Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.(1)
(1) Vedi anche le ll.rr. 11/2001 e 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3 . Con D.G.R.. 3 agosto 2007, n. 1366 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia della presente legge
TITOLO 1Norme generali
Art. 1Finalità. 1. La Regione Puglia, in attuazione
dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definisce con la presente legge le
norme per listituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di
garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale e ambientale della Regione.
2. Nelle aree naturali protette così come definite allart.
1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione Puglia
salvaguardia e valorizza le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali nonché
le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti
previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari.
Art. 2Classificazione delle aree naturali
protette. 1. I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati
in base alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti
tipologie: a) parchi naturali regionali: sono costituiti da aree
terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che
costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi,
dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali
delle popolazioni locali; b) riserve naturali regionali: sono costituite da aree
terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o
più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione
delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere: 1) integrali, per la conservazione dellambiente naturale nella
sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle
cavità del sottosuolo, con lammissione di soli interventi a scopo scientifico;
2) orientate, per la conservazione dellambiente naturale nel
quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi
compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di
equilibri naturali degradati; c) parchi e riserve naturali regionali di interesse
provinciale, metropolitano e locale, in base alla rilevanza territoriale delle
aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o
dellente locale; d) monumenti naturali, per la conservazione, nella loro
integrità, di singoli elementi o piccole superfici dellambiente naturale
(formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di
particolare pregio naturalistico e ambientale; e) biotopi: porzioni di territorio che costituiscono unentità
ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.
2. [Il Comitato
tecnico-scientifico per le aree naturali protette di cui allart. 3, può
proporre al Consiglio regionale ulteriori classificazioni per le finalità della
presente legge allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti
dalle convenzioni internazionali e in particolare alla convenzione di Ramsar di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, dal
protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo di cui alla
legge 5 marzo 1985, n. 127, nonché della direttiva comunitaria n. 79/409
del Consiglio del 2 aprile 1979 e della direttiva comunitaria n. 92/43 del
Consiglio del 21 maggio 1992] (2)
(2) Comma abrogato dalla l.r. 17/2005, art. 22, c.1
Art. 3Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali
protette (3) [1. È istituito il Comitato
tecnico-scientifico per le aree naturali protette, avente funzioni consultive e
di supporto alla politica regionale delle aree protette.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta
dellAssessore allambiente ed è composto da:
a) lAssessore regionale allambiente, che lo presiede;
b) il Dirigente dellUfficio parchi e riserve naturali;
c) un botanico, designato dal Rettore dellUniversità di Lecce,
uno zoologo e un geologo, designati dal Rettore dellUniversità di Bari;
d) un esperto in gestione forestale e uno in agronomia
designati dal Rettore dellUniversità di Bari;
e) un esperto in pianificazione territoriale designato dal
Rettore del Politecnico di Bari;
f) un esperto in analisi economica nominato dal Rettore del
Politecnico di Bari;
g) un veterinario, con specifica competenza in campo etologico,
scelto tra i docenti della Facoltà di veterinaria dellUniversità di Bari,
nominato dal Rettore;
h) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste
nazionali riconosciute dal Ministero dellambiente, scelti unitariamente dalle
stesse;
i) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
j) un dirigente dellAssessorato regionale allagricoltura;
k) il Dirigente del Settore pianificazione territoriale
dellAssessorato regionale allurbanistica;
l) il Dirigente dellIspettorato regionale delle foreste.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario
dellAssessorato regionale allambiente di settima qualifica funzionale.
4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione
del suo Presidente e dura in carica cinque anni.
5. Il Comitato tecnico-scientifico nomina tra i suoi componenti
il vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
6. Compiti del Comitato tecnico-scientifico regionale sono:
a) esprimere parere obbligatorio sul piano del Parco di cui
allart. 20;
b) formulare proposte e indirizzi relativi alla istituzione e
gestione delle aree naturali protette nonché alla salvaguardia di ecosistemi
residui e di singoli biotopi non oggetto di alcuna forma di tutela e di
protezione ambientale;
c) fornire consulenza tecnico-scientifica agli enti gestori di
aree protette;
d) proporre ricerche scientifiche e attività sperimentali per
una corretta gestione delle aree naturali protette;
e) esprimere parere obbligatorio sulle proposte avanzate dalle
amministrazioni interessate per linclusione o le esclusioni di parti del
proprio territorio nel programma regionale delle aree protette.
