Legge Regionale 30 dicembre 1994, n. 38 Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unita' sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.(1)
TITOLO 1Programmazione
Art. 1Finalità della legge.(2) 1. La presente legge disciplina lordinamento contabile e patrimoniale delle
Unità sanitarie locali (U.S.L.) e delle Aziende ospedaliere della Regione
Puglia, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche.
(•) Vedi anche la l.r. 36/94 e la l.r. 28/2000, artt. 20 e 24(2) Vedi anche il regolamento regionale n. 27/2005 riportato nel volume II
Art. 2Collegamento con la programmazione sanitaria regionale. 1. Gli atti di programmazione delle USL attuano gli obiettivi del piano sanitario nazionale, del piano sanitario regionale e degli altri atti di programmazione della Regione, nei limiti delle compatibilità finanziarie. 2. Le scelte di programmazione delle USL devono essere effettuate attraverso piani generali e di settore che devono consentire verifiche di attuazione e di risultato. (3)
Art. 3Piano generale. 1. Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi, le
politiche di gestione e le azioni programmatiche indicate nel piano generale e
nei piani di settore devono esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano
sanitario regionale e degli altri atti della programmazione regionale e tener
conto dei piani di zona approvati dal Comune, dalla Conferenza dei sindaci o dai
Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Le azioni
programmatiche devono essere articolate almeno per anno e, in questambito,
distintamente per le fondamentali strutture dellunità sanitaria locale:
Ospedali, Distretti, Dipartimento di prevenzione, servizi generali. Deve inoltre
essere data separata evidenza ai servizi sociali.
2. Il piano generale deve essere adottato entro
il 31 dicembre dellultimo anno di vigenza del piano precedente.
3. Il piano generale è aggiornato annualmente,
entro il 31 dicembre, in correlazione anche alla verifica dello stato di
attuazione della programmazione.
4. Entro il 20 novembre di ogni anno il piano
generale o i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Sindaco o alla rappresentanza
della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle
circoscrizioni. Tali soggetti rimettono le proprie osservazioni alla Giunta
regionale e alla U.S.L.
Art. 4Verifica dello stato di attuazione della programmazione. 1. Per garantire con continuità la coerenza fra i
contenuti degli strumenti della programmazione e le condizioni esterne ed
interne alla U.S.L., viene attuata una sistematica verifica dello stato di
attuazione della programmazione e vengono adottati i conseguenti aggiornamenti
degli strumenti stessi.
2. A tale scopo, entro il 31 ottobre e con
riferimento al 30 settembre dellanno in corso, deve essere redatto dal
Direttore generale un rapporto che illustri lo stato di attuazione del piano,
dei programmi e dei progetti, distinguendo i risultati conseguiti nellanno
precedente da quelli conseguiti o in corso di formazione nellanno corrente.
3. Il rapporto sullo stato di attuazione della
programmazione deve essere trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale.
Art. 5Fonti di finanziamento. 1. Le fonti di finanziamento della U.S.L. sono
costituite da: a) quote provenienti dalla ripartizione delle
risorse regionali, tenuto conto della compensazione della mobilità sanitaria per
tipologia di prestazioni; b) contributi e trasferimenti da Amministrazioni
statali, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, da altri enti del settore
pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e
convenzioni; c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a
pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi gli introiti derivanti
dallattività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi
integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e
convenzioni; d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi
comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai
cittadini; e) ricavi derivanti da alienazioni e rendite
derivanti dallutilizzo del patrimonio; f) risultati economici positivi; g) speciali contributi della Regione per i
fabbisogni derivanti da perdite non altrimenti ripianabili; h) donazioni ed altri atti di liberalità. 2. La U.S.L. e lAzienda ospedaliera, per il
finanziamento di investimenti e previa lautorizzazione regionale di cui al
successivo comma 3, possono contrarre mutui o accedere ad altre forme di
credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni. 3. Lautorizzazione regionale alla contrazione di
mutui o allaccensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti previste nel
bilancio annuale di competenza ad esclusione della quota di fondo sanitario
regionale di parte corrente di competenza. 4. Le aziende sanitarie possono attivare
anticipazioni bancarie con listituto di credito a cui è affidato il servizio di
tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dellammontare per le stesse
fissato dal documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria 4) 4-bis. Le aziende sanitarie possono disporre
lutilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi
specifica destinazione, con la deliberazione del Direttore generale relativa
allanticipazione bancaria. Lutilizzo è effettuato dal tesoriere su specifiche
richieste dellArea per la gestione delle risorse finanziarie delle aziende
sanitarie .
4-ter. Il ricorso allutilizzo dei contributi in
conto esercizio a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 2,
vincola una quota corrispondente dellanticipazione bancaria. Con i primi
introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la
consistenza dei contributi in conto esercizio vincolati .
(4) Gli attuali comma 4,4 bis e 4 ter sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 19 della l.r. 20/2002
Art. 6Finanziamento dei servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali. 1. Gli oneri per la realizzazione di servizi
socio-assistenziali delegati sono a totale carico degli enti locali deleganti.
2. La U.S.L., allo scopo di assicurare il
pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare
con lente delegante apposita convenzione che regoli i contenuti da realizzare,
i relativi finanziamenti e le scadenze nei pagamenti.
