteri della rendicontazione.
3. All’onere derivante dal
comma 1 si fa fronte mediante l’istituzione nell’UPB 6.1.1 del capitolo 511060
“Contributo straordinario al Comune di Gallipoli per le emergenze voragine
(legge di bilancio di previsione 2007)”, con uno stanziamento di pari importo.
Art. 14(Cofinanziamento
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) 1. Gli stanziamenti di
bilancio previsti al capitolo di entrata 2057005 “Contributi e assegnazioni
annualità statali in materia di edilizia residenziale pubblica (d.lgs
112/1998)”, iscritto nell’UPB 2.1.14, vanno a incrementare, nella misura di euro
15 milioni, i fondi di cui al capitolo 411192 “Cofinanziamento per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, legge 431/1998 anno 2007” – UPB
03.01.02 con destinazione vincolata.
Art. 15(Articolo 9 l.r. 22/2006. Proroga)(3) [1. Il termine di
cui all’articolo 9,
comma 2, della l.r.
22/2006 è prorogato al 30
settembre 2007.]
Art. 16(Modifica
all’articolo 18 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2) 1. Al comma 1
dell’articolo 18
della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi
per lo sviluppo industriale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ai
sensi dell’articolo 2, comma 6”.
Art. 17(Legge regionale 28
dicembre 2006, n. 40. Proroga) 1. A parziale modifica di quanto stabilito dallarticolo 4,
comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla
legge
regionale 22 novembre 2005, n. 13 - Disciplina in materia di
apprendistato professionalizzante), il termine ultimo per lemanazione del bando
di cui al comma 2 dellarticolo 10
della L.R. n.
13/2005 è fissato al 31 maggio 2007 nei limiti delle risorse di
cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2007.(4)
Art. 18(Finanziamento
ARPA) 1. L’assegnazione a
carico del bilancio regionale per il finanziamento delle attività a rilievo
sanitario dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia
(ARPA) è prevista all’interno del documento annuale di indirizzo economico
funzionale del servizio sanitario regionale.
Art. 19(Tributo per il
deposito dei rifiuti in discarica - Ecotassa)
1. A partire dall’esercizio finanziario 2012, una quota annua
pari a euro 400 mila della dotazione complessiva del capitolo 611087 “Spese per
favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L.
549/1995, articolo 3, comma 27” - UPB 09.05.01 - è destinata a garantire le
attività connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti nonché le attività
della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso il
Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica .(6)
2. Per l’annualità 2007 e per
le successive annualità 2008 e 2009, i fondi relativi alla “ecotassa” iscritti
nel capitolo 611087 provenienti dal tributo per il deposito dei rifiuti in
discarica, fatta salva la quota di cui al comma 1, sono destinati a programmi di
sviluppo dei servizi di raccolta differenziata.(5)
3. Per il 2007, i fondi di
cui al comma 2 sono trasferiti:
a)
per la quota del 70 per cento
alle province, che li assegnano agli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la
gestione dei rifiuti urbani definendo criteri incentivanti ed elementi di
premialità;
b)
per la quota del 30 per cento
direttamente agli ATO per la gestione dei rifiuti urbani, quale quota aggiuntiva
premiale da ripartire tra gli stessi ambiti, a condizione che alla data del 30
giugno 2007 si siano dotati di personalità giuridica. Tale quota è attribuita in
funzione della popolazione residente e trasferita previa presentazione, entro il
30 giugno 2007, di un programma di incremento della percentuale di raccolta
differenziata.
4. Nel caso in cui uno o più
degli ATO già dotati di personalità giuridica non presenti il proprio programma
entro la data del 30 giugno 2007, la relativa quota premiale è riattribuita alla
corrispondente provincia, che l’utilizza nel rispetto dei criteri già definiti.
(5) Per l’annualità 2008 vedi la l.r. 40/2007, art. 3, comma 11(6) Comma così sostituito dall’art. 7,
comma 31, l.r.
30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. A partire
dall'esercizio finanziario 2007, una quota annua pari a euro 150 mila della
dotazione complessiva del capitolo 611087 "Spese per favorire la minore
produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. n. 549/1995 -
articolo 3, comma 27" - UPB 14.02.01 - è destinata a finanziare il funzionamento
della Segreteria tecnica "bonifiche" presso l'Assessorato all'ecologia - Settore
gestione rifiuti e bonifiche.».