7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta
unindennità e un rimborso spese nelle misure stabilite dallart. 19
della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 Norme per lesercizio delle funzioni di
controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali.
8. Il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali
protette è nominato entro trenta giorni dalla richiesta delle designazioni di
cui al comma due. In caso di mancata designazione di parte dei membri, il
Presidente della Giunta può nominare con proprio decreto, previa deliberazione
della Giunta regionale su proposta dellAssessore regionale allambiente, i
componenti mancanti. Il Comitato può essere convocato anche in assenza di
designazione di tutti i componenti, purché i membri designati siano in numero
non inferiore alla metà più uno del totale.
9. Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di un
apposito regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale entro sessanta
giorni dalla costituzione del Comitato medesimo](4)
Art. 4Norme quadro. 1. La partecipazione delle Province, delle Comunità montane e
dei Comuni al procedimento di istituzione dellarea naturale protetta, fatta
salva lattribuzione delle funzioni amministrative alle Province ai sensi
dellart. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si realizza secondo le
norme quadro dellart. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. La Regione istituisce le aree naturali protette utilizzando
soprattutto il demanio e il patrimonio forestale regionale, provinciale,
comunale e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del
territorio e per attività compatibili con la destinazione dellarea.
3. La gestione dei servizi dellarea protetta potrà essere
affidata anche a soggetti privati a norma dellart. 23, comma 1, della legge
6 dicembre 1991, n. 394.
4. Nelle aree naturali protette regionali individuate ai sensi
della presente legge è vietata lattività venatoria salvo eventuali prelievi
faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici
accertati dallente di gestione. Gli abbattimenti selettivi e i prelievi
faunistici devono essere effettuati in conformità ai regolamenti delle aree
protette, previo parere dellIstituto nazionale per la fauna selvatica e secondo
le direttive emanate dalla Regione Puglia, sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dellorganismo di gestione dellarea protetta e devono essere
attuati da personale da esso dipendente o da persone residenti nei comuni
dellarea protetta, preventivamente autorizzati.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali nonché quantaltro disposto dallart. 11, comma 5, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394.
TITOLO 2Individuazione e istituzione delle aree naturali protette
Art. 5Individuazione delle aree naturali protette 1. Ai fini della loro tutela e valorizzazione, sono individuate le seguenti aree aventi preminente interesse naturalistico, nonchè ambientale e paesaggistico: A - Provincia di Bari: A1 - Alta Murgia A2 - Barsento A3 - Foce Otranto (5) A4 - Laghi di Conversano (6) A5 - La Gravina di Gravina di Puglia A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano A7 - Fascia costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16 A8 - Lama Belvedere - Territorio di Monopoli (7) B - Provincia di Taranto: B1 - Gravine dellArco jonico (8) B2 - Bosco delle Pianelle B3 - Lago Salinella B4 - Palude la Vela (9) B5 - Dune di Campomarino e Torrente Borraco B6 - Foce del Chidro B7 - Salina e dune di Torre Colimena B8 - Pinete dellArco jonico B9 - Palude del Conte e duna costiera B10 -Boschi Cuturi e Rosa Marina B11 -Zona collina e boschi di Massafra C - Provincia di Lecce: C1 - Paludi e Bosco di Rauccio - Sorgenti Idume C2 - Laghi Alimini C3 - Isola di SantAndrea - Litorale di Punta Pizzo (10) C4 - Bosco di Tricase C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca; ((17) ) C6 - Palude del Capitano; ((18) ) C7 - Palude del Conte e duna costiera. ((19) ) C8 - Bacini di Ugento (11) D - Provincia di Brindisi: D1 - Bosco di S. Teresa e dei Lucci D2 - Bosco di Cerano D3 - Salina di Punta della Contessa D4 - Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo (12) D5 - Gravine dellarco jonico (13) E - Provincia di Foggia: E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale E4 - Bosco Incoronata(14) E4 bis – Fiume Fortore. (15) [Lelenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni
tre anni dal Consiglio regionale, previa deliberazione di Giunta regionale e
previo parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico, anche sulla base
delle richieste formulate dagli enti interessati e da organismi scientifici e
associazioni] (16)
