Anno 1980
Numero 56
Data 31/05/1980
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 44, suppl. ord. del 26 giugno 1980
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Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 56

Tutela ed uso del territorio.(1) 


(1) Vedi  il Regolamento reg. 16/2006 riportato nel volume II. Vedi anche la l.r. 17/2007


TITOLO 1

Norme generali 





Art. 1

  Norme generali   (2) 

 


La legge sulla tutela ed uso del territorio della Regione Puglia individua e disciplina, in riferimento ai livelli di governo del territorio, gli strumenti della pianificazione urbanistica, le forme del controllo sostitutivo, nonchè lesercizio delle relative funzioni amministrative.



(2) Vedi l’art. 6, comma 2, lett. g), della l.r. 18/2000 ;  la l.r. 20/2001 e la l.r. 17/2006. Vedi anche la l.r. 4/2003, art. 11


Art. 2

Soggetti della Pianificazione.


Sino alla istituzione dellente intermedio, i soggetti della pianificazione sono:

a)       la Regione;

b)      i Comuni, singoli o associati.




Art. 3

Strumenti della Pianificazione territoriale.


Gli strumenti della pianificazione sono:

a)       il piano urbanistico territoriale regionale e sue articolazioni;

b)      il piano regolatore generale comunale e/o intercomunale.




TITOLO 2

Strumenti urbanistici 





CAPO 1





Sezione 1

Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) 





Art. 4

Contenuti del P.U.T.


Il P.U.T. della Regione:

a) recepisce gli indirizzi economici e sociali della programmazione nazionale e regionale ed indica il modo e le procedure per la loro coordinata realizzazione sul territorio regionale;

b) individua le zone da destinare alla allocazione dei servizi pubblici di interesse nazionale e regionale;

c) indica le aree e/o gli ambienti da sottoporre a specifica disciplina di tutela e, al riguardo, può anche disporre, in particolari casi, prescrizioni immediatamente operative;

d) stabilisce, articolandoli per ambiti territoriali omogenei, i principali parametri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici di livello inferiore. 




Art. 5

Elaborati del P.U.T.


Il P.U.T. è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione generale che contiene:

a) la ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico e sociale del territorio regionale;

b) la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del Piano e dei criteri e metodi seguiti per la loro individuazione;

c) la specificazione degli strumenti esecutivi ed attuativi;

2) grafici e cartografie esplicativi e visualizzanti i contenuti della relazione, eseguiti nella scala adeguata;

3) eventuali prescrizioni normative, con particolare riferimento a quelle parametriche. 




Art. 6

Formazione ed approvazione del P.U.T.  (3) 


La Giunta regionale, su iniziativa dellAssessore allurbanistica, adotta lo schema del P.U.T. e lo trasmette al Consiglio regionale per la verifica della coerenza dei suoi contenuti agli indirizzi economici e sociali della programmazione, nazionale e regionale, nonché ai provvedimenti legislativi ed amministrativi nazionali e regionali in vigore.

Lo schema, adeguato sulla base delle indicazioni del Consiglio regionale, viene adottato dalla Giunta regionale quale proposta del P.U.T. che viene depositata in luogo accessibile al pubblico, nonché presso gli uffici dellAssessorato regionale allurbanistica; di tale deposito viene data notizia con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sui quotidiani di maggiore diffusione della Regione. Copia della proposta inoltre viene inviata agli enti locali per la pubblicazione allAlbo Pretorio.

Entro sessanta [60] giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione chiunque può far pervenire alla Giunta regionale, nel pubblico interesse, le proprie motivate osservazioni . (4) 

Nel medesimo periodo, la Giunta regionale promuove specifiche consultazioni con gli enti locali e altri soggetti che istituzionalmente svolgono attività che comporta disciplina o modificazione del territorio, nonché apposite conferenze per ambiti territoriali.

Entro i successivi sessanta [60] giorni, la Giunta regionale esamina la osservazioni prodotte, controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio regionale . (5) 

Il Consiglio regionale, sentito il parere obbligatorio del Comitato urbanistico regionale (C.U.R.), approva il P.U.T.

La delibera di approvazione viene pubblicata, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I contenuti del P.U.T. e/o delle sue eventuali varianti parziali hanno validità fino alla data di entrata in vigore di un successivo nuovo P.U.T.

Lattuazione del P.U.T. viene verificata ogni due anni dallAssessore allurbanistica che trasmette al Consiglio regionale motivata relazione in ordine allo stato del Piano ed alle proposte di eventuali varianti.

Il P.U.T. viene variato con lo stesso procedimento previsto dal presente articolo. 



(3) Vedi la Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 con la quale è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio.
(4)  Il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è prorogato a duecentoquaranta giorni dal primo comma dall'art. 1, l.r. 5 aprile 1995, n. 16
(5) Il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è prorogato a centottanta giorni dal primo comma dall'art. 1, l.r. 5 aprile 1995, n. 16


Art. 7

Effetti del P.U.T.


Il P.U.T. costituisce quadro di riferimento per la Pianificazione generale e/o di settore del territorio regionale, ad ogni scala.

Le prescrizioni concernenti le zone sottoposte dal Piano a tutela producono effetti integrativi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Le prescrizioni e previsioni del P.U.T. devono essere recepite, da parte dei Comuni, nellambito degli strumenti urbanistici vigenti, entro il termine di un anno dallapprovazione del P.U.T. stesso. Trascorso inutilmente tale termine, tali prescrizioni hanno efficacia nei modi alluopo fissati dallo stesso P.U.T.

Qualora necessario, il P.U.T. potrà prevedere quali indicazioni del Piano dovranno essere rese vincolanti per mezzo di apposite leggi. 




Sezione 2

Piano Urbanistico Territoriale Tematico ( PUTT)





Art. 8

Contenuti, elaborati, formazione e approvazione del P.U.T.T.


Fino allentrata in vigore del primo P.U.T. la Regione può individuare ed organizzare il territorio mediante P.U.T. per temi (P.U.T.T.), in funzione degli interessi regionali singolarmente considerati.

Successivamente il P.U.T. può essere variato anche mediante ladozione di P.U.T.T. per specifici temi.

Il P.U.T.T. ha lo stesso contenuto, segue lo stesso procedimento di formazione ed approvazione ed ha gli stessi effetti del P.U.T.  




Sezione 3

Piano Urbanistico Intermedio( PUI)





Art. 9

Contenuti del P.U.I.


Il Piano urbanistico intermedio rappresenta a scala sub-regionale il quadro di specificazione delle Pianificazioni territoriali e per temi o settoriali (P.U.T. e P.U.T.T.). 




Art. 10

Elaborati del P.U.I.


Il P.U.I. è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa degli obiettivi, delle scelte operate, dei criteri seguiti nella Pianificazione, e della loro coerenza con le Pianificazioni a maggiore o minore livello, generali e/o di settore;

2) grafici e cartografie in numero e scala adeguata ad illustrare lo stato fisico del territorio, le Pianificazioni in atto e le finalità del Piano;

3) norme di attuazione. 