Art. 7Finanziamento delle USSL. 1. Il Fondo sanitario, al netto della quota
riservata alle Aziende ospedaliere, nonché delle quote individuate ai sensi
dellart. 5 della presente legge, è ripartito annualmente dalla Giunta regionale
sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli di assistenza
di cui allart 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni e integrazioni.(5)
2. Le quote capitarie di finanziamento sono
determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti
elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria infraregionale per
tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto, sulla base di
contabilità analitiche, per singolo caso, fornite dalle U.S.L.;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;
d) anticipazione delle spese di gestione di cui
ai commi 7 e 9 dellart. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
e) risultanze dei controlli di gestione.
(5) Ai sensi del primo comma dell'art. 6,
l.r.
4 maggio 1999, n. 17, la ripartizione del fondo sanitario
regionale e l'individuazione delle quote riservate annualmente alle Aziende
ospedaliere sono effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31
maggio di ciascun anno ed entro i limiti del fondo sanitario regionale assegnato
per l'anno in corso.
Art. 8Finanziamento delle Aziende ospedaliere. 1. La Giunta regionale destina annualmente alle
Aziende ospedaliere, a parziale copertura delle spese di gestione, una quota di
finanziamento pari al 60 per cento dei costi complessivi delle prestazioni che
lAzienda è in condizioni di erogare, rilevabili sulla base della contabilità.
2. Le spese di gestione non coperte ai sensi del
precedente comma 1 sono finanziate attraverso:
a) gli introiti derivanti dal pagamento delle
prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla Giunta regionale;
b) le quote di partecipazione alla spesa
eventualmente dovute da parte dei cittadini;
c) gli introiti connessi allesercizio
dellattività libero professionale dei diversi operatori e i corrispettivi
relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) le rendite derivanti da lasciti, donazioni,
nonché dallutilizzo del patrimonio dellAzienda;
e) eventuali altre risorse acquisite per
contratti o convenzioni.
3. Le somme di cui al precedente comma 2, lettera
a), derivanti da prestazioni erogate a favore di utenti delle U.S.L. della
Regione Puglia, sono corrisposte, per conto delle U.S.L. interessate, dalla
Giunta regionale allAzienda ospedaliera al netto delle eventuali quote di
partecipazione alla spesa corrisposte dai cittadini.
4. Per i fini di cui al precedente comma 3, le
Aziende ospedaliere forniscono alla Giunta regionale specifiche contabilità
analitiche per singolo caso.
5. Le somme corrisposte dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 3 del presente articolo sono detratte dalla quota di
finanziamento erogata alle singole U.S.L. in occasione della ripartizione del
Fondo sanitario.
Art. 9Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari. 1. Al finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari previsti
dal piano sanitario nazionale e regionale o da programmi regionali, si provvede
sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi ovvero sulla base di
criteri specifici definiti dalla Giunta regionale.
Art. 10Accantonamento di quote del Fondo sanitario.(6) 1. La Giunta regionale, in occasione della ripartizione del Fondo sanitario, accantona: a) una quota non superiore al 5 per cento da utilizzarsi per correggere eventuali squilibri territoriali; b) una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti; c) una quota non superiore all1 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nellambito delle Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari di cui allart. 9, prioritariamente per lemergenza urgenza, controllo di qualità e di prevenzione. ((7) ) 2. La parte non utilizzata delle quote di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma 1 è ripartita a fine esercizio tra le USL con i criteri di cui allarticolo 7 della presente legge.
(6) Vedi anche l'art. 7 della l. r. 17/99.(7) Lettera già sostituita dalla l.r. 16/97, art. 20, comma 2, è stata nuovamente sostituita dalla l.r. 14/98, art. 61, comma 1.
Art. 11Finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. 1. La Giunta regionale destina annualmente agli
Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, a parziale
copertura delle spese di gestione correlate alle attività assistenziali, una
quota di finanziamento pari al 70 per cento dei costi complessivi delle
prestazioni che ciascun Istituto è nelle condizioni di erogare, rilevabili sulla
base della contabilità.
2. Salvo quanto previsto al precedente comma 1,
ai predetti Istituti si applicano le norme stabilite dal presente titolo
relativamente alle Aziende ospedaliere.
Art. 12Modalità di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle Aziende
ospedaliere. 1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle
Aziende ospedaliere sono definite dalla Giunta regionale, sentiti gli Ordini
professionali ed i Collegi competenti.
2. Nella definizione delle tariffe si deve tener
conto del costo delle prestazioni erogate, della quota già finanziata ai sensi
del comma 1 del precedente art. 8, nonché dei criteri generali fissati dal
Ministero della sanità ai sensi del comma 6 dellarticolo 8 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13Spesa in conto capitale - Criteri di finanziamento. 1. La quota del Fondo sanitario in conto capitale
è ripartita tra le U.S.L., le Aziende ospedaliere, le Istituzioni sanitarie e
gli Istituti scientifici di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, sulla base di programmi di investimento approvati dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta, sentiti i Direttori generali e gli
Amministratori delle Aziende, delle Istituzioni e degli istituti interessati.
2. I programmi di cui al precedente comma 1
devono tener conto, in via prioritaria, della necessità di riequilibrare,
correlandole alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di
disomogeneità esistenti sul territorio regionale relativamente alle strutture
immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.
Art. 14Servizio di cassa. 1. Il servizio di cassa della U.S.L. è affidato,
con apposita convenzione, ad un istituto di credito che curerà i rapporti con le
Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in riferimento alle disposizioni
riguardanti la Tesoreria unica.
2. Il Direttore generale, con proprio atto, deve
definire specifiche modalità e procedure dei pagamenti della U.S.L. e
individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.