(10) Con la l.r. 20/2006 è stato istituito il Parco naturale regionale 'Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo'(11) Area aggiunta dalla l.r. 17/2005, art. 22, comma 2(12) Con la l.r. 31/2006 è stato istituito il Parco naturale regionale ' Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo '(13) Area aggiunta dalla l.r. 7/2002, art. 46(14) Con la l.r. 10/2006 è stato istituito il Parco naturale regionale ' Bosco Incoronata(15) Area aggiunta dalla l.r. 22/2009, art. 1, c. 1'(16) Comma abrogato dalla l.r. 17/2005, art. 22, comma 1(17) Con la l.r. 30/2006 è stato istituito il Parco naturale regionale “Costa Otranto – S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”(18) Con la l.r. 6/2006 è stato istituito il Parco naturale regionale ' Porto Selvaggio e Palude del Capitano '(19) Con la l.r. 5/2006 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata “ Palude del Conte e duna costiera”(5) Con la l.r. 37/2007 è stata istituito il parco naturale regionale “Fiume Ofanto”(6) Con la l.r. 16/2006 è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore(7) Area aggiunta dalla l.r. 16/2001, art.1(8) Con la l.r. 18/2005 è stato istituito il Parco naturale regionale 'Terra delle gravine'(9) Con la l.r. 11/2006 è stata istituita la Riserva naturale regionale “Palude la Vela“”
Art. 6Istituzione delle aree naturali protette(20) 1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità dei principi generali enunciati nella presente legge. 2. Il Presidente della Giunta regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all’articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini dell’individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 394/1991. Le Conferenze dei servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data di convocazione. Alla Conferenza dei servizi relativa alla proposta d’istituzione di area naturale protetta sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste. 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno di legge d’istituzione delle aree naturali protette di cui all’articolo. 5. 4. Il disegno di legge deve riportare: a) la descrizione sommaria dei luoghi; b) b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli dell’Istituto geografico militare (IGM) in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio; c) le norme provvisorie di salvaguardia; d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del Piano per il Parco nonchè i principi del regolamento del Parco; e) la classificazione secondo le tipologie previste all’articolo 2; f) l’ente gestore dell’area naturale protetta; g) il regime vincolistico e autorizzativo; h) le sanzioni; i) le forme di vigilanza e sorveglianza; j) gli indennizzi, se previsti; k) le norme finanziarie. 5. Il disegno di legge adottato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla Giunta agli enti territoriali interessati. 6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5, il disegno di legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione della legge istitutiva delle aree naturali protette. (21)
(20) Articolo già modificato dalla l.r. 17/2005, art. 22 e è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 22/2006, art. 30(21) Comma già modificato dalla l.r. 17/2005, art. 22, c. 3 è stato così sostituito dalla l.r. 40/2007, art. 3, comma 15
Art. 7Iniziativa popolare. 1. Allistituzione dellarea naturale protetta si può procedere
anche mediante proposte di legge di iniziativa popolare ai sensi dellart. 54
dello Statuto della Regione Puglia e della legge regionale 16 aprile 1973, n.
9.
2. La proposta di legge di iniziativa popolare dovrà contenere
quanto previsto dallart. 6, comma 3, della presente legge.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo,
si applicano le procedure di cui allalegge
regionale 16 aprile 1973, n. 9.
Art. 8Misure di salvaguardia (22) 1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (23) del disegno di legge di cui all’articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 6, comma 3, della l. 394/1991. In particolare, è vietato: a) aprire nuove cave; b) esercitare l’attività venatoria; c) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; d) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali. 2. Gli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino all’adozione del Piano del Parco di cui all’articolo 20. 3. Sulle aree per le quali operano le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all’articolo 7 della l. 394/1991. 4. In applicazione dell’articolo 7 della l. 394/1991, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un’area protetta una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse totali attribuitale da leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione ambientale.