Art. 20(Intervento
finanziario in favore dell’ARTI) 1. Per la copertura
della quota di disavanzo patrimoniale dell’Agenzia regionale per la tecnologia e
l’innovazione (ARTI) risultante al 31 dicembre 2006 è autorizzata la spesa di
euro 159.989,00, prevista al capitolo 1081004 “Trasferimento all’ARTI a
copertura del disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2006” – UPB 10.03.02.
Art. 21(Modifica alla legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24) 1. Il comma 2 dell’articolo
8
della legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia
regionale sanitaria pugliese - ARES), già abrogato dall’articolo 35 della l.r.
26/2006, è sostituito dal seguente:
“2. Le aree di direzione sono
individuate con riferimento a:
a)
programmazione sanitaria;
b)
assistenza territoriale;
c)
accreditamento qualità,
formazione e ricerca;
d)
emergenza sanitaria, fenomeni
sanitari di particolare rilievo e collaborazione alla promozione del governo
clinico.”
2. All’interno del documento
di indirizzo economico funzionale alle aziende sanitarie è adeguato il
finanziamento dell’Agenzia ai fini dell’attuazione del comma 1.
Art. 22(Modalità di
attuazione dell’articolo 9 della l.r. 24/2001) 1. L’autorizzazione al
reclutamento di personale dirigenziale da parte dell’ARES, prevista in deroga
alle percentuali di cui all’articolo 15 septies del decreto legislativo 30
dicembre 2002, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni,
di cui all’articolo 9
della l.r.
24/2001 e
successive modificazioni e integrazioni, deve intendersi, comunque, entro i
limiti della dotazione organica e dell’equilibrio di bilancio dell’Agenzia.
Art. 23(Modifica
all’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1)(7) 1. L’articolo 24
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 – 2007
della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Educatori
professionali).
1. Il personale con la
qualifica di educatore professionale in servizio presso le ASL in possesso del
diploma di laurea è equiparato alla figura professionale di collaboratore
professionale esperto.”
Art. 24(Modifica
all’articolo 6 della l.r. 26/2006)(8) 1.
Il quinto comma dell’articolo 6
della l.r.
26/2006 è
sostituito dal seguente:
“5. Per il conseguimento di
omogeneità di trattamento tra le varie figure professionali, al personale
dipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della legge 18 febbraio 1999,
n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), ai fini
giuridici, economici e previdenziali viene riconosciuta l’anzianità del servizio
prestato in regime convenzionale con riferimento all’orario settimanale svolto,
secondo i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento
nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti
ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della
guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi in
regime convenzionale) e con effetti retroattivi.”
Art. 25(Articolo 3 della l.r. 26/2006 Estensione destinatari)(9) 1. Le disposizioni di
cui al comma 8 dell’articolo 3
della l.r.
26/2006 si
applicano anche al personale medico che abbia svolto, per almeno tre anni nel
periodo tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente
legge, servizi a tempo determinato, nella dirigenza medica e in regime di
convenzione nelle strutture di pronto soccorso o medicina e chirurgia di
accettazione e d’urgenza.
Art. 26(Modifica al comma 1
bis dell’articolo 36 della l.r. 1/2005)(10) [1. Al comma 1 bis
dell’articolo 36
della legge
regionale 1/2005, come aggiunto
dall’articolo 32
della l.r.
26/2006, le parole: “31 ottobre
2006” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2007”.]
Art. 27(Articolo 33 della
l.r. 26/2006 Estensione
destinatari) 1.Le disposizioni di cui
all’articolo 33
della l.r.
26/2006,
come sostituito dall’articolo 5
della legge
regionale 12 dicembre 2006, n. 34 (Modifiche e integrazioni
alle leggi
regionali 9 agosto 2006, n. 26 -Interventi in materia
sanitaria - e 3 aprile
1995, n. 12
- Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo), si applicano anche agli educatori che sono in servizio a far data
dal 1° gennaio 1996 ai sensi della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per
l’integrazione scolastica degli handicappati).