Art. 15Bilancio pluriennale di previsione. 1. Il bilancio pluriennale di previsione è
elaborato con riferimento al piano generale e agli altri strumenti della
programmazione adottati dalla U.S.L. e ne è la rappresentazione in termini
economici, finanziari e patrimoniali nellarco temporale considerato.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ha una
durata corrispondente a quella del piano generale ed è annualmente aggiornato
per scorrimento.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è
articolato in:
a) parte economica;
b) parte finanziaria;
c) parte patrimoniale.
4. Il contenuto di ogni singola parte del
bilancio pluriennale di previsione è articolato per anno e, nellambito di
questo, rispetto alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate per il
piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.
5. Il bilancio pluriennale di previsione è
strutturato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale, in
conformità allo schema di cui al decreto interministeriale previsto dallart. 5
- comma 5 - del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni,
in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari
e patrimoniali in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico
preventivo e del budget generale. Il bilancio pluriennale di previsione è
corredato di una relazione del Direttore generale.
6. I dati del bilancio pluriennale di previsione
sono integrati con espliciti ed esaustivi riferimenti ai piani, programmi e
progetti della U.S.L.
7. Il bilancio pluriennale di previsione è
trasmesso entro il 20 novembre di ogni anno al Sindaco o alla rappresentanza
della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle
circoscrizioni.
Art. 161. Il bilancio economico preventivo dà
dimostrazione, in termini analitici, delle entrate previste e del previsto
risultato economico complessivo finale della U.S.L. per lanno considerato. Deve
essere articolato in base alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate
per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.
2. Il bilancio economico preventivo deve essere
formulato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale in
conformità allo schema di cui al decreto interministeriale previsto dallart. 5,
comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ed
è corredato di una relazione del Direttore generale.
Art. 17Termine di deliberazione dei bilanci di previsione 1. Il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal Direttore generale entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, entro dieci giorni, alla Giunta regionale. (8)
(8) Vedi, anche, l'art. 23, l.r. 7 gennaio 2004, n. 1. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, vedi l.r.1/2005, art. 37; l.r.39/2006, art. 9; l.r. 4/2007, art. 3, comma 31; l.r. 45/2008, art. 14 ; l.r. 34/2009, art. 27 e la l.r. 19/2010, art. 17
TITOLO 2Budget
Art. 18Metodica di budget. 1. Allo scopo di pervenire alla formulazione di
articolate e puntuali previsioni, relativamente ai risultati da conseguire, alle
attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse
finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere, è
obbligatoria ladozione della metodica di budget secondo una struttura che
comprenda:
a) il documento di direttive;
b) il budget generale;
c) il budget delle strutture;
d) il budget di centro di responsabilità.
Art. 19Documento di direttive. 1. Le direttive di raccordo sono formulate allo
scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della
programmazione e i budget.
2. Le direttive di raccordo sono elaborate dal
Direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e
progetti adottati e indicano obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e
parametri per lelaborazione dei budget.
Art. 20Budget generale. 1. Il budget generale riguarda lintera attività
della U.S.L. e si articola nelle seguenti parti:
a) il budget economico, che indica in analisi le
attività, i costi, i ricavi ed i proventi; la rappresentazione dei costi deve
consentire levidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;
b) il budget finanziario, che indica in analisi i
flussi di entrata e di spesa;
c) il budget patrimoniale, che indica in analisi
le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire anche la
distinzione della gestione corrente e della gestione degli investimenti.
2. Il budget generale deve essere accompagnato da
una relazione che illustri i parametri sui quali si fondano le previsioni, i
rapporti tra le quantità rappresentate nel budget e gli obiettivi, le azioni
programmatiche e i risultati attesi, dimostrando esplicitamente ed
esaustivamente la correlazione alle scelte della programmazione.
3. Le singole parti del budget generale e la
relazione di accompagnamento devono essere articolate in base alle fondamentali
strutture della U.S.L. come indicate per il piano generale, con separata
evidenza dei servizi sociali.
4. Il budget generale e la relazione di
accompagnamento costituiscono allegati necessari del bilancio economico
preventivo.
Art. 21I budget delle strutture. 1. I budget delle strutture sono formulati con
riguardo alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate per il piano
generale.
2. l budget delle strutture sono articolati e
strutturati come il budget generale.
Art. 22Budget di centro di responsabilità. 1. I budget di centro di responsabilità sono
formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di
responsabilità.
2. I budget di centro di responsabilità sono
articolati e strutturati in modo da consentire, in analogia ai budget delle
fondamentali strutture, la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari
e patrimoniali, rendendo inoltre possibile lattribuzione della responsabilità
di gestione e di risultato mediante lindividuazione dei risultati da
conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.
Art. 23Deliberazione dei budget. 1. Il Direttore generale, entro lo stesso termine stabilito per la deliberazione
dei bilanci di previsione, delibera il budget generale, i budget delle
strutture, i budget di centro di responsabilità.
Art. 24Controllo periodico e revisione dei budget. 1. Entro la fine del mese successivo alla
scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla Giunta regionale una
relazione sullo stato di avanzamento del budget generale che, oltre a porre in
evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono
determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, operi una proiezione della
situazione finanziaria e del risultato economico finale.
2. A seguito dei controlli periodici trimestrali,
il Direttore generale, qualora ne ravvisi lopportunità e, in ogni caso, a
fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede
alla revisione dei budget generale.