TITOLO 3Gestione delle aree naturali protette
Art. 9Gestione delle aree naturali protette. 1. La gestione della aree naturali protette è affidata, con
riferimento alle dimensioni delle aree perimetrate, alle Province, alle Comunità
montane, alla città metropolitana e agli enti locali, che la svolgono, di norma,
tramite la costituzione di enti di diritto pubblico, a prevalente partecipazione
provinciale, della Comunità montana, della città metropolitana e dellente
locale, istituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Regione
contribuisce agli oneri gestionali sulla base dei programmi di gestione delle
aree stesse utilizzando anche le risorse finanziarie trasferite dallo Stato e
dallUnione europea.
2. Gli enti di cui al comma 1, in base alla omogeneità,
continuità e rilevanza del territorio interessato, possono assumere in gestione
più aree naturali protette.
3. Sono organi dellente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunità del parco.
4. In relazione alla peculiarità delle aree interessate,
ciascun ente di gestione definisce, con apposito Statuto, sulla base dello
schema tipo di cui al comma 5, lorganizzazione amministrativa, indicando i
poteri del Presidente, del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva, del
Collegio dei revisori dei conti, la nomina e i compiti del Direttore e del
Segretario, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi
statutari, la costituzione della Comunità del parco.
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta lo schema tipo dello Statuto
degli enti gestori di aree protette ed emana direttive in merito.
6. Lente gestore provvede allapprovazione dello Statuto entro
novanta giorni dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la
Regione provvederà in via sostitutiva ai sensi dellart. 19.
7. Lo Statuto è approvato e reso esecutivo con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
Art. 10Il Presidente. 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi
membri, ha la legale rappresentanza dellente e dura in carica per lo stesso
periodo del Consiglio direttivo.
2. La carica di Presidente è incompatibile con quella di
parlamentare, consigliere regionale, assessore o consigliere provinciale, di
presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o
consigliere comunale.
3. Lo Statuto definisce i compiti del Presidente.
Art. 11Il Consiglio direttivo. 1. Il Consiglio direttivo è composto da:
a) il Presidente;
b) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti
della Comunità del parco, con voto limitato a uno;
c) un rappresentante della città metropolitana il cui
territorio eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;
d) un rappresentante della Comunità montana il cui territorio
eventualmente ricada, in tutto o in parte, nel perimetro del Parco;
e) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano
comprovata competenza in materia di conservazione dellambiente e pianificazione
territoriale;
f) due rappresentanti del Consiglio provinciale competente per
territorio;
g) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) due rappresentanti nominati dalle associazioni
protezionistiche legalmente riconosciute dal Ministero dellambiente e operanti
sul territorio regionale.
2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dellente
ed elegge nel suo seno il vice Presidente.
3. Le designazioni devono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dalla richiesta dellente cui è affidata la gestione delle
aree naturali protette; in caso di inadempienza da parte dei soggetti preposti
alle nomine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.
4. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia
nominata la maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Consiglio direttivo viene nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e i componenti non
possono essere riconfermati. Analoga procedura si applica in caso di dimissioni
di singoli componenti.
6. I rappresentanti degli enti territoriali e locali non
possono ricoprire alcun incarico amministrativo.
7. I membri del Consiglio direttivo nominati in rappresentanza
degli enti territoriali e locali devono essere scelti tra persone che non
facciano parte dei Consigli degli enti medesimi e che abbiano specifiche
competenze in materia di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.
8. Lo Statuto definisce i compiti del Consiglio direttivo.
Art. 12La Giunta esecutiva. 1. La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo ed è
formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le
funzioni stabilite nello Statuto dellente Parco.
2. Alla Giunta esecutiva partecipa di diritto, con voto
consultivo, il Direttore dellente Parco.
3. Lo Statuto definisce i compiti della Giunta esecutiva.
Art. 13Il Collegio dei revisori. 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri,
di cui uno designato dal Ministro del tesoro, nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, individuati tra gli iscritti allAlbo dei
Revisori dei conti, con le modalità previste dallo Statuto.