Art. 28(Integrazioni
all’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39)(11) 1. All’articolo 5
della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative
all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2007), sono apportate le seguenti integrazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito
il seguente:
“2 bis. I Commissari straordinari di cui al
comma 2 subentrano nelle funzioni di Commissario liquidatore delle liquidazioni
coatte amministrative, riguardanti le gestioni degli esercizi 1994 e precedenti,
delle USL soppresse dal 1995 e rientranti negli ambiti territoriali delle
rispettive province.”;
b) dopo il comma 4 è inserito
il seguente:
“4 bis. Al Commissario straordinario e al
sub Commissario sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3 bis,
comma 11, del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni. La posizione
di aspettativa senza assegni con la stessa ASL provinciale non è motivo di
incompatibilità con la carica di commissario straordinario e sub
commissario.”
[2. Le norme
regionali in materia di denominazione delle ASL della regione sono abrogate e
sostituite dal seguente comma:
“Le ASL
della regione Puglia sono indicate numericamente, precedute dalla denominazione
‘ ASL Puglia ’ , secondo una numerazione progressiva dal numero 1, a partire
dalla ASL con popolazione superiore sino a quella con popolazione
inferiore.” ] (12)
Art. 29(Modifica
all’articolo 12 della l.r. 39/2006) 1. All’articolo 12
(Interventi in materia di assistenza farmaceutica), comma 1, lettera e), della
l.r.
39/2006 la
data del “1° aprile 2007” è sostituita dalla seguente “1° giugno 2007”.
Art. 30(Piano di
stabilizzazione del personale)(13) 1. In attuazione della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), la Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, delibera un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei
requisiti previsti dalla legge sopra indicata.
(13) Per l'estensione dell'applicazione del processo di stabilizzazione previsto dal
presente articolo al personale ivi indicato, vedi l'art. 3,
comma 38, l.r.
31 dicembre 2007, n. 40. Con Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1657
è stato approvato il piano di stabilizzazione del personale di cui al presente
articolo.Vedi anche l.r. 4/2010, art. 15
Art. 31(Proroga dei
contratti dei precari del servizio sanitario nazionale) 1. Al fine di dare
esecuzione all’articolo 1, comma 565, della l. 296/2006, sono prorogati al 31
dicembre 2007 i contratti di lavoro del personale del servizio sanitario
nazionale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 con rapporto di lavoro a
tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o
con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, fermo restando il
rispetto del vincolo della spesa.
Art. 32(Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza
psichiatrica Norma transitoria)(14) 1. Le aziende sanitarie locali (ASL) della
regione, tramite progetti individuali integrati sviluppati in pieno raccordo con
gli uffici di piano degli ambiti territoriali, assicurano la continuità delle
prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette da disturbi
psichici in trattamento presso i competenti servizi territoriali di cui alla
legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL per
interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica), abrogata
per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5 dell’articolo
70 della L.R. n. 19/2006.
2. La Regione annualmente, nei limiti della
disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari per la realizzazione
degli interventi terapeutico- riabilitativi, ripartendoli in modo proporzionale
alla popolazione residente nel territorio di ciascuna ASL. (15)
3. Per erogare i fondi di cui al comma 2, entro
il mese di febbraio di ogni anno, i dipartimenti di salute mentale delle ASL,
per il tramite del direttore generale, trasmettono al Servizio politiche di
benessere sociale e pari opportunità della Regione la seguente
documentazione:
a) una relazione strutturata per centro di
salute mentale (CSM) e concordata con ì relativi uffici di piano circa gli
interventi attuati nell’anno precedente e indicante il numero complessivo dei
pazienti in trattamento e dei progetti individuali integrati di cui al comma 1,
la somma spesa, le modalità di integrazione tra i servizi sociali e sanitari, le
tipologie di interventi attuati;
b) una richiesta riguardante il fabbisogno
finanziario indicativo per l’anno di riferimento e il numero di progetti
personalizzati da attivare.
4. [Ai fini della presente
disposizione, per pazienti in trattamento si intendono i pazienti che hanno una
cartella attiva nella quale sia stato elaborato un progetto terapeutico
individuale finalizzato]. (16)
5. Alla spesa riveniente dall’applicazione della
presente disposizione si fa fronte mediante risorse autonome allocate sul
capitolo di bilancio 783035 “Trasferimenti alle ASL per l’assistenza economica
ai pazienti psichiatrici” – UPB 05.01.02 - ammontanti per l’anno 2010 a euro 2
milioni 550 mila .
