Anno 1972
Numero 1
Data 13/01/1972
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note L'imposta sui canoni delle concessioni demaniali marittime è del 10% ex comma 5, art. 2, l.r. 4 agosto 1999, n. 25. Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, detta percentuale non si applica all'esercizio finanziario 1999. Pubblicata nel B.U.R. Puglia 15 gennaio 1972, n. 2.
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Legge Regionale 13 gennaio 1972, n. 1

Istituzione dei tributi propri della Regione.



TITOLO 1

Tributi propri





CAPO 1

Norme generali





Art. 1

(Istituzione)(1) 


La Regione Puglia istituisce i seguenti tributi propri:

a)    imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

b)   tassa sulle concessioni regionali;

c)    tassa di circolazione;

d)   tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche.



(1) Vedi anche le ll.rr. 32/2001 - art. 2 , 20/2002 - art. 39, 4/2003- art. 5 e 1/2004 - art. 5 in materia di addizionale regionale all’IRPEF; 32/99 - art. 4 e 7/2002 - art. 48 in materia di IRAP; 1/2004 - art. 36 in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili; 13/92 in materia di addizionale all’imposta sul gas metano; 9/94 in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione; 5/97 e 26/2001 in materia di tributo speciale per il deposito in discarica; la l.r. 27/98 - art. 53 in materia di tasse di concessione per l’esercizio venatorio.


Art. 2

Decorrenza  (2) 


I tributi di cui alle lettere a) c) e d) del precedente articolo sono dovuti dal 1° gennaio 1972.

La tassa sulle concessioni regionali è dovuta, per singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato che operano il passaggio alla Regione delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nellarticolo 117 della Costituzione.



(2) Vedi  l.r. 25/99 art. 5 e l.r. 9/2000 art. 52


CAPO 2

Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile  (3) 




(3) Ai sensi della l.r. 4 agosto 1999, n. 25  art. 2, l'ammontare dell'imposta sui canoni delle concessioni demaniali marittime è determinato nella misura del 10%. Tale misura, a norma del comma 6 dello stesso articolo, non si applica per l'esercizio finanziario 1999. 


Art. 3

(Oggetto, ammontare dellimposta, soggetto passivo)


Limposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni  per loccupazione e luso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia. 

Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Limposta grava il canone di concessione statale con laliquota del 5%.(•) 

Limposta è dovuta dal concessionario.



(•) A norma di quanto disposto dalla l.r. 12 aprile 2000, n. 9, art. 52 a decorre dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, disciplinata dal presente capo II, si applica alle concessioni statali del demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale e astratta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 dicembre 1993, n. 494. Vedi anche, il comma 2, dello stesso art. 52.


Art. 4

(Graduazione dellimposta)


Con successiva legge la Regione Puglia determinerà la misura dellimposta, graduata in base alle qualità, ubicazione, utilizzazione, destinazione e redditività del bene.




Art. 5

(Accertamento, liquidazione e riscossione dellimposta)


Limposta è dovuta contestualmente con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto della Regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del canone stesso.




Art. 6

(Versamenti)


Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite dintesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a)    nome del contribuente;

b)   destinazione e natura della concessione;

c)    ammontare del canone di concessione;

d)   data e importo del pagamento dellimposta;

e)    data, numero e importo del versamento dellimposta stessa.




Art. 7

(Esazione coattiva - prescrizione)


Per lesazione coattiva dellimposta generale sulle concessioni statali si applicano le disposizioni del T.U. per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Col decorso di 5 anni si prescrive tanto   lazione dellAmministrazione per riscuotere la imposta dovuta, quanto del contribuente per la restituzione dellindebito.

Col decorso di 3 anni dalleseguito pagamento della imposta si prescrive lazione dellAmministrazione per supplementi a causa di liquidazioni inesatte.




CAPO 3

Tassa sulle concessioni regionali





Art. 8

(Oggetto e ammontare della tassa)  (4) 


 Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nellesercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del T.U. 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

Lammontare della tassa regionale è determinato in misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale.

Latto amministrativo adottato da unaltra Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto alla tassa di cui al comma precedente, anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Puglia.



(4) Vedi le  ll.rr.  65/80 e 31/2001.  Vedi anche la l.r. 6/2005, art. 18


Art. 9

(Accertamento, liquidazione e riscossione)


Allaccertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Puglia, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni governative.

A tale scopo ogni atto e provvedimento regionale soggetto a tassa viene trasmesso in copia allufficio territorialmente competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.




Art. 10

(Efficacia dellatto)


Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa dovuta.  Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente agli stessi.




Art. 11

(Versamenti)


Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite dintesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere Regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a)    nome del contribuente;

b)   causale, data ed importo del pagamento;

c)    data, numero ed importo del relativo versamento.




CAPO 4

Tassa di circolazione  





Art. 12

(Oggetto della tassa)


La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, ed immatricolati nella circoscrizione della Regione Puglia, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel territorio della regione stessa.

Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.




Art. 13

(Soggetto passivo)


La tassa di circolazione è dovuta dal proprietario del veicolo o dellautoscafo.         