2. I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati.
3. Non possono essere designati Revisori dei conti i componenti
del Consiglio o della Giunta esecutiva.
4. Lo Statuto dellente gestore dellarea protetta stabilisce
le indennità per i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 14La Comunità del parco. 1. Lo Statuto dellente, comprendenti territori di più comuni,
deve prevedere la costituzione della Comunità del parco, composta dal Presidente
della Provincia, dal Sindaco della città metropolitana, ove presente, dai
Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Comunità montana, ove presente.
2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dellente
gestore. Il suo parere è obbligatorio su:
a) regolamento del Parco di cui allart. 22;
b) piano del Parco di cui allart. 20;
c) bilancio e conto consuntivo;
d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del
Consiglio direttivo.
3. La Comunità elabora e approva, previo parere vincolante del
Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua
attuazione.
4. La Comunità adotta il proprio regolamento.. (24)
(24) Vedi anche il regolamento regionale n. 16/2006 riportato nel volume II
Art. 15Il Direttore del Parco. 1. Il Direttore dellente Parco è nominato con decreto
dellAssessore allambiente, previa apposita delega del Presidente della Giunta
regionale, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica
dirigenziale, ovvero con contratto di diritto privato stipulato, per non più di
cinque anni, con soggetti iscritti in un elenco di idonei allesercizio
dellattività di Direttore di aree protette, istituito e disciplinato con
deliberazione di Giunta regionale. In sede di prima applicazione possono essere
nominati, per non oltre due anni, soggetti anche non iscritti nellelenco, in
possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività
scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di
direzione tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza
almeno quinquennale anche non continuativa.
2. Lincarico di Direttore è rinnovabile nonché revocabile in
qualunque momento con provvedimento motivato.
3. La funzione di Direttore è regolamentata dallo Statuto
dellente di gestione delle aree protette in base
agli artt. 52 e 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 16Il personale dellente Parco. 1. Gli enti di gestione delle aree protette di cui allart. 9
si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale
trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici.
2. Ai Dirigenti dei Servizi tecnici e contabili nonché al
Segretario di cui allart. 17, si applicano le norme di cui allart. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Lordinamento e la pianta
organica del personale dellente di gestione vengono disciplinati con
provvedimenti del medesimo ente soggetti alla vigilanza del Comitato regionale
di controllo. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito limpiego
di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore
agricolo-forestale.
4. Lorganizzazione della struttura degli enti di gestione
delle aree protette è demandata al Consiglio direttivo, che può articolare il
personale in base alle esigenze di funzionamento.
5. Al personale delle aree protette si applica lo stato
giuridico ed economico previsto per il personale degli enti locali.
Art. 17Il Segretario. 1. Il Segretario dellente è nominato, secondo le modalità
stabilite dallo Statuto, tra il personale dellente, laureato in materie
giuridico-amministrative e/o contabili.
2. Il Segretario sovrintende allattività amministrativa e
contabile dellente. Assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta esecutiva
e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente.
Art. 18Bilanci e gestione finanziaria. 1. Per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e
dei rendiconti generali degli enti di gestione delle aree protette si applicano
le norme statali e regionali vigenti in materia.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 sono approvati dai
Consigli direttivi degli enti di gestione e le relative deliberazioni sono
sottoposte allorgano di controllo che ne valuta la legittimità nei termini di
cui allart. 46, comma 8, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3. Lapprovazione dei documenti di bilancio preventivo e
relativi assestamenti e variazioni, è subordinata alla verifica di compatibilità
con i corrispondenti documenti regionali per le voci riguardanti lassegnazione
annua regionale e le spese per il personale.
4. I documenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 19Controllo sugli atti - Commissariamento e
scioglimento degli organi. 1. Il controllo di legittimità sugli atti degli enti cui è
affidata la gestione delle aree naturali protette
regionali, di interesse provinciale, metropolitano e locale è esercitato ai
sensi della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 «Norme per lesercizio delle
funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali».
2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su segnalazione
dellorgano di controllo, qualora riscontri gravi inadempienze gestionali o
fatti gravi contrari alle norme vigenti o per persistente inattività, provvede,
con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, allo
scioglimento degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette
regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale.