(14) Articolo così sostituito dall’art. 28,
l.r.
31 dicembre 2009, n. 34, poi così modificato come indicato nelle note che
seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Interventi
socio-assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica Norma transitoria. 1.
Per il corrente esercizio finanziario e nelle more dell'approvazione del piano
regionale delle politiche sociali 2008-2010, le ASL della Regione assicurano la
continuità delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette
da disturbi psichici, di cui alla legge
regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL per
interventi socio-assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica), abrogata
per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo
70
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia).2. A tal fine la Regione assegna alle ASL i fondi necessari a erogare il
sussidio terapeutico-riabilitativo ai pazienti in trattamento, con i criteri e
le modalità di cui alla Delib.G.R. 8 marzo 1988, n. 1500, così come integrata e
modificata con successiva Delib.G.R. 24 maggio 1993, n. 1431.3. La richiesta
relativa al fabbisogno di ciascuna ASL deve pervenire entro il termine di mesi
uno dalla data di entrata in vigore della presente legge.4. Per l'anno 2007 alla
spesa riveniente dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte
mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio 783035 - UPB
07.02.01, la cui declaratoria, varia come segue:"Capitolo 783035: Trasferimenti
alle ASL per l'assistenza economica ai pazienti psichiatrici - Euro
3.000.000,00".». (15) Comma così sostituito dall’art. 18,
comma 1, lettera a), l.r.
6 febbraio 2013, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. La Regione
annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi
necessari alla realizzazione degli interventi terapeutico – riabilitativi
integrati, determinati mediante i seguenti criteri dl riparto:a) il 50 per cento in modo proporzionale al numero dei pazienti in
trattamento, nell’anno precedente, presso i servizi territoriali di ciascuna
ASL;b) il restante 50 per cento in modo proporzionale
all’incidenza percentuale del numero dei pazienti in trattamento rispetto alla
popolazione residente in ciascuna ASL.».(16) Comma abrogato dalla l.r. 7/2013, art. 18. c.1, lett. b)
Art. 33(Tariffe relative
alle prestazioni di laboratorio) 1. Il documento di indirizzo
economico e funzionale (DIEF), che definisce l’utilizzazione del fondo sanitario
attribuito alla Regione per l’anno 2007, determina le tariffe relative alle
prestazioni di laboratorio da applicare a far data dalla sua approvazione.
2. Fino allemanazione dei nuovi livelli di assistenza
nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di
approvazione del DIEF di cui al comma 1, le tariffe relative alle suddette
prestazioni sono quelle riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica indicata
nellallegato A) della Delib.G.R. 22 settembre 1998, n. 3784 alle quali si
applica lo sconto del 20 per cento previsto dallarticolo 1, comma 796,
lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007)(17)
3. Il maggiore onere
riveniente dall’attuazione del comma 2 è posto a carico del bilancio autonomo
della Regione.
(17) Comma così sostituito dall'art. 2,
l.r. 5 giugno
2007, n. 16. Il testo originario era
così formulato: «2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di
approvazione del DIEF di cui al comma 1 le tariffe relative alle suddette
prestazioni sono quelle contenute nel nomenclatore tariffario della Regione
adottato con Delib.G.R. 27 maggio 1997, n. 3006 (D.M. 22 luglio 1996.
Nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili
dal servizio sanitario nazionale. Presa d'atto) e successive modificazioni e
integrazioni, ridotte del 20 per cento».
Art. 34(Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive)(18) [1. Le strutture sanitarie pubbliche e private
di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, n. 801 (Approvazione dellatto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per lesercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), le scuole pubbliche e
private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie, devono
prevedere la redazione del documento di valutazione del rischio ai sensi
dellarticolo 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (Attuazione dellarticolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), da cui deve risultare la periodicità per
lesecuzione e lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2.