Art. 11

Formazione ed approvazione del P.U.I.


Fino allistituzione dellente intermedio, alla formazione, adozione ed approvazione del P.U.I. provvede la Regione secondo le procedure fissate dallart. 6 della presente legge. 




Art. 12

Effetti del P.U.I.


Il P.U.I. ha gli stessi effetti del P.U.T. 




CAPO 2


PIANIFICAZIONE COMUNALE


Sezione 1

Piano regolatore





Art. 13


Due o più comuni contermini, costituiti in consorzio volontario ai sensi della legge comunale e provinciale, oppure compresi in consorzi obbligatori ai sensi della legislazione vigente, possono adottare il Piano regolatore intercomunale, sostitutivo a tutti gli effetti dei Piani regolatori generali.

Il Piano regolatore intercomunale può anche essere riferito a parti di ciascun territorio comunale; in tal caso le parti restanti sono disciplinate dai rispettivi P.R.G. comunali.

Il Piano regolatore intercomunale costituisce, per le parti interessate, variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente e quadro di riferimento per i servizi e le infrastrutture a scala sovracomunale.

Ai fini della formazione, dellapprovazione e degli effetti di tale Piano, si applicano le norme relative al P.R.G. comunale (artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge), intendendosi i singoli comuni sostituiti dal Consorzio.

La Regione promuove la formazione dei Piani intercomunali allinterno degli ambiti territoriali definiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e relativa legge regionale di attuazione, assumendo a proprio carico gli oneri di progettazione nei modi fissati dalla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 e successive modificazioni. 




Art. 14

Piano regolatore generale comunale: contenuti.


Il Piano regolatore generale comunale organizza e disciplina lintero territorio comunale.

Il Piano:

1) prevede le esigenze dei settori produttivi, del settore abitativo e di quello infrastrutturale a scala urbana;

2) individua e regolamenta le aree destinate a soddisfare le esigenze di ciascun settore;

3) individua e sottopone a norme specifiche, nellambito delle zone produttive primarie, i suoli utilizzati o da utilizzare per colture specializzate e/o irrigue;

4) recepisce, quali indicazioni vincolanti ai sensi dellart. 4 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, le previsioni contenute nei Piani agricoli di zona approvati a norma della legislazione regionale vigente;

5) prescrive norme per la difesa del suolo, per la tutela di ambienti e/o di edifici di valore storico-artistico;

6) perimetra e sottopone a norme specifiche le parti urbanizzate del territorio;

7) delimita le aree riservate ad edifici o impianti pubblici e/o di uso pubblico ed individua gli edifici, gli impianti e le aree sottoposte a vincoli di interesse pubblico;

8) perimetra le zone nelle quali operare, per le condizioni di degrado, il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente ed individua gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree da sottoporre a Piani di recupero;

9) prevede le norme del regolamento edilizio. 




Art. 15

Piano regolatore generale comunale: elaborati.


 Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:

1)      Relazione generale che contiene:

a)      la ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico-sociale del territorio comunale;

b)      la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del P.R.G. e dei criteri e metodi seguiti per la loro individuazione; la motivazione circa la coerenza con i piani territoriali;

c)      la specificazione degli strumenti esecutivi e delle metodologie di realizzazione del piano.

2)      Grafici e cartografie esplicativi e visualizzanti i contenuti della relazione eseguiti nelle seguenti scale:

a)      planimetria in scala 1:25000 contenente la individuazione delle interrelazioni con i piani dei Comuni contermini ed i piani territoriali;

b)      planimetria in scala 1: 10000 contenente la rappresentazione dello stato di fatto di tutto il territorio comunale e le previsioni del P.R.G.;

c)      planimetria in scala 1:5000 contenente la rappresentazione dello stato di fatto e le previsioni del P.R.G. per le parti del territorio urbanizzate e da urbanizzare, destinate al settore infrastrutturale, al settore abitativo ed ai settori produttivi, compreso quello primario per le parti maggiormente significative;

d)     tavole a specificazione delle planimetrie in scala 1:5000, contenenti indicazioni particolareggiate sulla reale situazione dei luoghi e sulle prescrizioni di P.R.G. da osservare nella formazione degli strumenti esecutivi;

e)      eventuali tavole (sostitutive della strumentazione esecutiva) in scala 1:2000 e/o 1:1000, contenenti le prescrizioni di dettaglio del P.R.G. da osservare nel rilascio delle concessioni;

f)       tavole esplicative di specifici aspetti del P.R.G. e delle sue fasi di attuazione con la individuazione dei comparti di minimo intervento per gli strumenti esecutivi, ove previsti;

3)      Norme di esecuzione del P.R.G.;

4)      (6) 

Nei comuni fino a 5.000 abitanti le tavole di cui al precedente punto 2/e sono obbligatorie.



(6) Il numero recava norme in materia Regolamento edilizio è stato abrogato dalla l.r.3/2009, art. 5. Vedi la l.r. 3/2009.


Art. 16

(Piano Regolatore Generale Comunale: formazione ed approvazione)(•) 


Tutti i Comuni della Regione hanno lobbligo di formare il Piano Regolatore Generale.

Il Consiglio Comunale delibera preliminarmente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G., nonchè i modi ed i tempi della sua formazione.

Il P.R.G. è adottato dal Consiglio Comunale, su proposta della giunta municipale.

Il P.R.G. adottato è depositato, entro 15 giorni, presso la segreteria del comune per 30 giorni successivi durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del P.R.G..

Dellavvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed allalbo pretorio del comune.

Il Consiglio Comunale, entro i successivi 60 giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e controdeduce motivatamente a ciascuna di esse.

Il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza del termine precedente, rimette allAssessorato regionale allUrbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del P.R.G..

8. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, acquisita la relazione del Servizio competente, nonché i pareri, assensi e nulla osta comunque denominati prescritti dalla legge, delibera l’approvazione o il rinvio del PRG. (7) 

Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi entro 120 giorni a partire dalla data in cui lAssessorato Regionale allUrbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del P.R.G..

La Giunta Regionale [- previa motivazione di eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R.-] (8)  può apportare al P.R.G. le sole modifiche conseguenti allaccoglimento delle osservazioni di cui al precedente 4° comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del P.R.G. con quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge.

Il Consiglio Comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa allAssessore Regionale allUrbanistica entro 15 giorni. La Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera lapprovazione del P.R.G..

La delibera di approvazione del P.R.G. è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il P.R.G. approvato è depositato presso il Comune, alla libera visione del pubblico. Chiunque può avere copia integrale delle deliberazioni comunali e regionali di adozione ed approvazione del piano e relativi allegati, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Il comune invia copia del P.R.G. agli enti di diritto pubblico che istituzionalmente svolgono attività di disciplina e/o di modificazione del territorio, nonchè alle organizzazioni sindacali e professionali esistenti nel comune.

Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G..