3. Con il decreto di scioglimento, il Presidente della Giunta
nomina, contestualmente, un commissario con pieni poteri che rimane in carica
fino alla ricostituzione degli organi dellente di gestione.
TITOLO 4Gestione territoriale
Art. 20Piano per il Parco (25) 1. Strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali
protette sono il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale
per la promozione delle attività compatibili di cui allart. 21.
2. I contenuti del piano per il Parco sono analoghi a quelli
previsti dallart. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Il piano è predisposto dallente di gestione ed è adottato
dal Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla data di
insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del
parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie
occorrenti per la sua attuazione.
4. Successivamente alladozione, il piano viene depositato
presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni
consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne
copia. Dellavvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il
Bollettino ufficiale della Regione Puglia. In tale periodo chiunque può
presentare osservazioni scritte.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, il piano è inviato
dallente di gestione della Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato
tecnico-scientifico di cui allart. 3, lo invia alle Commissioni consiliari
competenti, che lo inoltrano con il relativo parere al Consiglio regionale.
6. Al piano possono essere apportate modifiche seguendo le
procedure di cui ai commi precedenti ed è aggiornato con identica modalità
almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale
interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti
e sostituisce, a ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del
territorio.
8. Ladeguamento degli strumenti urbanistici comunali e
intercomunali alle previsioni del piano avviene entro e non oltre i dodici mesi
successivi alla data di approvazione del piano medesimo.
9. In caso di ritardi o omissioni da parte degli enti di
gestione nellattuazione delle previsioni contenute nei piani per il Parco, la
Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene attraverso la nomina di
commissari ad acta.
(25) Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n.
1760 è stato approvato l'atto di indirizzo
per l'attuazione del presente articolo.
Art. 21Piano pluriennale economico-sociale. 1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni
del piano e nei limiti del regolamento di cui allart. 22, la Comunità del parco
promuove iniziative, coordinate con quelle degli enti locali interessati, atte a
favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A
tal fine, predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione
delle attività compatibili, con contenuti analoghi a quelli dellart. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il piano ha durata quadriennale ed è sottoposto al parere
vincolante del Consiglio direttivo dellente di gestione ed è approvato, sentiti
gli enti locali, dal Consiglio regionale e può essere annualmente aggiornato con
la stessa procedura della sua formazione.
3. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale
possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi
interessati.
4. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite
da erogazioni o contributi privati o pubblici, a qualsiasi titolo concessi, da
diritti e canoni di utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al
Parco o dei quali esso abbia la gestione, dai proventi delle sanzioni di cui
allart. 25.
Art. 22Il Regolamento. 1. Il regolamento del Parco disciplina lesercizio delle
attività consentite entro il territorio del Parco ed è adottato dallente di
gestione, anche contestualmente allapprovazione del piano per il Parco di cui
allart. 20 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di approvazione
del medesimo.
2. Il regolamento è approvato, previo parere della Comunità del
parco, dal Consiglio regionale.
3. I contenuti del regolamento sono
analoghi a quelli previsti dallart. 11 della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
Art. 23Ufficio parchi e riserve naturali - Vigilanza (26) (27) 1. Le funzioni amministrative regionali connesse allattuazione
della presente legge vengono espletate dallUfficio parchi e riserve naturali
dellAssessorato regionale allambiente. Sono compiti dellUfficio:
a) la vigilanza sugli enti di gestione;
b) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali
volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua
tutela e gestione;
c) lindividuazione delle aree da destinare a protezione, anche
sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito
del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui allart. 3 della presente
legge;
d) lassistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione
delle aree naturali protette;
e) la promozione regionale di iniziative di informazione, di
formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole dobbligo,
nonché di sensibilizzazione dellopinione pubblica alla conoscenza e al rispetto
del patrimonio naturalistico della Regione;
f) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle
aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali;
g) la promozione di attività produttive compatibili con
lambiente naturale;
h) la predisposizione di piani e programmi per laccesso alle
risorse finanziarie nazionali e comunitarie.