2. Le strutture di cui al comma 1 devono
comunque provvedere almeno una volta allanno, e ogni qualvolta sia necessario,
allispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento
dellaria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e di raccolta idrica e
degli ambienti in generale di cui allallegato XLVI del d.lgs. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni. Le risultanze di dette attività devono essere
riportate su apposito registro delle manutenzioni a disposizione degli organi di
vigilanza.
3. Le strutture turistico - ricettive
provvedono allanalisi del rischio in applicazione del provvedimento della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano 13 gennaio 2005, n. 16718 (Accordo, ai sensi
dellarticolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto Linee
guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture
turistico - ricettive e termali).
4. Le strutture turistico - ricettive devono
comunque provvedere almeno una volta allanno, e comunque allapertura della
stagione turistica, alla pulizia e sanificazione degli impianti idrici e
aeraulici. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito
registro delle manutenzione a disposizione degli organi di vigilanza.
5. I dipartimenti di prevenzione delle ASL,
nellambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di vigilanza e
controllo delle strutture di cui ai commi 1 e 3, assicurando che vengano
visitate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi
lopportunità; di tali ispezioni deve essere rilasciato alle strutture apposito
verbale.
6. In caso di violazione delle presenti
disposizioni, lASL detta le prescrizioni e i tempi di adeguamento alla
normativa, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di
pericolo per la salute umana, la chiusura temporanea o la sospensione della
struttura ritenuta non idonea per manifesta insalubrità .]
(18) Articolo così sostituito dall'art. 10,
l.r.
23 dicembre 2008, n. 45, poi abrogato dall'art. 37,
comma 1, l.r.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo). Il testo
originario era così formulato: «Art. 34. Norme per la prevenzione della
diffusione di malattie infettive. 1. Al fine di prevenire la diffusione di
malattie infettive in soggetti umani, le strutture sanitarie pubbliche e private
di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, le scuole
pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie,
hanno l'obbligo di provvedere:a) almeno una volta ogni anno e ogni qualvolta sia
necessario, a proprie spese, all'ispezione e al controllo igienico-sanitario dei
sistemi di condizionamento dell'area e di ventilazione, dei sistemi di
distribuzione e raccolta idrica e degli ambienti in generale, ponendo
particolare attenzione all'individuazione di agenti biologici già classificati
dall'allegato XI al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;b)
almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese,
alla generale pulizia e alla sanificazione, di certificata efficacia, dell'aria
ambientale e degli arredi nonché, se necessaria, alla sanificazione degli
impianti idrici e aeraulici.2. Tali operazioni devono essere certificate dagli
enti preposti, registrate su apposito registro e controfirmate dal responsabile
della struttura o suo preposto.3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL,
nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione,
esercitano le funzioni di vigilanza sulle istituzioni di cui al comma 1,
assicurando che vengano ispezionate almeno una volta ogni due anni e ogni
qualvolta se ne ravvisi l'opportunità; di tali ispezioni deve essere tenuta
apposita registrazione.4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti
situazioni di pericolo per la salute umana, la trasmissione di informativa di
reato all'autorità giudiziaria, la Regione può ordinare, previa diffida, la
chiusura temporanea o la sospensione dell'attività.».
Art. 35(Tariffe degli enti
ecclesiastici, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico,
delle aziende ospedaliere e
delle case di cura) 1. Le disposizioni di
cui agli articoli 14,
commi 4 e 5, 15 e 16 della l.r.
26/2006 sono
confermate per l’anno 2007 in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro
della salute del 12 settembre 2006 (Ricognizione e primo aggiornamento delle
tariffe massime per le remunerazioni delle prestazioni sanitarie).
Art. 36(Attuazione
dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006)(19) 1. In attuazione
dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006 e a modifica della
legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private) e successive modificazioni, il termine previsto per la
cessazione del transitorio accreditamento è fissato al 31 dicembre 2007, mentre
quello per la cessazione del provvisorio accreditamento è fissato al 31 dicembre
2009. (20)
2. Il termine del 31 dicembre
2004 di cui al comma 4 dell’articolo 29 (Disposizioni diverse in materia di
sanità) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006
della Regione Puglia), è prorogato in relazione all’attuazione delle procedure
di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 limitatamente ai
posti letto autorizzati al 31 dicembre 2006. Per ciascuna struttura sanitaria il
regime di assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli
accreditamenti concessi.