Limpostazione compositiva e distributiva delle lottizzazioni approvate e convenzionate, nonchè la relativa volumetria e gli indici, possono essere modificati dal comune in sede di redazione e/o variazione degli strumenti urbanistici per motivate necessità di pubblico interesse.




(7) Comma così sostituito dalla l.r. 22/2012, art. 2
(8) Parole soppresse  dalla l.r. 22/2012, art. 3


Art. 16 bis

 Esame istruttorio P.R.G. di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti.(•)


[ 1. Lesame  istruttorio del piano regolatore generale di Comune   non  superiore  ai  15.000 abitanti allultimo censimento ISTAT è svolto da un apposito comitato ristretto composto:

-        dallAssessore regionale allUrbanistica, che lo presiede;

-        dal Coordinatore del Settore urbanistico regionale e da un dirigente del settore stesso;

-        da quattro componenti del Comitato urbanistico regionale (C.U.R.), designati dal Presidente del Comitato stesso.

2. Alle riunioni del Comitato ristretto possono essere invitati il Sindaco del Comune interessato o suo delegato, assistito dal progettista del p.r.g. e dal responsabile dellUfficio tecnico comunale, nonchè i rappresentanti degli Assessorati regionali e delle Amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere parere in merito allapprovazione del piano.

3. Le determinazioni del Comitato ristretto devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti e sostituiscono a tutti gli effetti la relazione istruttoria del Settore urbanistico regionale ed il parere del C.U.R. previsti dal comma 8 del precedente art. 16.

4. Per il funzionamento del Comitato ristretto valgono le stesse regole del C.U.R., salvo quanto espressamente disciplinato dal presente articolo.]



(•) Articolo inserito dall'art. 1 della l.r. 24/94 e successivamente abrogato dalla l.r. 22/21012, art. 3


Art. 17

(Piano Regolatore Generale Comunale: effetti e misure di salvaguardia)


Il P.R.G. costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla data di entrata in vigore del piano, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni di piano regolatore.

A richiesta del Sindaco e nel periodo suddetto, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, da notificare allinteressato a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale, può ordinare la sospensione dei lavori, per i quali la concessione edilizia sia stata rilasciata prima delladozione degli strumenti urbanistici e che siano tali da comprometterne o renderne più onerosa lattuazione.

Il Sindaco controlla il rispetto delle presenti disposizioni.





Sezione 2

Strumenti esecutivi del Piano Regolatore





Art. 18

(Strumenti esecutivi del Piano Regolatore)


Al Piano Regolatore viene data esecuzione mediante:

a)       piani particolareggiati;

b)      piani di recupero;

c)       piani di lottizzazione;

d)      concessioni edilizie.




Art. 19

 (Piano Particolareggiato: contenuti)


Il piano particolareggiato (P.P.) precisa ed esegue le prescrizioni e previsioni del piano regolatore.

Il piano particolareggiato:

a)       delimita il perimetro della zona interessata;

b)      determina la rete stradale, gli spazi pubblici, e le altre attrezzature di servizio;

c)       individua la disposizione planivolumetrica degli edifici esistenti e previsti;

d)      indica gli edifici destinati a demolizione totale o parziale, ovvero specifica gli interventi sugli edifici soggetti a recupero;

e)       precisa le destinazioni duso delle aree e degli edifici;

f)       precisa le tipologie edilizie e larredo urbano;

g)      detta le norme di attuazione.

Per il piano particolareggiato di zone industriali ed artigianali la disposizione di cui al precedente punto c) è facoltativa.

Il piano particolareggiato deve contenere la previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione.




Art. 20

Piano particolareggiato: elaborati.


Gli elaborati del piano particolareggiato di esecuzione sono i seguenti:

a)       relazione illustrativa con specifici riferimenti alle prescrizioni e previsioni del piano regolatore;

b)      stralci degli elaborati del piano regolatore attinenti il piano particolareggiato;

c)       planimetria di piano particolareggiato ridotte alla scala delle tavole di piano regolatore;

d)      rappresentazione del piano particolareggiato su mappe catastali;

e)       progetti schematici delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

f)       studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata;  suddivisione in unità di intervento minimo delle aree edificabili;  specificazioni in ordine allarredo urbano;

g)      elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel piano particolareggiato;

h)      norme urbanistico-edilizie per lesecuzione del piano particolareggiato;

i)        relazione finanziaria con lindicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati.




Art. 21

Piano particolareggiato: formazione ed approvazione.


Il piano particolareggiato è adottato con delibera del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio del dirigenti dellUfficio Tecnico Comunale corredato della scheda di controllo di cui al successivo art. 35 della presente legge, nonchè previo parere obbligatorio delle Commissioni Urbanistica e/o Edilizia Comunale.

Entro 15 giorni dalla sua adozione, il piano particolareggiato viene depositato presso la segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Dellavvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sullalbo pretorio del Comune.

Fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel piano ed osservazioni da parte di chiunque.

[ Qualora nel Piano ricadono immobili con vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesistici e di ogni altro tipo apposti da leggi e strumenti di pianificazione statali e regionali, il Comune invia il Piano, entro 15 giorni dalla sua adozione, agli Enti ed Uffici competenti per il rilascio del parere se prescritto dalle predette leggi e strumenti.] (9) 

[ Qualora gli immobili interessati dal piano particolareggiato siano soggetti a tutela paesaggistica o vincolo storico-artistico oppure siano inclusi in parchi o riserve previsti da leggi o piani regionali nonchè in zone boscate, il P.P. viene inviato al Comitato Urbanistico Regionale. ] (10) 

Unitamente al Piano vengono altresì trasmessi il parere del dirigente dellUfficio Tecnico Comunale, il parere delle Commissioni Urbanistica e/o Edilizia Comunale, i pareri degli Enti ed Uffici di cui al comma precedente, le eventuali opposizioni ed osservazioni presentate, munite anchesse dei pareri del dirigente dellUfficio Tecnico Comunale e delle Commissioni Urbanistica e/o Edilizia Comunale.

[ Il parere del C.U.R. è vincolante e viene espresso entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti.] (11) 

Scaduti tutti i termini di cui ai commi precedenti e ricevuti i pareri degli Enti ed Uffici di cui al 4° comma del presente articolo, il Consiglio Comunale approva in via definitiva il piano particolareggiato.  Contestualmente alla approvazione, il Consiglio Comunale decide sulle opposizioni ed osservazioni presentate, sentiti su queste, ove non sia già avvenuto prima dellinvio al C.U.R., il dirigente dellUfficio Tecnico Comunale e le Commissioni Urbanistica e/o Edilizia Comunale nelle forme di cui al precedente primo comma.

Il P.P. può essere inviato al Comitato Urbanistico Regionale ogni qualvolta il Consiglio Comunale decida in tal senso. In questo caso il parere del C.U.R., da esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, non è vincolante.

La delibera con la quale il Consiglio Comunale approva il P.P. è soggetta al solo controllo dellorgano di cui allart. 130 della Costituzione.

