Anno 1995
Numero 27
Data 26/04/1995
Abrogato No
Materia Demanio e Patrimonio;
Note Pubblicata nel B.U.R, Puglia n. 52 del 16 maggio 1995
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Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 27

Disciplina del demanio e del patrimonio regionale.



TITOLO 1

(1) 




(1) Nel B.U. R.Puglia non è riportata la dizione «Titolo I».


Art. 1

Finalità.


1. La presente legge, nellambito dei principi e delle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n. 281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, lesercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni.

 

2. La presente legge intende inoltre:

a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;

b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente.




TITOLO 2

Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale(2) 




(2) Vedi anche gli artt. 27e 28  della l.r. 9/2000.


CAPO 1

Tipologia dei beni





Art. 2

Beni del demanio.


 1. Il demanio regionale è costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dallart. 822, comma 2, del Codice civile.

 2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dellart. 11 della legge n. 281 del 1970. 




Art. 3

Beni del patrimonio.


1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.

 2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

 3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dallart. 826 del Codice civile.

 4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale. 




CAPO 2

Classificazione dei beni





Art. 4

Classificazione e destinazione dei beni.


1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

 2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati allesercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche.

 3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dellinventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, allatto della loro acquisizione.

 4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.  




TITOLO 3

Attività regionali in materia di valorizzazione, gestione e amministrazione dei beni





CAPO 1

Norme generali





Art. 5

Attività regionali.


1. Le attività regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di proprietà regionale si distinguono in:

a)    acquisizione dei beni;

b)   catalogazione e inventariazione dei beni;

c)    uso e valorizzazione dei beni;

d)   valorizzazione dei beni;

e)    conservazione e realizzazione dei beni;

f)    alienazione dei beni.





TITOLO 4

Acquisizione dei beni(3) 




(3) Vedi anche la l.r. 20/2002, art. 35


CAPO 1

Beni regionali





Art. 6

Beni regionali.


1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:

a)    trasferimento ex lege;

b)   acquisto;

c)    costruzione;

d)   atto di liberalità;

e)    permuta.





CAPO 2

Acquisizione dei beni





Art. 7

Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege.


1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.




Art. 8

Acquisizione dei beni a seguito di acquisto.(4) 


1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquistati dalla Regione e destinati alle attività di carattere istituzionale o per servizi regionali.

2. Allacquisto dei beni provvede la Giunta regionale:

a)    per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;

b)   per i beni immobili, a seguito di pubblico bando.

3. Allacquisto dei beni immobili la Giunta regionale può provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione alluso cui limmobile è destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.



(4) Vedi anche la l.r. 1/2004, art. 6


Art. 9

Acquisizione di beni a seguito di costruzione.


1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità.

 2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

 3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti. 




Art. 10

Acquisizione dei beni per atti di liberalità.


1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità.

2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

 3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti.




Art. 11

Acquisizione dei beni per permuta.


1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.

 2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.

3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all’articolo 28. (5) 

 5. La permuta di beni immobili non è consentita se leventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale.




(5) Comma così sostituito dalla l.r. 45/2012, art. 30, c.1, lett. a).


TITOLO 5

Catalogazione e inventariazione dei beni





CAPO 1

Norme generali





Art. 12

Norme generali.


 

1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.  




CAPO 2

Catalogazione dei beni





Art. 13

Catalogo dei beni immobili demaniali.


1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nellelenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

a)    descrizione e caratteristiche del bene;

b)   titolo di provenienza;

c)    estensione, ubicazione e altri dati catastali;

d)   tipo di amministrazione o ente preposto;

e)    utilizzazione e relativo titolo;

f)    valore;

g)   annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.




Art. 14

Catalogo dei beni immobili patrimoniali.


1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nellelenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:

a)    descrizione e caratteristiche del bene;

b)   appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;

c)    titolo di provenienza;

d)   estensione, ubicazione e altri dati catastali;

e)    tipo di amministrazione o ente preposto;

f)    concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;

g)   uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;

h)   valore.

Capo III

Inventariazione dei beni mobili




CAPO 3

Inventariazione dei beni





Art. 15

Inventari dei beni mobili.(6) 


1. Gli inventari dei beni mobili ricadono nella competenza del Settore provveditorato e economato, e sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:

-        categoria A: arredi;

-        categoria B: macchine e attrezzature;

-        categoria C: libri e riviste;

-        categoria D: opere darte;

-        categoria E: altri beni.

 2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.