3. Le strutture che alla data
del 31 dicembre 2007 siano operanti in regime di transitorio accreditamento ai
sensi del comma 6 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), accedono a una fase di provvisorio
accreditamento a far data dal 1° gennaio 2008, purché in possesso dei requisiti
ulteriori di carattere organizzativo di cui al regolamento
regionale 14 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).
4. Tali strutture, comprese quelle per le quali le intese, di
cui al Reg. 16 ottobre 2006, n. 15 (Modifica dellarticolo 5: rimodulazione e
qualificazione ai fini dellaccreditamento del fabbisogno di posti letto delle
case di cura private del Reg.
6 aprile 2005, n. 16 Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8
art. 3: fabbisogno di posti letto delle strutture private eroganti
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno),
hanno confermato posti letto già in transitorio accreditamento, devono,
comunque, garantire ladeguamento ai requisiti di carattere strutturale e
tecnologico entro la data del 31 dicembre 2009 (21)
5. Le strutture che, nelle intese di cui al Reg.
n. 15/2006 abbiano avuto conferma di posti letto già operanti in
regime di autorizzazione allesercizio, ovvero abbiano avuto una trasformazione
di posti letto, possono fare richiesta di accreditamento definitivo, ai sensi
del comma 4 dellarticolo 21
della L.R.
n. 8/2004, entro la data del 31 dicembre 2009, purché in possesso
di tutti i requisiti di cui al Reg.
n. 3/2005 .(22)
Art. 37(Modifica
all’articolo 15 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27) 1.All’articolo 15
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e
del patrimonio regionale), come modificato dall’articolo 1
della legge
regionale 12 dicembre 2006, n. 37, le parole “ricadono nella
competenza dell’Ufficio beni mobili, incardinato nel Settore provveditorato
economato” sono sostituite dalle seguenti: “ ricadono nella competenza del
Settore provveditorato ed economato”.
Art. 38(Integrazioni
all’articolo 33 della l.r. 27/1995)(23) 1. Dopo il comma 2 septies
dell’articolo 33
della l.r.
27/1995 sono
aggiunti i seguenti:
“2 octies. In deroga al comma
1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito,
con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui
alle lettere a), b), c) ed e) e per la durata di anni venti per il bene di cui
alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2 quinquies:
a)
alla Provincia di Brindisi e
al Comune di Brindisi, in modalità indivisa e in parti uguali di diritto, il
compendio immobiliare ex Collegio navale “N. Tommaseo”, con le pertinenze
funzionali, per le finalità di insediamenti universitari, culturali e
turistico-congressuali;
b)
alla Fondazione “S. Girolamo
Emiliani” della provincia romana dei chierici regolari somaschi l’immobile
colonia collinare ex G.I. “A. Motolese” in Martina Franca, con le pertinenze
funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;
c)
all’Università degli studi di
Lecce l’immobile ex INAPLI, in Lecce, alla via Birago, per le finalità
didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;
d)
alla Provincia di Lecce il
“Campo di calcio”, adiacente alla residenza universitaria “E. De Giorgi”, per le
finalità socio-sportive, attuative del Protocollo d’intesa con la Federazione
italiana “Giuoco calcio”;
e)
al
Comune Sannicola (Le) la colonia “L. Staiano” per finalità sociali e
specificatamente per ospitalità diversificata nell’anno in favore di giovani e
anziani.
2 nonies. Agli oneri di
manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dell’ex Collegio
navale Tommaseo, della Colonia collinare ex G.I. “A. Motolese” e dell’area
“Campo di calcio”, provvedono, rispettivamente, la Provincia di Brindisi e il
Comune di Brindisi, la Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della provincia romana
dei chierici regolari somaschi, l’Università degli studi di Lecce, la Provincia
di Lecce, il Comune di Sannicola per la Colonia “L. Staiano”.
2 decies. I beni sono retrocessi alla Regione, con
soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la
finalità definita al comma 2 octies”.
Art. 39(Anticipazione in
favore dell’IACP di Taranto) 1. Al fine di consentire la
definizione della proposta transattiva intervenuta tra l’Istituto autonomo per
le case popolari della provincia di Taranto e l’Istituto bancario creditore
(Banca Intesa), la Giunta regionale è autorizzata al versamento in anticipazione
in favore dell’Istituto autonomo case popolari di Taranto della somma di euro
1.804.558,37.