Tale delibera è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, è depositata nella Segreteria del Comune ed è notificata a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale, entro due mesi dallavvenuto deposito, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano.

Il P.P. ha validità fino alla data di entrata in vigore di un nuovo eventuale P.P..

La dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste è disciplinata dal successivo art. 37.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai P.P. che non comportino varianti allo strumento urbanistico generale.  Nel caso contrario, lapprovazione del P.P. è preceduta dallapprovazione della relativa variante al P.R.G..

È consentito adottare ed approvare, con provvedimento unico, il P.P. in variante al P.R.G., seguendo lo stesso procedimento di adozione e di approvazione del P.R.G., qualora il P.P. contenga modifiche alle norme di attuazione, nonchè varianti al P.R.G., intese ad adeguare il P.R.G. stesso ai limiti e rapporti fissati con il D.M. 2.4.1968, n. 1444, alle norme e disposizioni della presente legge o alle previsioni dei piani territoriali vigenti, sempre che tali modifiche e/o varianti non incidano sui criteri informatori del P.R.G..

Fatta salva la disposizione del comma precedente, è vietato approvare P.P. riferiti ad aree la cui disciplina, rispetto allo strumento urbanistico vigente, risulti modificata da un nuovo P.R.G., o sue varianti, adottato e non ancora approvato.



(10) Comma abrogato dalla l.r. 22/2012, art. 3
(11) Comma abrogato dalla l.r. 22/2012, art. 3
(9) Comma abrogato dalla l.r. 22/2012, art. 3


Art. 22

Piano di recupero: contenuti.


Il piano di recupero, concernente singolarmente o complessivamente gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree come individuate nellambito delle zone di recupero definite dal P.R.G., o, in mancanza, da apposita delibera del Consiglio Comunale, sottoposta al controllo di cui allart. 59 della legge 10.2.1953, n. 62:

a)       precisa, in conformità delle previsioni e prescrizioni del P.R.G., gli interventi finalizzati alla conservazione, al risanamento, al restauro ed alla ristrutturazione;

b)      disciplina, in conformità delle previsioni e prescrizioni del P.R.G., per ogni zona omogenea, le modalità di esecuzione di ciascun tipo di intervento;

c)       valuta i carichi insediativi conseguenti alla sua esecuzione, verificandone la corrispondenza con quelli previsti dal P.R.G.;

d)      individua le unità minime di intervento;

e)       contiene la previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione.




Art. 23

Piano di recupero: elaborati.


Gli elaborati del piano di recupero sono i seguenti:

a)       relazione ed elaborati grafici contenenti:

1)   riferimenti specifici alle prescrizioni e previsioni del P.R.G.;

2)   ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico-sociale nelle zone sottoposte al piano di recupero, e sue rappresentazioni grafiche;

3)   valutazioni economiche sulla onerosità degli interventi;

b)      stralci degli elaborati del piano regolatore attinenti il piano di recupero;

c)       rappresentazione, su mappe catastali, delle unità minime di intervento;

d)      studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata e con specificazioni dei modi di intervento;

e)       progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f)       elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel Piano;

g)      relazione finanziaria sugli oneri da ripartire tra Comune e privati;

h)      norme urbanistico-edilizie.




Art. 24

Piano di recupero: formazione ed approvazione.


Il Piano di recupero è di iniziativa pubblica o privata.

Il Piano è di iniziativa privata qualora i proprietari degli immobili sottoposti a piani di recupero, rappresentanti in base allimponibile catastale almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, presentino una “proposta di piano”.

La “proposta di piano” è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale unitamente alla convenzione i cui contenuti sono fissati dallart. 28 della presente legge.

Al piano di recupero di iniziativa pubblica o privata si applica la disciplina di cui allart. 21 della presente legge.




Art. 25

Piano di lottizzazione: contenuti.


Al piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui allart. 19 della presente legge.




Art. 26

Piano di lottizzazione: elaborati.


Al piano di lottizzazione di applica la disciplina di cui allart. 20 della presente legge.




Art. 27

Piano di lottizzazione: formazione ed approvazione.


Il Piano di lottizzazione è adottato, unitamente allo schema di convenzione, con delibera del Consiglio comunale e su proposta di tutti i proprietari degli immobili interessati; compresi in una o più unità minime di intervento.

Il Piano di lottizzazione di aree inserite in un P.P.A. può essere proposto anche da uno solo dei proprietari, sempre che il Piano di lottizzazione stesso non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri e preveda la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri. Il Piano viene adottato ed approvato con la disciplina fissata dallart. 15 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 sui comparti.

La delibera del Consiglio comunale, di approvazione o di diniego, deve essere presa entro 90 giorni dal ricevimento della proposta.

Per ladozione e lapprovazione del Piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui allart. 21 della presente legge.

Per la lottizzazione dufficio si segue il procedimento di formazione ed approvazione del Piano particolareggiato, dopo che ai proprietari degli immobili interessati sia stato inutilmente rivolto dal Sindaco linvito a presentare, entro un termine prefissato e congruo, il Piano di lottizzazione convenzionata. 




Art. 28

Piano di lottizzazione: contenuto della convenzione.


La convenzione regolante i rapporti tra Comune e proprietari degli immobili compresi nel piano di lottizzazione deve prevedere:

1)      la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura stabilita dal D.M. 2.4.1968, n. 1444, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti;

2)      la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la totale o parziale monetizzazione delle stesse;

3)      lassunzione, a carico dei proprietari, degli oneri per la urbanizzazione secondaria nella quota di pertinenza determinata in sede di approvazione del piano di lottizzazione, con scorporo dei valori delle opere eventualmente direttamente cedute o eseguite dai proprietari. Lo scorporo va determinato in funzione dei costi di tali opere, calcolati sulla base dellelenco regionale dei prezzi o, in mancanza, di altro elenco predisposto da enti pubblici o associazioni professionali o di categoria;

4)      i termini per lultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, complessivamente non superiori a dieci anni dalla stipula della convenzione, salvo sospensioni dovute alla mancata inclusione delle aree in un P.P.A.;

5)      congrue garanzie finanziarie, per fasi di esecuzione, per un importo non inferiore al 30% della spesa relativa alladempimento degli obblighi a carico dei proprietari;

6)      sanzioni convenzionali a carico dei proprietari nel caso di inosservanza degli obblighi di convenzione e modalità di esecuzione forzata, da parte del Comune, delle opere non realizzate in caso del persistere dellinosservanza.

Nel computo del contributo, correlato alle urbanizzazioni e dovuto per il rilascio delle concessioni, va portata in detrazione, fino alla concorrenza, lentità degli impegni assunti in sede di convenzione di lottizzazione.




Art. 29

Concessione.


La concessione di cui allart. 1 della legge statale 28.1.1977, n. 10 è data dal Sindaco al proprietario dellimmobile o a chi abbia titolo per richiederla, a norma dellart. 4 della stessa legge 28.1.1977, n. 10.