3. Qualora nei rapporti di cui al comma 1 del
presente articolo emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed
economico e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle
revisioni del budget, il Collegio dei revisori deve formulare le proprie
osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro la fine del mese
successivo alla scadenza del periodo di riferimento mensile o trimestrale.
TITOLO 3Contabilità
Art. 25Scritture contabili obbligatorie. 1. La U.S.L. deve tenere le seguenti scritture
obbligatorie:
- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro delle deliberazioni del Direttore
generale;
- libro delle adunanze e dei verbali del Collegio
dei revisori.
2. La U.S.L. deve, altresì, tenere le altre
scritture contabili previste dalle leggi.
3. Riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e
di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al precedente comma 1, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.
Art. 26Contabilità analitica. 1. La U.S.L. applica la contabilità analitica con
lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e
imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle
caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.
2. La contabilità analitica elabora i valori
relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai
prezzi interni, con riferimento a individuati oggetti di rilevazione che sono
rappresentati:
a) dai centri di responsabilità;
b) da specifiche aree di attività semplici o
complesse;
c) da beni, servizi e prestazioni destinati
allutenza esterna o da impiegare internamente alla U.S.L..
3. I dati di base contabili ed extracontabili per
lalimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo
della U.S.L. e, in particolare, dalla contabilità economico-patrimoniale.
TITOLO 4Bilancio di esercizio
Art. 27Bilancio di esercizio. 1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare il
risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria della U.S.L.. II
bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali
della U.S.L., con separata evidenza dei servizi sociali.
2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal
Direttore generale entro il 30 aprile dellanno successivo a quello cui si
riferisce ed è trasmesso, entro dieci giorni, alla Giunta regionale corredato
della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori.
Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso al Sindaco o alla
rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti
delle circoscrizioni.
Art. 28Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio. 1. Nella redazione del bilancio di esercizio
devono essere osservati i seguenti principi:
a) si possono indicare esclusivamente i risultati
economici positivi realizzati alla data di chiusura dellesercizio;
b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e
dei costi di competenza dellesercizio, indipendentemente dalla data
dellincasso o del pagamento;
c) si deve tener conto dei rischi e delle perdite
di competenza dellesercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
d) gli elementi eterogenei ricompresi nelle
singole poste devono essere valutati separatamente;
e) i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio allaltro.
2. La modifica dei criteri di valutazione da un
esercizio allaltro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve
motivare la deroga e indicarne linfluenza sulla rappresentazione del risultato
economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.
Art. 29Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio. 1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le
immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo
di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.
2. I beni conservati in scorta sono valutati al
costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.
3. I diritti e i valori mobiliari, quando non
rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo dacquisto o, se
incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione
media dellultimo trimestre.
4. Per la valutazione delle altre poste di
bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice civile in materia di criteri di
valutazione.
5. Gli elementi patrimoniali che, alla data della
chiusura dellesercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i commi precedenti devono essere iscritti a tale minimo
valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti
meno i motivi della rettifica effettuata.
6. La Giunta regionale, al fine di assicurare
lomogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle U.S.L.,
può emanare specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.
7. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai
criteri, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella nota
integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio
dei revisori al bilancio di esercizio.
Art. 30Criteri di ammortamento. 1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed
immateriali, strumentali allesercizio dellattività, la cui utilizzazione è
limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.(9)
2. Di norma, le quote di ammortamento sono
calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme
fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo al normale periodo di
deterioramento e consumo.
3. Eventuali deroghe allapplicazione del
criterio di cui al precedente comma devono essere giustificate analiticamente
nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della
relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.
Art. 31Struttura del bilancio di esercizio. 1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le
attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura
dellesercizio. Lo stato patrimoniale deve inoltre rappresentare i dati relativi
al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e
dei beni presso terzi.
3. Il conto economico deve rappresentare gli
elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico desercizio,
evidenziando tale risultato.
4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del
conto economico le risultanze devono essere comparate con quelle del bilancio
economico preventivo e con quelle corrispondenti dellesercizio precedente. Se
le poste non sono comparabili, quelle relative allesercizio precedente devono
essere adattate. La non comparabilità e ladattamento o limpossibilità di
questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
5. La nota integrativa deve essere redatta in
conformità ai contenuti disciplinati dal Codice civile.
6. La struttura e il contenuto del bilancio di
esercizio devono essere conformi allo schema obbligatorio adottato dalla Giunta
regionale.
7. Nel caso che lo schema obbligatorio adottato
dalla Giunta regionale per la rappresentazione del bilancio di esercizio
differisca da quello prescritto da norme statali, la U.S.L. procederà
obbligatoriamente alla riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo
schema indicato da tali norme.
Art. 32Relazione sulla gestione. 1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato
di una relazione del Direttore generale sulla situazione della U.S.L.,
sullandamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le
fondamentali strutture, come indicate per il piano generale, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.
2. La relazione sulla gestione dovrà indicare:
a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al
bilancio economico preventivo;
b) una sintesi dei risultati della gestione, in
termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di
responsabilità, elaborata secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta
regionale.
3. Nel caso che il bilancio dimostri una perdita
di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza
allanalisi delle specifiche cause del risultato negativo.
Art. 33Risultati economici di esercizio. 1. Leventuale risultato economico positivo di
esercizio è destinato in via prioritaria a investimenti e alla incentivazione
del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il
recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata
e quando non alterino le prospettiche condizioni di equilibrio della gestione.