2. L’anticipazione di cui al
comma 1 sarà recuperata all’atto del versamento da parte degli assegnatari degli
alloggi delle rispettive quote su apposito conto vincolato intestato all’ente
Regione sottoposto a condizione risolutiva della durata di due anni in ordine al
passaggio di proprietà degli immobili ai rispettivi assegnatari.
3. Agli oneri derivanti dalla
presente norma si provvede mediante apposito stanziamento di pari importo in
entrata e in uscita delle partite di giro del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007.
Art. 40(Commissario
liquidatore Consorzio volontario interprovinciale. Proroga) 1. Le funzioni del
Commissario liquidatore del Consorzio volontario interprovinciale per la
valorizzazione dei trulli e delle grotte con sede in Martina Franca (TA) sono
prorogate sino al 31 dicembre 2007. (24)
2. Al fine di poter assolvere
agli adempimenti ordinari indifferibili (quali registrazione sentenze
favorevoli, spese essenziali per il funzionamento, atti di conservazione del
patrimonio e dei crediti esistenti etc.), viene stanziata sul capitolo di nuova
istituzione 1010010 “Trasferimento al consorzio interprovinciale dei trulli e
delle grotte di Martina Franca per fronteggiare gli adempimenti della gestione
liquidatoria” - UPB 04.01.01 “Enti locali” - del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2007 la somma di Euro 110 mila.
(24) Ai sensi dell'art. 42,
l.r.
31 dicembre 2010, n. 19 le funzioni del Commissario liquidatore del
Consorzio volontario interprovinciale per la valorizzazione dei trulli e delle
grotte, di cui al presente comma, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2011.
Art. 41(Modifiche alla
legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2) 1. Alla legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del
Settore provveditorato-economato-contratti e appalti.), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo
13 è sostituito dal seguente:
“2. Il Cassiere centrale
effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del
dirigente del settore, per le spese ordinate ai sensi della lettera b) del
quarto comma dell’articolo 4, sino al limite massimo di euro 5 mila.”.
b) il comma 2 dell’articolo
14 è sostituito dal seguente:
“2. I dirigenti di settore
degli uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi economato
e cassa, allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi,
all’ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di euro 1.500,00.”.
c) il comma 5 dell’articolo
14 è sostituito dal seguente:
“5 L’Economo-cassiere
provinciale e gli Economi-cassieri della sede della Delegazione romana e delle
sedi estere possono ordinare le spese sino al limite massimo di euro 2.500,00.”
Art. 42(Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17)(25) [1. All’articolo 11
della legge
regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e
dell’uso della costa), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4 bis Il mantenimento per
l’intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione,
funzionali all’attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il
mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle
normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e
idrogeologica”.]
(25) La Corte Costituzionale con sentenza n. 232/2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 43(Modifica
all’articolo 16 della l.r. 17/2006) 1. All’articolo 16
della l.r.
17/2006 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“12 bis. Costituiscono gravi
violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e
automatica decadenza, anche in relazione all’articolo 01, comma 2 ter, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi
a concessioni demaniali marittime), come inserito dall’articolo 1, comma 250,
della l. 296/2006:
a)
l’accesso e il transito
libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o
inferiore a quello definito dall’articolo 11, comma 1, lettera e);
b)
la
realizzazione, dopo l’entrata in vigore della presente norma, dei manufatti
abusivi;
c)
la
costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra
opera che impediscano il libero accesso agli arenili.”.
12 ter. Entro e non oltre due
anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere
di difficile rimozione – realizzate sugli arenili e a esclusione delle
pertinenze demaniali – devono, pena la decadenza della concessione e la
rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così
come definite al comma 12.”.
Art. 44(Affidamento di
incarichi ai facenti funzione) 1. Al fine di evitare grave
pregiudizio nella continuità dell’azione amministrativa, la Giunta regionale può
affidare temporaneamente incarichi di direzione di uffici a dipendenti regionali
appartenenti alla categoria D, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo
52, comma 2, lettera a), e comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e nel numero massimo delle posizioni lavorative
dirigenziali già avviate a pubblico concorso con provvedimento del Dirigente del
Settore personale e organizzazione n. 252 del 22 marzo 2007. Per l’affidamento
di incarichi di direzione di uffici del Consiglio provvede l’Ufficio di
presidenza.