2. Per le sole zone tipizzate come “E” Agricole, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione di atto d’obbligo ricevuto dal Segretario comunale competente, relativo all’asservimento al manufatto consentito, dell’area che ha espresso le relative volumetrie. Per le altre zone territoriali omogenee il Comune istituisce un registro nel quale sono elencate le particelle catastali che hanno espresso la volumetria relativa al titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi ((12) )


Nel caso in cui il Sindaco non provveda al rilascio della concessione, o non adotti alcuna determinazione in merito alla richiesta del proprietario e/o avente titolo, nel termine di cui al 6° comma dellart. 10 della legge 6.8.1967, n. 765 o nei termini stabiliti dallart. 11 della legge 27.6.1974, n. 247, chiunque può entro 30 giorni, con ricorso, notificare la inerzia dellAmministrazione Comunale al Presidente della Giunta Regionale.

Il ricorso non produce alcun effetto sulla legittimazione ad agire in via giudiziaria dellinteressato e può essere presentato anche in pendenza dellazione giudiziaria stessa.

Il Presidente della Giunta Regionale, nei 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso, invita il Sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro 30 giorni.

Decorso questultimo termine, e perdurando linerzia del Comune, il Presidente della Giunta Regionale nomina, entro i successivi 30 giorni, su proposta dellAssessore allUrbanistica, un Commissario <<ad acta>>, scelto tra i funzionari regionali, che dovrà adottare le determinazioni del caso, entro 60 giorni dalla nomina, secondo le procedure di legge.



(12) Comma già modificato dalla l.r. 19/2003, art. 11, comma 2 è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 9/2009


Art. 30

Concessione in deroga.(•) 


Il potere di deroga, previsto da norme degli strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi, può essere esercitato limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

La deroga non può essere concessa per mutamenti di destinazione di zona.

La concessione è rilasciata dal Sindaco, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e previo nulla-osta della Giunta Regionale.



(•) Vedi anche la Circolare approvata con DGR 847/2006


Art. 31

Trasformazione di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico.


Lautorizzazione alle trasformazioni degli immobili di cui allart. 7 della legge 29.6.1939, n. 1497 ed allart. 82 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 è concessa dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.




Art. 32

Misure di salvaguardia.


Le misure di salvaguardia di cui al precedente art. 17 si applicano agli strumenti esecutivi del P.R., di iniziativa pubblica, dalla data della delibera comunale di adozione degli stessi fino alla data della loro entrata in vigore.




Art. 33

Autorizzazione.


Alla autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria si applicano, per quanto non previsto dallart. 48 della legge statale 5.8.1978, n. 457, le apposite norme previste nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza di queste, la disciplina giuridica della concessione edilizia, ad eccezione di quella relativa alla onerosità ed alle misure di salvaguardia.

Alle altre autorizzazioni previste dai regolamenti edilizi ed interessanti immobili di importanza ambientale, naturalistica, architettonica, storica ed archeologica si applica la disciplina di cui al primo comma.




Art. 34

Licenza di abitabilità o di uso.


La licenza di abitabilità o di uso è rilasciata dal Sindaco, previo nulla-osta dellUfficiale Sanitario e parere favorevole dellUfficio Tecnico Comunale sulla conformità del prodotto edilizio al progetto approvato ed alle clausole contenute nella concessione edilizia, relative anche alla urbanizzazione della zona. (13) 



(13) Vedi anche la  l.r. 24/83, art. 45


Art. 35

Scheda di controllo.


Le deliberazioni comunali di adozione e di approvazione del piano esecutivo devono essere corredate da una scheda di controllo, compilata secondo un modello stabilito con delibera della Giunta Regionale, dalla quale risultino i contenuti dei pareri eventualmente espressi dagli Enti, Commissioni ed Uffici di cui allarticolo 21 della presente legge e gli elementi per il riscontro della conformità dei piani medesimi alle prescrizioni:

-        di leggi e regolamenti;

-        degli strumenti urbanistici generali;

-        dei programmi pluriennali di attuazione, con particolare riferimento ai contenuti di cui allart. 5 della legge regionale 12.2.1979, n. 6;

-        dei vincoli eventualmente gravanti sulle aree interessate, nonchè alle disposizioni relative alla cessione di aree e assunzione di oneri.

La scheda di controllo viene compilata a cura del dirigente dellUfficio Tecnico Comunale e viene aggiornata in relazione alle varie fasi del procedimento di adozione ed approvazione del piano esecutivo.

Copia della scheda è trasmessa, entro 30 giorni dallapprovazione definitiva del piano, allAssessorato Regionale allUrbanistica che, ove rilevi la mancata conformità alle prescrizioni e disposizioni di cui ai commi precedenti, richiede al Sindaco lesercizio dei poteri di cui al Titolo III Capo I della presente legge ed, in caso di inadempienza, promuove le procedure sostitutive di cui ai successivi articoli 49 e 50.

Fino allapprovazione del modello di scheda da parte della Giunta Regionale, lo stesso è sostituito da un modello provvisorio rispondente ai contenuti del presente articolo ed approvato dal Consiglio Comunale.

Sezione III

Attuazione del piano regolatore




Sezione 3

Attuazione del Piano regolatore 





Art. 36

(Attuazione del piano regolatore)(14) 


Il Piano Regolatore Generale si attua mediante il programma pluriennale definito dalla legge statale 28- 1- 1977 n. 10 e disciplinato dalla legge regionale 12- 2- 1979 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i comuni non obbligati alla redazione del PPA le fasi di esecuzione previste negli strumenti urbanistici sono inderogabili.

Alla legge regionale di cui al primo comma sono apportate le seguenti modifiche:

L art. 1 e sostituito dal seguente:

La Regione Puglia con le presenti disposizioni da attuazione a quanto stabilito dalla legge statale 28- 1- 1977 n. 10 .

L art. 3 e completato dal seguente comma:

IPPA, successivi al primo, conterranno previsioni riferite ad un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni .

L art. 6 e integrato dal seguente ultimo comma:

Per gli immobili ricadenti in zone industriali ed artigianali, qualora entro i termini stabiliti dal PPA non vengano presentate istanze di concessione, il Comune con delibera consiliare puo decidere, in alternativa alle procedure espropriative, l inserimento nel PPA successivo .

L art. 11, modificato dall art. 4 della legge 31- 10- 79 n. 66, viene integrato dal seguente ultimo comma:

Per i PPA successivi al primo la disposizione del precedente secondo comma si applica solo nel caso di adozione di strumenti urbanistici generali .

Il primo comma dell art. 13 viene sostituito dai seguenti commi:

Dopo l approvazione del PPA il Sindaco notifica ai soli proprietari delle aree, incluse nel PPA e non assoggettate alle disposizioni del precedente art. 6, la inclusione delle stesse nel PPA ed indica i termini per la presentazione delle istanze di concessione o del progetto dello strumento esecutivo di iniziativa privata.