Leventuale parte non destinata di tale risultato è accantonata in un fondo di
riserva. 2. Nel caso di perdita, il Direttore generale, in
accompagnamento al bilancio di esercizio, deve formulare una separata proposta
che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il
riequilibrio della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata
dalle osservazioni del Collegio dei revisori e formare oggetto di deliberazione
del Direttore generale.
3. Alla perdita di esercizio si fa fronte
utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora limporto dei fondi di riserva
non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa
fronte, in via prioritaria, attraverso lalienazione di beni appartenenti al
patrimonio disponibile e mediante specifici interventi del Direttore generale in
ordine allorganizzazione e al funzionamento della U.S.L. in grado di garantire
economie di gestione.(10)
Art. 34Pubblicità del bilancio di esercizio. 1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della
gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per
centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dallapprovazione
della Giunta regionale.
TITOLO 5Controllo di gestione
Art. 35Controllo di gestione. 1. La U.S.L. attua il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia
ed efficienza ai processi di acquisizione e di impegno delle risorse.
Art. 36La struttura organizzativa del controllo di gestione. 1. La struttura organizzativa del controllo di
gestione è costituita dallinsieme dei centri di responsabilità e dallunità
organizzativa proposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione.
2. I centri di responsabilità corrispondono ad
unità operative alle quali sono assegnate, mediante la metodica di budget,
determinate risorse per lo svolgimento di specifiche attività volte
allottenimento di individuali risultati.
3. Allunità operativa è attribuita la
qualificazione di centro di responsabilità quando risponde alle seguenti
caratteristiche:
a) omogeneità delle attività svolte:
b) valore delle risorse impiegate;
c) esistenza di un responsabile di gestione e di
risultato.
4. Linsieme dei centri di responsabilità
costituisce il piano dei conti di responsabilità.
Art. 37Struttura tecnico contabile del controllo di gestione. 1. La struttura tecnico contabile del controllo
di gestione è costituita dallinsieme organizzato degli strumenti informativi
che consentono la raccolta, lanalisi e la diffusione delle informazioni per lo
svolgimento del processo di controllo di gestione.
2. La struttura tecnico-contabile del controllo
di gestione, oltre ad avvalersi dei dati e delle informazioni traibili dalla
contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla
metodologia di budget e da altre parti del sistema informativo della U.S.L., si
fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica
degli scostamenti avviene per confronto tra dati di budget e dati consuntivi,
con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente utilizzate, ai singoli
fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.
Art. 38Processo di controllo di gestione. 1. Il processo di controllo di gestione è
attivato dal Direttore generale, che provvede, su proposta del responsabile
dellunità di controllo di gestione e mediante apposite deliberazioni a:
a) individuare i centri di responsabilità
economica ed il responsabile di ciascun centro;
b) definire gli strumenti per la raccolta e
lelaborazione delle informazioni;
c) disciplinare le fasi del processo di
controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.
2. Lunità di controllo di gestione è proposta al
processo di controllo. A tal fine:
a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la
struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;
b) analizza i dati di gestione attraverso una
serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli
scostamenti, lefficienza nellimpiego delle risorse e la produttività dei
fattori operativi impiegati;
c) redige i periodici rapporti di gestione sullo
stato di avanzamento del budget;
d) redige il rapporto annuale finale che attua il
sistematico confronto tra i dati di budget e di consuntivo, in modo tale da
porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei
rendimenti a livello sia di centri di responsabilità sia delle fondamentali
strutture della U.S.L., come indicate per il piano generale.
3. Il rapporto annuale finale deve essere
trasmesso alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio.
TITOLO 6Controllo regionale
Art. 39Controllo regionale. 1. La Giunta regionale esercita il controllo
sullattività della U.S.L. mediante:
a) lapposizione del visto di congruità di cui al
successivo articolo 40;
b) la continua attività anche ispettiva di
vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla
Regione stessa;
c) la nomina di un Commissario ad acta qualora il
Direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità
prescritte dalla presente legge, alladozione del piano generale e dei suoi
aggiornamenti e del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico
preventivo, del budget e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della
proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione
economica che accompagna il bilancio di esercizio.
Art. 40Visto regionale di congruità. 1. Prima di poter essere deliberati devono essere trasmessi alla Giunta regionale, per il visto di congruità: a) il piano generale e i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il budget generale, entro il 20 novembre di ogni anno; b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio. 2. Le proposte relative ai documenti di cui al precedente comma 1, formalizzate con atto deliberativo del Direttore generale, devono essere trasmesse entro dieci giorni alla Giunta regionale, corredate delle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi. 3. [La Giunta regionale esamina gli atti entro trenta giorni
dalla ricezione](11)
(11) Comma abrogato dalla l.r. 1/2004, art. 29
TITOLO 7 Collegio dei revisori (12)
Art. 41Funzioni del Collegio dei revisori. 1. Al Collegio dei revisori spettano funzioni di:
a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e
contabile;
b) vigilanza sulla gestione economica,
finanziaria e patrimoniale;
c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.
Art. 42Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile. 1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza
sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche nel corso
dellanno che riguardano:
a) lapplicazione delle norme della presente
legge;
b) la regolare tenuta dei libri;
c) laffidabilità, la compiutezza e la
correttezza delle procedute e delle scritture contabili;
d) gli adempimenti relativi agli obblighi
fiscali;
e) la regolarità formale dei singoli atti di
gestione e dei titoli di spesa.