2. Gli incarichi affidati ai
sensi del comma 1 cessano con la proclamazione dei vincitori delle prove
concorsuali.
Art. 45(Delega delle
funzioni dirigenziali) 1. Nell’ambito delle funzioni
loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli
atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di
cui agli articoli 78
e seguenti della l.r.
28/2001.
2. I dirigenti, per
specifiche esigenze di servizio, possono delegare per un tempo determinato, con
atto scritto e motivato, alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni, ivi
inclusi quelli di cui al comma 1, a dipendenti che ricoprono posizioni
funzionali più elevate nell’ambito degli uffici a essi affidati.
3. Ferme restando le attività
di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, i
dirigenti della Regione Puglia possono liberamente revocare la delega, in tutto
o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una
singola questione.
Art. 46(Modifiche alla
legge regionale 29 aprile 2004, n. 6) 1. Dopo l’articolo 6 della
legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e
norme di disciplina transitoria delle attività culturali), è inserito il
seguente:
“Art. 6 bis. (Mediateca
regionale)
1.
E’ istituita la Mediateca regionale.
2. La Mediateca acquisisce,
conserva e riproduce i materiali cinematografici e audiovisivi prodotti,
commissionati o acquisiti dalla Regione nonché la relativa documentazione
fotografica e a stampa, riguardanti anche la conoscenza della storia, della
cultura e dello spettacolo dei territori della Puglia; promuove e diffonde,
anche di concerto con la Fondazione Apulia Film Commission, la conoscenza del
patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione.
3. Il finanziamento delle
attività di cui al presente articolo è ricompresso nel fondo unico regionale per
le attività dello spettacolo.”.
4. Al primo rigo della
lettera e) del comma 2 dell’articolo 7
della l.r.
6/2004 le
parole “assumere e” sono soppresse.
Art. 47(Consorzio Teatro
pubblico pugliese) 1. La Regione Puglia
aderisce al Consorzio Teatro pubblico pugliese in qualità di socio ordinario,
sulla base dello Statuto del Consorzio stesso. In sede di prima adesione la
quota omnicomprensiva della Regione Puglia per il 2007 è stabilita in euro 100
mila. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007, all’interno dell’UPB 09.01.01, il capitolo 813060 “Quota di
adesione al Consorzio Teatro pubblico pugliese”. (26)
(26) La l.r. 19/2010, art. 39 dispone che la dotazione del presente capitolo di spesa comprende anche il sostegno ordinario alle attività del TPP e viene determinata annualmente in misura almeno tale da assicurare alla Regione Puglia la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno all’Assemblea dei soci del TPP.
Art. 48(Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3) 1. L’articolo 11
della legge
regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione
e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM), è
sostituito dal seguente:
“Art. 11 (Indennità di
funzioni e rimborsi).
1. L’indennità lorda mensile
di funzione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del CORECOM è
pari alla percentuale, stabilita con specifico atto deliberativo dall’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale, dell’indennità mensile spettanti ai
consiglieri regionali.
2. A tutti i componenti del
Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni
giornata di presenza dovuta a incontri collegiali e/o gruppi di lavoro, il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.”
Art. 49(Legge regionale 24
luglio 2001, n. 17 articoli 2 e 3)(27) [Nel caso di esercizio dell’attività di cui alla legge
regionale 24 luglio 2001, n. 17 (Istituzione e disposizioni
normative dell’attività ricettiva di bed & breakfast), in forma di impresa
individuale o societaria, i requisiti e gli obblighi di cui agli articoli 2 e 3
della stessa legge devono essere posseduti da uno dei soci.]
Art. 50(Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 1978, n. 28) 1. Al comma 4
dell’articolo 4
della legge
regionale 7 luglio 1978, n. 28 (Interventi della Regione
per la promozione del turismo pugliese), dopo la parola “disponibile” è inserita
la seguente proposizione incidentale: “, riveniente dalla programmazione di cui
al comma 2,”. Tabella A ( allegata )
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|