Il termine relativo alla presentazione di istanze di concessione per la edificazione sottoposta alla disciplina di strumenti urbanistici esecutivi, decorre dalla data di entrata in vigore dello strumento stesso.

Il sesto comma dell art. 15 e sostituito dal seguente.

L approvazione dei predetti strumenti urbanistici esecutivi costituisce dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita di tutte le opere previste nel comparto .



(14) I commi da 3 a 7 sono riportati nella l.r. 6/79


Art. 37

Attuazione degli strumenti esecutivi del Piano regolatore e pubblica utilità.


I piani particolareggiati vanno attuati in un tempo non maggiore di 10 anni e la loro approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

I piani esecutivi di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modifiche (piani di zona) ed allart. 27 della legge 22.10.1971, n. 865 (piani per insediamenti produttivi) vengono disciplinati dagli articoli 19, 20 e 21 della presente legge ed attuati - per i comuni obbligati al programma pluriennale - mediante la loro inclusione nel P.P.A. medesimo; la loro approvazione produce, ai fini espropriativi e per la durata fissata dalle leggi statali vigenti, gli effetti della pubblica utilità delle opere previste. Per i piani di zona valgono anche le disposizioni di cui al 4 comma dellart. 3 della legge statale 18.4.1962, n. 167.

I piani di insediamenti produttivi sono formati ed adottati senza la preventiva autorizzazione della Regione.

Lattuazione dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale di cui al T.U. approvato con D.P.R. n. 1523 del 30.6.1967 avviene mediante la loro inclusione nei P.P.A. dei Comuni interessati.

Decorsi i termini stabiliti per lattuazione dei piani esecutivi di cui ai precedenti commi, rimane efficace, per la parte non attuata, lobbligo di osservare le previsioni dello strumento esecutivo mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste. (15) 

Il termine per lesecuzione della aliquota delle opere di urbanizzazione relative agli immobili inseriti nel P.P.A. e previsti dalla convenzione di cui allarticolo 28 della presente legge, è stabilito dallo stesso P.P.A..

Per i Comuni esonerati o sforniti di P.P.A. il termine massimo di cui al comma precedente è di 10 anni dalla data della stipula della convenzione.



(15) La Corte Costituzionale con sentenza n. 148/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente quinto comma  e dell’art. 17, comma 2 della l.r. 20/2001, nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione  o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo


Art. 38

Onerosità della concessione.


La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, calcolato in conformità ai titoli III e IV della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6 e successive modificazioni.

Le somme introitate sono destinate al fondo di cui allart. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10




Art. 39


Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui agli articoli 7 e 9 della legge statale 28.1.1977, n. 10, i Comuni sono tenuti ad uniformare le proprie convenzioni e gli atti unilaterali dobbligo a quelli approvati dalla Regione con propria legge 12.2.1979, n. 6 e successive modificazioni.



(•) Vedi anche la  l.r. 26/85


TITOLO 3

Vigilanza e sanzioni 




(•) Vedi anche la  l.r. 26/85


CAPO 1

Poteri del Sindaco 





Art. 40

Vigilanza sulle attività edilizie e sulle modificazioni di destinazione.


Il Sindaco esercita la vigilanza sulle attività edilizie e sulle modifiche di destinazione degli immobili, che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione edilizia.

Esso si varrà per tale vigilanza di funzionari ed agenti comunali.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali delle concessioni edilizie e dei relativi atti di progetto, nonchè delle autorizzazioni, ed ottenerne copia integrale, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.




Art. 41

Procedure repressive di attività irregolari.


Qualora sia constatata linosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, nonchè delle concessioni, il Sindaco deve ordinare limmediata sospensione di ogni attività, con riserva dei provvedimenti definitivi che deve emanare entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza.

Lordinanza di sospensione ed i provvedimenti definitivi vengono notificati, a cura del Sindaco, per mezzo di messo comunale od ufficiale giudiziario, al proprietario ed alleventuale avente titolo, intestatario della concessione ed autorizzazione, al progettista, allassuntore ed al direttore dei lavori.

Qualora si verifichi linosservanza dellordine di sospensione, il Sindaco può disporre lapposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive.  Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al 2° comma del presente articolo.

I sigilli sono sottoposti a verifiche e le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate al titolare della concessione edilizia e riscosse a norma del R.D. 14.4.1910, n. 639.

Nei 30 giorni successivi alla notifica della ordinanza di sospensione, qualora lopera o lattività risulti non munita di regolare concessione o autorizzazione, ovvero risulti non consentita dal P.P.A. e/o non conforme a leggi, regolamenti e prescrizioni degli strumenti urbanistici, ancorchè fornita di concessione o autorizzazione, il Sindaco emette i provvedimenti definitivi di cui agli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 della presente legge, sentiti il dirigente dellUfficio Tecnico Comunale e le Commissioni Urbanistica e/o Edilizia Comunale.

Decorso il termine di cui al 1° comma, lordinanza di sospensione cessa di avere efficacia, ove non siano notificati i provvedimenti definitivi.

Il Sindaco deve comunicare i provvedimenti definitivi anche alla Intendenza di Finanza, agli Enti erogatori di servizi pubblici ed allAssessore Regionale allUrbanistica, per i relativi provvedimenti di competenza.

Capo II

Sanzioni amministrative




CAPO 2

Sanzioni amministrative 





Art. 42

Sanzioni amministrative per irregolare pagamento del contributo di concessione.


Il mancato versamento del contributo di concessione, di cui allart. 38, nei termini stabiliti dai provvedimenti comunali, comporta:

a)       la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi 30 giorni;

b)      la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;

c)       laumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).




Art. 43

Sanzioni amministrative per opere eseguite in parziale difformità della concessione o autorizzazione.


Il Sindaco ordina la demolizione, a spese del titolare della concessione o autorizzazione, delle opere realizzate in parziale difformità dalla concessione o autorizzazione, fissandone il termine.

Nel caso in cui le opere difformi non possano essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dellopera realizzata in difformità della concessione, secondo la valutazione dellUfficio Tecnico Erariale.

Non si procede alla demolizione, ovvero alla applicazione della sanzione di cui al comma precedente, nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino linviluppo piano-altimetrico, le superfici utili e la destinazione duso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione o autorizzazione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio della licenza di abitabilità o di uso.

Il versamento della sanzione di cui al 2° comma e delle spese di cui alla presente legge deve essere effettuato prima del rilascio della licenza di abitabilità o di uso, con salvezza della rateizzazione disposta con specifica delibera del Consiglio Comunale.




Art. 44

Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione.


Il Sindaco dispone con ordinanza motivata la demolizione, a cura e spese del proprietario, delle opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione, fissandone il termine. ((16) )

In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con larea su cui insistono e quella strettamente pertinente e necessaria per il loro uso, al patrimonio indisponibile del Comune. Lacquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco.

Lordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore, nella cui giurisdizione ricade il Comune interessato, e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Qualora lopera, eseguita in totale difformità o in assenza della concessione, contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.