2. Il Collegio dei revisori deve inoltre
accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la
regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.
3. Qualora per lattività di verifica il Collegio
dei revisori utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei
criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi
compiute e, comunque, garantire la rotazione delle poste campionate. La
descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei
verbali del Collegio dei revisori.
Art. 43Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale. 1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza
sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.
2. In particolare, il Collegio dei revisori:
a) formula al Direttore generale un parere
preventivo su progetti di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio
economico preventivo, di budget generale, nonché sulle revisioni del budget
generale. Il Collegio può richiedere informazioni utili alla verifica della
fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei documenti
di budget. Il Collegio redige inoltre proprie relazioni sul bilancio pluriennale
di previsione e sul bilancio economico preventivo; tali relazioni sono trasmesse
alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei
documenti ai quali si riferiscono;
b) svolge i compiti previsti nellambito del
controllo periodico e della revisione del budget di cui al precedente art. 17.
3. Il Collegio dei revisori può formulare
osservazioni e proposte al Direttore generale affinché adotti tutti quei
provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire
ulteriori squilibri ed esprime pareri su specifici quesiti, rientranti nei
propri compiti, sottoposti allo stesso dal Direttore generale.
Art. 44Esame e valutazione del bilancio di esercizio. 1. Il Collegio dei revisori formula al Direttore
generale un parere preventivo sul progetto di bilancio di esercizio, nel quale
esprime le proprie valutazioni e proposte con riguardo alla redazione del
bilancio stesso.
2. Il Collegio dei revisori, con riferimento al
bilancio di esercizio, deve esaminare e valutare in apposita relazione:
a) landamento della gestione nel suo complesso
ed i risultati conseguiti nellesercizio, anche in rapporto al grado di
realizzazione del budget;
b) laffidabilità, la compiutezza e la
correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del
bilancio e le risultanze delle scritture contabili;
c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti
del bilancio di esercizio ai principi e alle norme di cui ai precedenti articoli
28, 29 e 30.
Art. 45Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori. 1. I Revisori possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
2. Il Collegio dei revisori può chiedere notizie
al Direttore generale sullandamento delle operazioni e su determinati atti di
gestione.
3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere
sottoposti al Collegio dei revisori per lespressione di pareri e per la
redazione delle relazioni previste dalla presente legge devono essere trasmessi
formalmente dal Direttore generale al Collegio stesso con congruo anticipo, onde
consentire lespletamento dei compiti del Collegio stesso.
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul
libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.
5. Qualora, nellambito dellespletamento delle
proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio dei revisori venga a
conoscenza dellesistenza di gravi irregolarità nella gestione, ha lobbligo di
darne immediata comunicazione al Direttore generale e alla Giunta regionale.
6. La U.S.L. pone a disposizione del Collegio dei
revisori un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle
funzioni svolte dal Collegio stesso.
TITOLO 8Norme transitorie e finali
Art. 46Regime transitorio. 1. Fino al 31 dicembre 1997 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Localì e sue modificazioni. Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per lesercizio 1997. Entro il suddetto termine i Direttori generali devono porre in essere tutti gli adempimenti necessari per lattivazione del nuovo sistema contabile. In caso di inadempienza, la Regione provvede a comminare le sanzioni di cui allart. 2, comma 2, del d.m. sanità del 25 febbraio 1997. La Regione provvede alla predisposizione dello schema di bilancio ex art. 16, comma 2, della legge regionale n. 38 del 1994 ed emana indirizzi alle ASL e alle Aziende ospedaliere entro il 30 settembre 1997. ((13) ) 2. Per lanno 1995 i valori di riferimento per il ricorso alle forme di indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono rispettivamente individuati: a) nellammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita alla USL; b) nellammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro. 3. Il Collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione della contabilità` finanziaria: a) vigila sulla regolarità contabile della gestione finanziaria mediante verifiche periodiche delle scritture contabili, nonchè degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali; b) redige una relazione sui documenti di bilancio; c) redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze contabili. 4. Le relazioni di cui ai punti sub b) e c) del precedente comma 3 devono essere trasmesse alla Giunta regionale unitamente agli atti ai quali si riferiscono. 5. Ai sensi del comma 1 dellart. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il fondo di cassa e i rapporti di credito e debito facenti capo alle USL poste in liquidazione confluiscono dal 1° gennaio 1995 in apposite gestioni a stralcio, la cui responsabilità è affidata al Direttore generale, in qualità di Commissario liquidatore, della USL di nuova costituzione nel cui ambito territoriale è confluita la maggioranza degli assistiti della USL posta in liquidazione. In nessun caso i crediti e i debiti risalenti alle gestioni delle USL poste in liquidazione possono gravare sulle USL di nuova costituzione. ((14) ) 6. Nel caso che le nuove USL ricomprendano una parte minore degli ambiti territoriali della USL posta in liquidazione e qualora ivi insistano strutture edilizie con contratti di appalto di lavoro in corso di esecuzione, la nuova USL subentra nella prosecuzione dei medesimi contratti, acquisendo dalla USL posta in liquidazione i relativi crediti e fondi di cassa. 7. LIstituto di credito titolare del servizio di tesoreria nella USL che presenta, tra quelle poste in liquidazione e ricomprese negli ambiti territoriali della nuova USL, la più elevata consistenza di assistiti assicura, per il solo anno 1995, il servizio di tesoreria della nuova USL, con le medesime condizioni contrattuali, salvo il diritto di recesso. Gli altri contratti di tesoreria decadono dal 1° gennaio 1995.