(6) Articolo già integrato dalla l.r. 37/2006, art. 1 è stato così modificato dalla l.r. 10/2007, art. 37


Art. 16

Valutazione dei beni.


 

1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni. 




TITOLO 6

Uso e amministrazione dei beni





CAPO 1

Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale (7) 




(7) Vedi anche la l.r. 17/2006


Art. 17

Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile.


1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:

- che sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;

- che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.

 2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.

 3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.

 4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, latto di concessione viene rilasciato con decreto dellAssessore agli affari generali.

 5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca latto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito lordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.

 




Art. 18

Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile.


1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso pubblico.

 2. La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali.

  3. Latto di locazione è deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione.




Art. 19

Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti.


1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio regionale.





CAPO 2

Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale





Art. 20

Norme generali.


1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nellosservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.




Art. 21

Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale.


1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per lesercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.

 2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.





Art. 21 bis

Spese istruttorie(8) 


1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità stabilite da regolamento.

(8) Articolo inserito dalla l.r. 19/2010, art. 50, c. 1, lett. e)


CAPO 3

Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse





Art. 22

Norme generali.


1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:

     a)    direttamente, a mezzo dellAssessorato competente in materia;

     b)   in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.

         





TITOLO 7

Valorizzazione dei beni





Art. 23

Valorizzazione dei beni.


1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare.





TITOLO 8

Alienazione dei beni(9) 




(9) Vedi anche la l. r. 20/99 così come modificata dalle ll.rr. 14/2001, 4/2003, 1/2005 e 22/2006


CAPO 1

Norme generali





Art. 24

Norme generali.


1.  I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.

 2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico.

 3. Lalienazione avviene a titolo oneroso ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge. 




CAPO 2

Norme sul patrimonio agricolo-forestale





Art. 25

Norme sul patrimonio agricolo-forestale.


1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. Lalienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge. 




CAPO 3

Alienazione di beni immobili





Art. 26

Alienazione del patrimonio regionale.


1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzata nel settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n. 386.




Art. 27

Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica.


1. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base dasta il prezzo di stima.

2. Lasta viene presieduta dallAssessore al demanio e patrimonio o da un suo delegato.

3. Qualora lasta vada deserta per due volte, la Giunta regionale può deliberare di procedere allalienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo dasta per non più di un decimo.(10) 



(10) Vedi anche la l.r. 29/2003, art. 4


Art. 28

Prezzo di stima e Commissioni tecniche.


1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:

a) dal Servizio regionale competente per i beni di valore non superiore a euro 500 mila;

b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata

esperienza in materia estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore superiore a euro 500 mila. Restano ferme le disposizioni previste dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e dell’Opera nazionale per i combattenti. (11) 

2. Qualora enti territoriali (comuni, province e loro consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituiti nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima, determinato con le modalità di cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene. (12) 

3. Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.



(11) Comma così sostituito dalla l.r. 45/2012, art. 30, c.1, lett. b).
(12) Comma così sostituito dalla l.r. 45/2012, art. 30, c.1, lett. c).


Art. 29

Svolgimento della gara e aggiudicazione.


1. Per lo svolgimento della gara e laggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

2. Laggiudicazione è definitiva e il verbale dasta ha gli effetti del contratto di vendita, salva lapprovazione della Giunta regionale. 




Art. 30

Destinazione dei proventi dellalienazione.(13) 


1. È istituito il Fondo speciale dei proventi dellalienazione dei beni immobili.

2. Il Consiglio regionale delibera lutilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:

a) realizzazione delle sedi regionali;

b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;

c) attuazione dei programmi comunitari 



(13) Vedi anche l’art. 6 della l.r. 29/2003


CAPO 4

Alienazione di beni mobili





Art. 31

Alienazione di beni mobili.


1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purché dichiarati fuori uso dal competente Servizio economato e cassa.

 2. Lalienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.

 3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.

 4. Lalienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano lattività del Settore economato e provveditorato dellAssessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.  




TITOLO 9

Disposizioni finali e transitorie





Art. 32

Pareri.


1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.




Art. 33

Programma di alienazione.


1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l’alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione. (14) 

1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l’elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del Settore demanio e patrimonio di ricognizione dei beni. (15) 

1 ter. Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi istituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell’articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86. 

 2. In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

1)   compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;

2)   palestra ex G.I., Via Napoli, 264, Bari.