(16) Vedi anche  la l.r. 40/86, art. 4


Art. 45

Annullamento di concessione o di autorizzazione.


In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dallUfficio Tecnico Erariale.  La valutazione dellUfficio Tecnico è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Il versamento della sanzione, di cui al comma precedente, e delle spese di cui alla presente legge, deve essere effettuato prima del rilascio della licenza di abitabilità o di uso, con salvezza della rateizzazione disposta con specifica delibera del Consiglio Comunale.

Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano anche nel caso di annullamento di autorizzazione di opere eseguite senza regolare autorizzazione.




Art. 46

Sanzioni amministrative per opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di Enti territoriali, in totale difformità o in assenza di concessione o autorizzazione.


Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e/o di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinare la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore, entro sessanta giorni, qualora lopera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dellordine, alla demolizione provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione, si applica il disposto dellart. 43, comma secondo, della presente legge. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.




Art. 47

Altre sanzioni amministrative.


Salvo quantaltro disposto da leggi statali e regionali, le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:

a)       per lapertura di strade e/o modificazione dello stato dei luoghi senza concessione, il pagamento da lire 1.000.000 a lire 50 milioni;

b)      per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità o usabilità della costruzione, di cui al precedente articolo 34 - entro un anno dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori - o per luso della costruzione anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da lire 100.000 a lire 10.000.000;

c)       per il mutamento della destinazione duso eseguito in violazione alle disposizioni di leggi e/o di regolamenti vigenti, da lire 100.000 a lire 5.000.000;

d)      per la rimozione dei sigilli di cui allart. 41, il pagamento da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;

e)       per il mancato rispetto della ordinanza di sospensione dei lavori di cui allart. 41, il pagamento da lire 1.000.000 a lire 50.000.000.




Art. 48

Disposizioni generali sulle sanzioni amministrative.


Le sanzioni amministrative non sono comminabili in caso di gratuita acquisizione dellimmobile al patrimonio indisponibile del Comune.

La sanzione amministrativa viene comminata dal Sindaco, entro i limiti previsti dalla presente legge ed in ragione dellentità dimensionale dellimmobile oggetto dellintervento.

La riscossione della somma prevista nellingiunzione di pagamento avviene a norma del R.D. 14.4.1910, n. 639.

Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui allart. 12 della legge 28.1.1977, n. 10.





CAPO 3


Poteri sostitutivi 


Art. 49

Sostituzione nella vigilanza del Sindaco.


In caso di inattività del Sindaco nelle ipotesi previste dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dellAssessore allUrbanistica, invita il Sindaco a provvedere e gli assegna un termine non superiore ai 30 giorni.

In caso di inadempienza nel termine, la Giunta Regionale nomina, nei successivi 30 giorni, un commissario “ad acta”.




Art. 50

Annullamento provvedimenti illegittimi.


La Giunta Regionale, su proposta dellAssessore allUrbanistica, provvede, entro 30 giorni dalla conoscenza, ad assegnare un termine di ulteriori 30 giorni al Sindaco o al Consiglio Comunale per lannullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.

Tale disposizione non si applica su provvedimenti o delibere per i quali siano trascorsi dieci anni dalla data di emanazione o di adozione.

In caso di inadempienza nel termine, la Giunta Regionale, su proposta dellAssessore allUrbanistica, annulla tali deliberazioni o provvedimenti e dispone la notifica dellatto di annullamento al Comune ed ai privati interessati.

Ove, dopo la notifica di cui al precedente comma, il Sindaco entro i 60 giorni successivi non provveda agli adempimenti di cui allart. 45 della presente legge, vi provvede la Giunta Regionale, su proposta dellAssessore allUrbanistica.

Titolo IV

STANDARDS URBANISTICI




TITOLO 4

Standards urbanistici 





Art. 51

Limitazione delle previsioni insediative fino allentrata in vigore dei Piani territoriali.


Salvo quantaltro disposto da leggi statali e regionali, sino allentrata in vigore dei piani territoriali:

a)       le previsioni insediative per la pianificazione al livello comunale vanno rapportate ad un periodo di 15 anni;

b)      il calcolo dei fabbisogni pregressi ed emergenti nei settori residenziale, produttivo (agricolo, industriale, artigianale, direzionale, commerciale, turistico) ed infrastrutturale, va eseguito secondo i criteri di cui allultimo comma del presente articolo, nonchè secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi statali e, in particolare, utilizzando i parametri e le disposizioni del D.M. 2.4.1968, n. 1444;

c)       per gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e direzionali va osservato quanto segue:

1)      per le zone industriali la localizzazione di piano deve essere verificata in relazione: alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture;  alla interferenza con preesistenti attività produttive primarie;  alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche; al loro dimensionamento proporzionato in relazione alla entità complessiva della popolazione del Comune, alle attività della popolazione suddetta, alla ripartizione degli addetti residenti nel Comune e dei posti di lavoro ivi localizzati secondo i diversi settori produttivi;

2)      per le destinazioni artigianali, esterne alle zone omogenee A, B e C, la localizzazione di piano deve essere verificata in relazione alle compatibilità delle attività previste con le zone residenziali, alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture; esse inoltre vanno proporzionate in relazione alle esigenze pregresse ed emergenti del settore nel solo ambito comunale.  In tali zone il piano può prevedere, in funzione delle attività consentite, la presenza di residenze nella misura di una unità abitativa per lotto con superficie utile comunque non superiore al 20% di quella destinata alle attività produttive;

3)      per le destinazioni commerciali, esterne alle zone omogenee A, B e C, la localizzazione di piano va verificata in relazione alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di distribuzione.  Il dimensionamento di tali zone va correlato alla applicazione della legge 11.5.1971, n. 426 relativa allurbanistica commerciale.  In essa è consentita la presenza di residenze strettamente necessarie per la custodia;

4)      per le localizzazioni artigianali, commerciali, individuate dal P.R. nelle zone omogenee A, B e C, deve essere prevista una presenza di residenze compresa tra il 30 ed il 60% del totale delle superfici utili;

5)      nella formazione dei nuovi P.R.G. va favorita la previsione di zone miste di insediamenti artigianali, commerciali, direzionali e residenziali;

d)      gli insediamenti turistici vanno localizzati in relazione alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed il loro dimensionamento va riferito alle capacità ricettive dellambiente.  In particolare, il dimensionamento degli insediamenti costieri compresi nella fascia di 5 Km. dal litorale, va effettuato:

-        se con costa sabbiosa, per spiaggia profonda fino a 30 m., con lo standards di un bagnante per ogni ml. di litorale e, per ogni 10 m. di maggiore profondità, di un ulteriore bagnante;

-        se con costa rocciosa praticabile, con lo standards di 0,5 bagnanti per ml. di litorale (17)  ;

e)       gli insediamenti turistico-ricettivi allaperto, quali campeggi con posti tenda, bungalow, posti roulotte o autocaravans, se previsti negli strumenti urbanistici comunali, devono:

1)      essere globalmente dimensionati in modo che la loro ricettività non superi il 50% di quella turistica complessiva prevista dal P.R., salvo in caso di diverse motivate necessità;

2)      essere realizzati salvaguardando caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

3)      essere disciplinati in modo da non consentire attrezzature per il pernottamento diverse da quelle sopra definite;

4)      essere dotati di attrezzature proporzionate alla loro ricettività;

f)       è vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare. ((18) )

Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la edificazione solo nelle zone omogenee A, B e C dei centri abitati e negli insediamenti turistici;  è altresì consentita la realizzazione di opere pubbliche ed il completamento degli insediamenti industriali ed artigianali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici stessi;

g)      nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando lefficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività.

Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite allintera azienda agricola, valgono le prescrizioni del 3° e 4°  comma dellart. 9 della legge regionale 12.2.1979, n. 6 e successive modificazioni; essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui allart. 846 del Codice Civile o diversamente definite in sede di P.R..

Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli.

Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso laccorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente;

h)      è vietata qualsiasi opera di edificazione allinterno della fascia di 200 metri dalla battigia delle coste dei laghi, dei fiumi, delle gravine.

Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni di cui al precedente punto f) 2° capoverso;

i)        nelle aree boschive, inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ledificazione è consentita soltanto nelle radure (soluzione di continuità permanente nella struttura del bosco), nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico stesso e previo nulla-osta dellIspettorato Ripartimentale delle Foreste che sarà vincolante anche ai fini dellammissibilità degli indici e parametri edilizi utilizzati;

l)        nei piani regolatori generali e loro varianti, redatti ai sensi della presente legge, è vietato prevedere trasformazioni urbanistiche ed edilizie di zone boscate, di parchi e riserve e di suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività;

m)    dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi è subordinata al rispetto dei comparti di minimo intervento fissati dal P.R.G. o, in mancanza, alla individuazione degli stessi nellambito dei P.P.A. di cui alla legge regionale 12.2.1979 n. 6;

n)      larticolo 17 della legge 6.8.1967, n. 765, che prevede la necessità di un piano di lottizzazione o particolareggiato per la costruzione di edifici aventi altezza superiore a 25 metri o cubatura superiore a 3 mc per mq, non si applica nelle zone omogenee di tipo B quando la maglia su cui deve sorgere il nuovo edificio sia già urbanizzata ed edificata;

o)      i comuni, in sede di formazione dei nuovi regolamenti edilizi, devono prevedere norme tese alla eliminazione delle barriere architettoniche, in applicazione della legislazione vigente;

p)      la composizione delle nuove commissioni urbanistiche e/o edilizie comunali dovrà assicurare la presenza di membri dotati di specifica competenza nelle discipline delluso del territorio (quali agronomi, architetti, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari ed industriali), nonchè membri di specifica competenza in diritto amministrativo.

Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri per la formazione dei regolamenti edilizi comunali, degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ed, infine, i criteri per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo da rispettarsi anche nella formazione del P.P.A..




(17) Vedi anche la l.r. 1/2005, art. 58  che prevede deroghe alle presenti disposizioni
(18) Vedi anche la  l.r. 30/90


TITOLO 5

Comitato urbanistico regionale 





Art. 52


[ Il Comitato Urbanistico Regionale di cui alla legge regionale 17.1.1980, n. 8 ha funzione di consulenza tecnico-amministrativa nella materia “urbanistica” anche per gli enti sub-regionali e locali.

Alla predetta legge sono apportate le seguenti modifiche: Lart. 2 è abrogato. (19) 

[.... Sostituiva il primo comma dellart. 3, L.R. 17 gennaio 1980, n. 8. ] (20)  




(•) Articolo abrogato dalla l.r. 22/2012, art. 3
(19) Da intendersi articolo della l.r. 8/80
(20) Riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 8/80.


TITOLO 6

Norme finali e transitorie 





Art. 53

(21) 


[ I Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione, non adeguati ai contenuti della legge statale 6.8.1967, n. 765 e del D.M. 2.4.1968, n. 1444, sono tenuti comunque ad acquisire, prima dellapprovazione degli strumenti esecutivi di cui ai precedenti articoli 21, 24, 27 e 37, il parere vincolante del C.U.R. nelle forme e con le modalità previste negli articoli stessi.

È fatto lo stesso obbligo di cui al comma precedente ai Comuni il cui Ufficio Tecnico non sia retto da un architetto o da un ingegnere di ruolo;  in fase di prima attuazione della presente legge, in sostituzione del tecnico laureato di ruolo di cui al presente comma, il Comune dovrà avvalersi di un architetto od ingegnere civile incaricato - per un periodo non inferiore ad un anno - con apposita convenzione, con la quale lo stesso si impegni per la durata del mandato a non assumere, nellambito del territorio comunale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di opere edilizie private. ]



(21) Articolo abrogato dalla l.r. 22/2012, art. 3


Art. 54


 Il piano paesistico di cui allart. 5 della legge n. 1497 del 29.6.1939 ed il piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale disciplinato dallart. 146 del D.P.R. 30.6.1967, n. 1523 e successive modifiche sono redatti nei modi e nei termini previsti dallart. 9, ultimo comma, della presente legge, fatte salve le competenze diversamente attribuite dalla legislazione statale vigente.

Gli esperti, rappresentanti della Regione nelle Commissioni Provinciali previste dallart. 2 della legge 29.6.1939, n. 1497, sono designati dallAssessore Regionale allUrbanistica.




Art. 55


 Tutti i Comuni della Regione sono obbligati a dotarsi di un Piano Regolatore conforme alle prescrizioni della presente legge, entro due anni dallentrata in vigore della stessa.

Fino alladozione ed approvazione del P.R.G. di cui al comma precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonchè per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards ai sensi dellart. 5 - punto d) - della l.r. n. 6 del 12.2.1979. Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi di cui allart. 27 della legge statale 22.10.1971, n. 865.  (22) 

Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura delle leggi statali 17.8.1942, n. 1150, 18.4.1962, n. 167, 22.10.71, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di inadempienza alle disposizioni del 1° comma, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce ai Comuni per losservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un commissario “ad acta”.



(•) L'art. 1 della 11/81, così dispone:"Gli strumenti urbanistici generali, le loro varianti e gli strumenti urbanistici esecutivi adottati prima dell'11.7.1980, data di entrata in vigore della legge regionale 31.5.1980, n. 56, sono approvati dalla Giunta regionale con le procedure delle leggi statali 17.8.1942, n. 1150, 18.4.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni. Gli strumenti urbanistici generali di cui al precedente comma devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui al I comma dell'art. 55 della legge regionale n. 56 del 31.5.1980 entro due anni dalla loro approvazione.
(22) Gli ultimi due periodi del secondo comma sono stati aggiunti dalla l.r. 11/81, art. 2


Art. 56


Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.