(13) Comma così sostituito dalla l.r. 16/97, art. 20, comma 3.(14) Comma così sostituito dalla l.r. 19/95, art. 1.
Art. 47Adempimenti iniziali del Direttore generale. 1. Entro trenta giorni dalla data del suo
insediamento, il Direttore generale:
a) avvia le rilevazioni inventTimes New Romani
per la composizione dellinventario generale del patrimonio;
b) adotta i documenti di bilancio previsti dalla
legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 e successive
modificazioni.
2. Nel periodo dedicato allelaborazione dei
documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il Direttore
generale è autorizzato ad eseguire spese in ragione, per ciascun mese di
gestione provvisoria, di un dodicesimo dellimporto complessivo dei
trasferimenti stabiliti dalla Giunta regionale per lanno 1995 in favore della
U.S.L.. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere effettuate solo
in casi di comprovata necessità ed urgenza, qualora il loro rinvio costituisca
grave pregiudizio per lespletamento delle normali attività della U.S.L..
3. Entro sessanta giorni dalla data del suo
insediamento, il Direttore generale adotta, con deliberazione, il progetto per
la realizzazione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di
controllo della U.S.L.. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione
degli operatori coinvolti delle azioni da compiere, delle risorse a disposizione
e dei tempi previsti per il conseguimento dellobiettivo. Il progetto è
trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale ed al Collegio dei revisori.
Art. 48Introduzione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di
controllo. 1. In fase di prima applicazione della presente
legge, il Direttore generale deve comunicare alla Giunta regionale, con
relazioni semestrali la progressiva realizzazione del progetto per il nuovo
assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo. Nel 1995 tali
relazioni devono essere inoltrate entro il 30 luglio ed entro il 31 dicembre.
Successivamente e fino al compimento del progetto, le relazioni semestrali sulla
progressiva realizzazione sono inviate unitamente a quelle sullo stato di
avanzamento del budget relative al secondo e allultimo trimestre.
2. Le relazioni semestrali sulla progressiva
realizzazione del progetto sono accompagnate dalle osservazioni del Collegio dei
revisori.
TITOLO 9Del patrimonio - classificazione dei beni e scritture patrimoniali
Art. 49Classificazione dei beni. 1. I beni appartenenti alle U.S.L. e alle Aziende
ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni
patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i
beni direttamente strumentali allesercizio delle funzioni istituzionali quali
definiti dallultimo comma dellarticolo 826 del codice civile.
3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni
destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e
comunque tutti i beni non ricompresi tra quelli indicati al precedente comma 2.
4. Il regime patrimoniale di cui ai precedenti
commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri
soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle U.S.L. e
delle Aziende.
5. I Direttori generali provvedono alla
classificazione dei beni in relazione alla effettiva destinazione degli stessi.
Art. 50Inventario. 1. Le attività e le passività relative alla
U.S.L. ed alle Aziende ospedaliere sono descritte in un apposito inventario.
2. Linventario deve essere redatto ogni anno e
si chiude con il bilancio consuntivo di esercizio.
3. Nellinventario devono essere contenuti tutti
i dati necessari allesatta identificazione dei beni e in particolare:
a) titolo di provenienza, dati catastali e
rendita imponibile, qualora trattasi di bene immobile;
b) valore iniziale e successive variazioni, ivi
compresa lindicazione della quota di ammortamento disposta;
c) eventuale redditività.
4. Le tipologie dei beni descritti negli
inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale
adottato sulla base dello schema interministeriale di cui allart. 5, comma 5,
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e
integrazioni.
5. I beni mobili non più idonei alluso loro
assegnato, per vetustà o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e
scaricati dal relativo inventario, previo accertamento tecnico-economico delle
condizioni che determinano tale stato.
6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede il
Direttore generale, che dispone altresì per la destinazione dei beni
interessati.
Art. 51Consegnatari dei beni. 1. I Direttori generali delle U.S.L. e delle
Aziende ospedaliere individuano i dipendenti cui debbono essere dati in consegna
i beni mobili.
2. Tali dipendenti hanno lobbligo di vigilanza
sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi inventari, del
libro giornale, delle note di variazione e dei buoni di carico e scarico.
Art. 52Destinazione duso dei beni indisponibili.(15) 1. I beni appartenenti al patrimonio
indisponibile possono essere destinati:
a) alluso diretto da parte delle Aziende
proprietarie;
b) ad un uso particolare, compatibilmente con la
natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.
2. Luso particolare dei beni indisponibili è
autorizzato dalla Giunta regionale e può essere attribuito ad organismi pubblici
o privati nei casi in cui, ai sensi dellart. 10 del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, si dia luogo alle
sperimentazioni gestionali previste dallart. 4, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
(15) Per quanto riguarda le procedure per l'alienazione della proprietà si veda
l'art. 3 della l.r. del 25 giugno 2013, n. 15.
Art. 53Destinazione duso dei beni disponibili.(16) 1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile
sono destinati alluso loro assegnato dal Direttore generale.
2. Lassegnazione può avvenire:
a) a titolo oneroso, mediante contratti di
locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici o privati, dietro corrispettivo
di un canone;
b) a titolo gratuito, mediante contratti di
comodato, a soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che perseguono
finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria,
socio-sanitaria e ospedaliera.