(26) Vedi anche la l.r. 37/2007, art. 5, c. 3(27) Con Delib.G.R. 22 dicembre 2000, n.
1760 è stato approvato l'atto di indirizzo
per l'attuazione del presente articolo.
Art. 24Sorveglianza. 1. Lente di gestione dellarea protetta regionale esercita le
funzioni di sorveglianza sulle aree protette affidategli in gestione, con
proprio personale; può, altresì, stipulare, a tal fine, specifiche convenzioni
con il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla sorveglianza concorrono, altresì, gli agenti di polizia
locale, urbana e rurale, le guardie di caccia e pesca
e le guardie ecologiche volontarie di cui allart. 44
della legge
regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché i soggetti di cui allart. 27 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 e i nuclei di vigilanza territoriale delle Province.
Art. 25Sanzioni. 1. Linosservanza delle disposizioni di cui allart. 8, comma
1, comporta la riduzione in pristino dei luoghi e leventuale ricostituzione
delle specie vegetali e animali.
2. Le violazioni al divieto di cui allart. 8, comma 1, lett.
a), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di lire 4
milioni a un massimo di lire 6 milioni per ogni 10 mc di materiale rimosso.
3. Le violazioni al divieto di cui allart. 8, comma 1, lett.
b), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni al divieto di cui allart. 8, comma 1, lett.
c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni a un
massimo di lire 30 milioni.
5. Le violazioni al divieto di cui allart. 8, comma 1, lett.
d), comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
6. Le violazioni alle limitazioni e ai divieti di cui allart.
8, comma 2, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 2 milioni
a un massimo di lire 6 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è
stato effettuato il taglio boschivo.
7. Per laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge si applicano
le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e
allart. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono
introitate nei bilanci dei rispettivi enti di gestione e destinate agli appositi
capitoli di spesa dei bilanci di previsione degli enti stessi.
Art. 26Aree contigue. 1. In sede di predisposizione del piano per il Parco
di cui allart. 20 e del piano pluriennale economico-sociale di cui allart. 21,
la Regione, dintesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette
e con gli enti locali interessati, stabilisce eventuali misure di disciplina
dellattività venatoria nei limiti stabiliti dallart. 32, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dallart. 21, comma 1, lett. b), della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
TITOLO 5Disposizioni transitorie e finali
Art. 27Parchi naturali di Porto
Selvaggio e Lama Balice.(28) 1. Vengono confermati parchi naturali regionali di
cui allarticolo 2, lettera a), il parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio,
istituito con legge
regionale 24 marzo 1980, n. 21, nonché il parco naturale in
località Lama Balice del comune di Bari, istituito con D.P.G.R. 14 luglio 1992,
n. 352
(28) Articolo così sostituito dalla l.r. 9/2004, art. 1
Art. 28Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge,
quantificabili in lire 3 miliardi 500 milioni, si fa fronte mediante la seguente
variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1997, in
termini di competenza e di cassa:
Variazione in aumento
Cap. 0581010 Norme per listituzione e la gestione delle aree
naturali protette nella Regione Puglia (L.R. n. del ), L. 3.500.000.000
Variazione in diminuzione
Cap. 1110070 Fondo per il finanziamento di leggi regionali in
corso di adozione, L. 3.500.000.000
Art. 29Abrogazioni. 1. Sono abrogate le leggi regionali 7 giugno 1975, n. 50 e 21 marzo 1977, n. 8, nonchè tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge. 2. Sono altresì revocate le deliberazioni del Consiglio regionale n. 672 del 25 novembre 1987 e n. 881 del 27 luglio 1988 Programmi di finanziamento per la realizzazione di parchi naturali attrezzati. ALLEGATO PROGRAMMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE ELENCO GENERALE PER PROVINCIA E SCHEDE IDENTIFICATIVE
(•) Area aggiunta dalla l.r. 22/2009, art. 1, c. 2, lett. a)(•) Scheda inserita dall’ art. 46, della l. r. 7/02.(•) Scheda aggiunta dalla l.r. 22/2009, art. 1, c. 2, lett. b)
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