 2bis. Il bene palestra ex G.I., sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedemte articolo 27. (22) 

2ter. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIIP, sito in Foggia alla via Caggese, a:

a)    concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di superficie per la durata di anni 99 allUniversità degli Studi di Bari per lespletamento delle relative attività didattiche e amministrative;

b)   utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinazione duso prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la realizzazione della sede degli uffici regionali e per terziario direzionale.(16) 

2quater. L’università degli Studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito dellemanazione del decreto ministeriale costitutivo, subentra allUniversità agli Studi di Bari nel diritto di superficie.

 2quinques. In caso di modifica di destinazione duso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. a) ritorna nellimmediata proprietà del legittimo proprietario. 

  2sexies. Al trasferimento del compendio immobiliare provvede lAssessorato regionale agli Affari generali in relazione alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dellex IRIIP, al fine di evitare pregiudizio alla relativa attività istituzionale. (13)

2-septies. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dellex Istituto regionale dincremento ippico pugliese (I.R.I.I.P.) sono fronteggiati con lintero importo dei proventi rivenienti dallalienazione del complesso ex SICEM in Foggia.(17) 

02 septies1 Per l’intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costituivano parte essenziale dell’Accordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze logistiche di ciascuno. (23) 

2 septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all’Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti. (18) 

2 octies (19) In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) e h) (24)   e per la durata di anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2 quinquies:

a)      al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale “N. Tommaseo” in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali;(25) 

b)      alla Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della provincia romana dei chierici regolari somaschi l’immobile colonia collinare ex G.I. “A. Motolese” in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;

c)      all’Università degli studi di Lecce l’immobile ex INAPLI alla via Birago e l’immobile ex Collegio Fiorini in Lecce, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;

d)     alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche; (26) 

e)      al Comune Sannicola (Le) la colonia “L. Staiano” per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata nell’anno in favore di giovani e anziani.

f)       all’Università degli Studi di Foggia la Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiori agli studenti. (27) 

g)      al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali. (28) 

h)    all’Università degli studi di Foggia la “Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia” da utilizzare per attività istituzionali e didattiche. (29) 

2 nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dei beni elencati nel comma 2- octies provvedono i rispettivi concessionari. (20) 

2 decies      I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la finalità definita al comma 2 octies. .(21) 

ALLEGATO A

Elenco patrimonio immobiliare alienabile ai sensi dellarticolo 33

Omissis




(14) Comma così sostituito dalla l.r. 4/2003, art. 21
(15) Comma inserito dalla l.r. 4/2003, art. 21
(16) Comma aggiunto dalla l.r. 6/98, art. 1.
(17) Comma aggiunto dalla l.r. 6/98, art. 1. come modificato dall'art. 17, l.r,. 28/2000 e successivamente così modificato dalla l.r. 10/2009, art. 40
(18) Comma aggiunto dalla l.r. 42/2008, art. 12
(19) Comma aggiunto dalla l.r.  10/2007, art. 38  e successivamente così modificato e integrato dalla l.r.  25/2007, art. 29 e dalla l.r. 10/2009, art. 41
(20) Comma aggiunto dalla l.r.  10/2007, art. 38, integrato dalla l.r. 25/2007, art. 29 , sostituito dalla l.r. 10/2009, art. 41, nuovamente sostituito dalla l.r. 25/2009, art. 1, c. 1, lett. b) , modificato dalla l.r. 5/2010, art. 6, c. 1, lett. c). è stato da ultimo così sostituito dalla l.r. 19/2010, art. 50, c. 1, lett. d)
(21) Comma aggiunto dalla l.r.  10/2007, art. 38
(22) Comma aggiunto dalla l.r. 35/95, art. 1.
(23) Comma inserito dalla l.r. 10/2009, art. 40. Il comma 2 del medesimo art. 40 così dispone : “2. Le norme in contrasto con il comma 02 septies 1 della l.r. 27/1995, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, sono abrogate.
(24) Alinea già modificata dalla l.r. 5/2010, art. 6, c. 1, lett. a) è stata successivamente così integrata dalla l.r. 19/2010, art. 50, c. 1, lett. b)
(25) Lettera così sostituita dalla l.r. 19/2010, art. 50, c. 1, lett. a)
(26) Lettera così sostituitadalla l.r. 45/2012, art. 30, c.1, lett. d).
(27) Lettera così sostituita dalla l.r. 25/2009, art. 1, c.1, lett. a)
(28) Lettera aggiunta  dalla l.r. 5/2010, art. 6, c. 1, lett. b)
(29) Lettera aggiunta dalla l.r. 19/2010, art. 50, c. 1, lett. c)