Art. 54Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile.(17) 1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale. 2. Per i fini di cui al precedente comma 1 il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito: a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione; b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa: alienazione a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico del Servizio sanitario regionale,o uso diverso da quello stabilito ai sensi del precedente art.52.(18) 3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata allalienazione a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del Servizio sanitario regionale, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi del successivo art. 56. (19)
(17) Per quanto riguarda le procedure per l'alienazione della proprietà si veda
l'art. 3 della l.r. del 25 giugno 2013, n. 15.(18) Lettera così integrata dalla l.r. 15/2013, art. 1, c.1, lett. a).(19) Comma così integrato dalla l.r. 15/2013, art. 1, c.1, lett. b). Vedi anche l’art. 3 della citata l.r. 15/2013 che disciplina l’alienazione della proprietà dell’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e dei beni mobili in esso contenuti
Art. 55Alienazione dei beni patrimoniali.(20) 1. Il Direttore generale provvede allalienazione dei beni
patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi successivi.
2. Lalienazione è effettuata, di norma, mediante
pubblico incanto ovvero, quando in relazione alle caratteristiche del bene è
individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione
privata.
3. Allaggiudicazione si provvede sulla base del
prezzo più alto rispetto a quello indicato nellavviso dasta ovvero nella
lettera di invito.
4. È ammesso il ricorso alla trattativa privata
nei seguenti casi:
a) quando il valore del bene non superi lire 200
milioni: tale importo è aggiornato annualmente dal Direttore generale in base
alle variazioni subite nellanno precedente dai numeri indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dallIstituto centrale
di statistica;
b) quando le aste o le licitazioni siano andate
deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che, ove si
sperimentassero, andrebbero deserte;
c) quando ricorrano circostanze eccezionali di
estrema urgenza, adeguatamente motivate;
d) quando la scelta del contraente sia
determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un
soggetto, pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse,
quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.
(20) Per quanto riguarda le procedure per l'alienazione della proprietà si veda
l'art. 3 della l.r. del 25 giugno 2013, n. 15.
Art. 55 bisAlienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali (21) 1. Il Direttore generale provvede al trasferimento a titolo gratuito ad altra
azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del
Servizio sanitario regionale dei beni patrimoniali disponibili, ovvero di quelli
resi disponibili con le procedure di cui all’articolo 54, nel rispetto dei
principi e delle procedure di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
4 maggio 2009, n. 42).
2. Il provvedimento del Direttore generale di cui al
comma 1 costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari
(21) Articolo inserito dalla l.r. 15/2013, art. 2. Vedi anche l’art. 3 della citata l.r. 15/2013 che disciplina l’alienazione della proprietà dell’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e dei beni mobili in esso contenuti
Art. 56Valori degli elementi del patrimonio iniziale. 1. La valorizzazione degli elementi compresi nel
patrimonio iniziale alla data del 1° gennaio 1995 avviene con riferimento ai
criteri di seguito indicati.
2. I beni immobili sono valutati secondo i
criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di Imposta comunale sugli
immobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali al costo storico di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano
anche i costi accessori.
3. I beni mobili sono valutati al costo storico
di acquisto o di produzione idoneamente e analiticamente comprovato.
4. I beni conservati in scorta sono valutati al
costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.
5. I diritti e i valori mobiliari, quando
rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo di acquisto o se
incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa alla quotazione
media dellultimo trimestre.
6. Le posizioni attive e passive corrispondenti a
posizioni di credito e di debito sono desunte e valorizzate in base alla
contabilità finanziata e ai dati del rendiconto generale annuale dellesercizio
1994.
7. Deve essere, inoltre, accertata la consistenza
di cassa con riferimento alla data del 1° gennaio 1995.
Art. 57Valutazione degli elementi patrimoniali per lavvio della contabilità
economico-patrimoniale. 1. Con riferimento alla data del 31 dicembre
1995, si deve procedere alla valorizzazione degli elementi patrimoniali per la
composizione dello stato patrimoniale iniziale e lavvio della contabilità
economico- patrimoniale.
2. Per gli elementi del patrimonio iniziale si
applicano i criteri di cui al precedente articolo 56 con le seguenti
integrazioni:
a) il valore dei beni immobili, degli impianti e
delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali allesercizio
delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener
conto del periodo intercorso tra la data originaria di acquisizione e la data
del 31 dicembre 1995. Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento
stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei, da calcolare
scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente, avendo
riguardo al normale periodo di deperimento e consumo. Qualora il periodo
intercorso tra la data di acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1995
risultasse maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento come definito
dallapplicazione del criterio accolto, il bene viene valorizzato per limporto
di lire una;
b) i beni del patrimonio privi di funzioni
strumentali devono essere valorizzati sulla scorta del presunto valore di
realizzo.
3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati
e rettificati in base alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 58Altri adempimenti della U.S.L.. 1. La U.S.L. è tenuta agli adempimenti di cui allarticolo 30 della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, nonché
allattuazione delle disposizioni emanate ai sensi dellarticolo 2, lettera h),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine allevidenziazione delle spese di
personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della
relativa informatizzazione.
Art. 59Attività contrattuale e amministrativa del patrimonio. 1. Fino allemanazione di una organica disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di amministrazione del patrimonio, si applicano le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti. 2. La lettera e) dellart. 65 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: e) per contratti di importo non superiore a 200 mila unità di conto europeo, IVA non considerata, con esclusione di artificiosi frazionamenti o ripetizioni di forniture, lavori e servizi.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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