Nel caso di vendita con riserva di proprietà la tassa è dovuta dallacquirente.




Art. 14

(Rinnovazione dellimmatricolazione e cambiamento di residenza)


Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nellambito di altre regioni, la rinnovazione dellimmatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Puglia non dà luogo allapplicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla regione di provenienza.        Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti allobbligo del documento di circolazione appartenenti a persone fisiche o giuridiche, che già residenti o aventi sede nellambito di altre regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune situato nel territorio della Regione Puglia.




Art. 15

(Ammontare della tassa)


Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, lammontare della tassa regionale è commisurato al 25% della corrispondente tassa erariale.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso è determinato nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai sensi del penultimo comma dellarticolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è contestualmente ridotta del 50%.




Art. 16

(Graduazione della tassa)


La Regione Puglia potrà stabilire con successiva legge aumenti o riduzioni della tassa di circolazione in misura non eccedente il 5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche con particolare riguardo a quelle di lusso ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.




Art. 17

(Accertamento, liquidazione e riscossione)


La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per la riscossione della corrispondente tassa erariale ed è riscossa per conto della Regione dagli Uffici che provvedono alla riscossione della tassa statale.




Art. 18

(Versamenti)


Gli Uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo modalità stabilite dintesa con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti.




CAPO 5

Tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche.





Art. 19

(Oggetto della tassa)


La tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia, secondo le previsioni dellarticolo 192 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.




Art. 20

(Soggetto passivo)


La tassa regionale per loccupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta dal titolare della concessione di occupazione.

In caso di occupazione abusiva, la tassa è dovuta dalloccupante per tutta la durata delloccupazione stessa, salvo lapplicazione delle sanzioni previste nella presente legge.




Art. 21

(Occupazioni permanenti e temporanee)


Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore allanno, comportino o meno lesistenza di manufatti od impianti, sono permanenti;  tutte le altre sono temporanee.




Art. 22

(Tariffa)


Per le occupazioni permanenti la tassa è annua;  è commisurata alleffettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per lanalogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorni nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per lanalogo tributo provinciale.




Art. 23

(Graduazione della tassa)


Con successivo provvedimento legislativo la tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere graduata, entro i limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dellimportanza della località.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia saranno classificate in categorie, in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.




Art. 24

(Decorrenza della tassa - Sgravi)


Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del primo semestre dellanno solare, la tassa decorre dal primo giorno dellanno ed è dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo giorno del semestre medesimo ed è dovuta per metà.

In caso di cessazione totale o parziale delloccupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dellintera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale o parziale.




Art. 25

(Accertamento, liquidazione e riscossione)


Allaccertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per lanalogo tributo provinciale.

A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso in copia allufficio provinciale territorialmente competente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è riscossa mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Province allesattore; per quelle temporanee essa è riscossa direttamente dai tesorieri provinciali.

Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sulla efficacia della concessione gli effetti di cui allart. 10.




Art. 26

(Versamenti)


Per le occupazioni permanenti limporto della tassa deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalità stabilite per il versamento dellanalogo tributo provinciale.

Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato dai tesorieri provinciali secondo le modalità di cui allarticolo 6.

Tanto i ricevitori che i tesorieri provinciali devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti secondo le modalità di cui allarticolo 11.




TITOLO 2

RICORSI





Art. 27

(Azione giudiziaria)


Avverso laccertamento e la riscossione nonchè per il rimborso dei tributi previsti dalla presente legge, il contribuente può proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.

Qualora sia stato presentato ricorso in via amministrativa ai sensi del successivo articolo, lazione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa.




Art. 28

Ricorsi amministrativi.


Ferma restando lazione giudiziaria di cui al precedente articolo, avverso la notifica dellimposta regionale sulle concessioni statali, prevista dallarticolo cinque, può essere proposto ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale.

Lo stesso ricorso è pure proponibile avverso lapplicazione degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi dello Stato relative ai corrispondenti tributi comunali.

Il ricorso di cui ai precedenti commi può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse e deve essere presentato al Presidente della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione, o da quando linteressato abbia avuto comunque piena cognizione dellatto.

Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  In tal caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso.  Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.




Art. 29

(Istruzione dei ricorsi amministrativi)


I ricorsi presentati al Presidente della Giunta Regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato latto impugnato, i quali li restituiscono con tutti gli altri atti relativi e con le proprie deduzioni, secondo modalità stabilite dintesa con la Regione.

Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo, tali deduzioni sono notificate al ricorrente, il quale può entro i successivi dieci giorni, presentare le proprie controdeduzioni.

Si applica per tali controdeduzioni la disposizione di cui allultimo comma del precedente articolo.




Art. 30

(Decisioni amministrative)


Il Presidente della Giunta Regionale deve emettere decisioni motivate non oltre 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui allultimo comma del precedente articolo.  Decorso detto termine senza che la decisione sia stata emessa, il ricorso si intende accolto.

Le decisioni devono essere notificate integralmente al contribuente interessato, per messo comunale o provinciale.

Contro di esse può essere proposto nuovo ricorso al Presidente della Giunta Regionale, entro il termine di 90 giorni, quando le decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di un ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di recupero del documento, nellaltro caso.

Le decisioni di cui sopra sono inviate per lesecuzione allUfficio che ha emanato latto impugnato.




Art. 31

(Impugnazione delle decisioni amministrative)


Le decisioni del Presidente della Giunta Regionale, contro le quali non sia stato proposto ricorso per revocazione ai sensi del precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi allautorità giudiziaria entro il termine di cui al secondo comma dellarticolo 27.




TITOLO 3

VIOLAZIONI  (5) 






CAPO 1

Sanzioni pecuniarie





Art. 32

(Sanzioni relative allimposta sulle concessioni statali)


 Per il mancato pagamento dellimposta regionale sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad un massimo di sei volte limposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a L. 250.

In caso di mancato pagamento dellimposta nei termini stabiliti, si applica in luogo della pena di cui sopra, una sopratassa del 10% della imposta dovuta, purchè questa sia corrisposta non oltre trenta giorni dalla scadenza.




Art. 33

(Sanzioni relative alle tasse sulle concessioni regionali)  (6) 


Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la soprattassa prevista dallart. 10, primo ed ultimo comma, del testo unico in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.



(6) Vedi la  l.r. 65/80art. 6 e  la l.r. 25/2003art. 8


Art. 34

(Sanzioni relative alla tassa di circolazione)


Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato n. 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5.2.1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente e il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.




Art. 35

(Sanzioni relative alla tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche)


Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale per loccupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la sopratassa e lammenda previste dagli artt. 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed aggiunte.




CAPO 2

Accertamento delle violazioni





Art. 36

(Competenze e processo verbale)


Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate dai funzionari degli uffici preposti allapplicazione dei relativi tributi.

         

Delle infrazioni accertate copia del processo verbale deve essere trasmessa al Presidente della Giunta Regionale.




CAPO 3

Definizioni delle violazioni





Art. 37

(Applicazione della pena pecuniaria - definizione in via breve)


Per le infrazioni delle norme relative ai tributi regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare allatto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre lammontare del tributo.

Il pagamento estingue lobbligazione relativa alla pena pecuniaria.

In tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo verbale di accertamento dellinfrazione salvo il disposto dellart. 40 ultimo comma.




Art. 38

(Determinazione dellammenda - Notifica - Oblazione)


Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via breve a norma dellarticolo precedente, il Presidente della Giunta Regionale dispone la notificazione al trasgressore, del verbale di cui allart. 36 con invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina lammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato lesistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore.

Il provvedimento viene notificato a questultimo e costituisce il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.

È fatta salva lazione giudiziaria da proporsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

Per la definizione amministrativa dellammenda prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nellart. 296 del T.U. 14.9.1931, n. 1175.

La misura delloblazione entro i limiti del minimo e del massimo dellammenda è determinata discrezionalmente dal Presidente della Giunta Regionale.




CAPO 4

Riscossione, versamento e ripartizione delle sanzioni





Art. 39

(Riscossione delle sanzioni)


Le sanzioni per le violazioni delle norme relative allimposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli stessi uffici cui è demandata, ai sensi dellart. 5, la riscossione dellimposta medesima.

Le sanzioni per le violazioni delle norme relative agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano i corrispondenti tributi erariali e comunali.

Ai fini di cui ai predetti comma, i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta Regionale sono trasmessi in copia agli uffici suddetti.




Art. 40

(Versamento del provento delle sanzioni)


Gli uffici che effettuano la riscossione dei proventi delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi previsti nella presente legge, provvedono secondo modalità stabilite dintesa con la Regione ai versamenti degli importi relativi, al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:

a)    generalità del trasgressore;

b)   data e numero del verbale di accertamento;

c)    natura della violazione;

d)   estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza di condanna passata in giudicato;

e)    specie e importo della sanzione inflitta;

f)    data e numero della bolletta dellintroito emessa;

g)   data, numero e importo dei versamenti eseguiti.

Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi di applicazione delle sopratasse e di definizione delle violazioni in via breve.

         

Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende si detraggono, prima del versamento di cui al primo comma, le spese inerenti alla riscossione nella misura fissata del 10%.




Art. 41

(Ripartizione dei proventi)


Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti limposta sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7.2.1951, n. 168, intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dellErario, la quota del 60% dei proventi.

         

Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per loccupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia si applicano le norme dellart. 110 del T.U. 3.3.1934, n. 383.




TITOLO 4

Norme finali e transitorie





Art. 42

(Prima applicazione dellimposta sulle concessioni statali)


In sede di prima applicazione dellimposta sulle concessioni statali qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, limposta è dovuta in misura proporzionale alla durata media della concessione.




Art. 43

(Prima applicazione della tassa regionale di circolazione)


Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.




Art. 44

(Dichiarazione di urgenza)


La presente legge regionale, stante limminente scadenza dei termini previsti, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Puglia.




Art. 45

(Osservanza)


La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.