Legge Regionale 4 agosto 2004, n. 14 Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004
TITOLO I Norme di assestamento e di prima variazione
Art. 1(Finalità) 1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia
per lesercizio finanziario 2004, approvato con legge regionale 30 dicembre 2003, n. 30 (Bilancio
di previsione per lesercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006), sono
introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai
residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e allavanzo di amministrazione
secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dellesercizio 2003, nonché
le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di
entrata e di spesa. 2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 655
milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2004 è rideterminato in euro 1.111.723.782,58 e
destinato per la quota incrementale allistituzione del fondo per il
finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di cui allarticolo 3,
allincremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate, nonché al
finanziamento di passività pregresse e a spese indilazionabili e obbligatorie.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono
lanalitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo
di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle
variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa
per effetto dellutilizzazione dellavanzo e delle operazioni di assestamento e
variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2(Adeguamento dello stato di previsione dellentrata e della spesa) 1. Per effetto delle variazioni di cui allarticolo 1,
lammontare complessivo dellentrata e della spesa dello stato di previsione del
bilancio per lesercizio finanziario 2004 risulta modificato, sia per lentrata
che per la spesa, in euro 15.275.616.418,27 in termini di competenza e in euro
22.040.919.896,72 in termini di cassa.
TITOLO II Norme settoriali di rilievo finanziario
Art. 3(Fondo per il finanziamento di programmi di settore e intersettoriali) 1. È istituito il fondo per il finanziamento dei programmi di
settore e intersettoriali regionali con una dotazione finanziaria di euro 350
milioni, da gestire a termini dellarticolo 54
della legge
regionale 16 dicembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli). 2. Lo stanziamento di cui al comma 1, sul capitolo di nuova
istituzione 1110052 - unità previsionale di base 3.2.1 (Ragioneria fondi di
riserva e fondi speciali) - è utilizzato esclusivamente per spese di
investimento secondo le determinazioni della Giunta regionale da indirizzare,
sulla base della normativa vigente, verso interventi di settore e
intersettoriali ed è alimentato: a) quanto a euro 233.766.560,75 mediante utilizzazione di parte
dellavanzo di amministrazione proveniente dal rendiconto finanziario relativo
allesercizio 2003; b) quanto a euro 109.770.868,94 mediante utilizzazione delle
economie vincolate provenienti dagli esercizi 2000 e retro e disponibili al 31
dicembre 2003 sui capitoli di cui alla distinta allegata alla presente legge
(allegato C); c) quanto a euro 6.462.570,31 mediante riduzione dello
stanziamento del capitolo 1110045 Fondo per la reiscrizione dei residui passivi
perenti.
3. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui
al capitolo 1110060 è complessivamente determinato, per lesercizio 2004, in
euro 282.633.507,14 per effetto della riduzione derivante dallapplicazione
della lettera b) del comma 2.
Art. 4(Modifica allarticolo 4 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1) 1. Il comma 4 dellarticolo 4
della legge regionale 7 gennaio 2004, n.
1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia), è sostituito dal seguente:
4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto
di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a
figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione
della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto
agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato in bilancio lequilibrio di
competenza..
Art. 5(Intervento finanziario per il completamento dellazione di risanamento e rilancio del Parco scientifico e tecnologico CSATA) 1. È autorizzata la spesa di euro 900 mila per la
sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale della partecipata
Tecnopolis CSATA s.c.r.l. per il completamento del programma di risanamento e
rilancio. 2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito
stanziamento di pari importo sul capitolo 1483 - unità previsionale di base
3.3.3 (Interventi di sostegno per lo sviluppo socio-economico nelle aree
depresse) del bilancio regionale per lesercizio finanziario 2004.
Art. 6(Disposizioni per lattuazione dellAccordo di programma ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) 1. Al fine di dare attuazione allAccordo di programma del 5
agosto 1999, sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione
Puglia e la Regione Basilicata e ai connessi atti dintesa del 27 maggio 2004, è
stanziata sul capitolo di nuova istituzione 621040 - unità previsionale di base
7.2.2 (Interventi regionali in materia di risorse idriche) - la somma di euro 11
milioni 700 mila per lacquisizione da parte della Regione Puglia della totalità
della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in Acquedotto pugliese
(AQP) a fronte dellavvio della gestione autonoma del Servizio idrico integrato
in Basilicata, nonché è incrementato di euro 2 milioni 400 mila lo stanziamento
del capitolo 541050 - unità previsionale di base 7.2.2 - per la copertura
parziale degli importi a carico della Regione Puglia rivenienti
dallapplicazione della tariffa per lacqua allingrosso per lanno 2003,
secondo le modalità stabilite dal Comitato di coordinamento per lattuazione
dellAccordo di programma, ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n.
36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), con deliberazione 27 maggio
2004.
Art. 7(Quarto centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino) 1. Il contributo in favore del comune di Copertino per le
manifestazioni celebrative, di cui allordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3356, inerenti il quarto centenario della
nascita di San Giuseppe da Copertino, previsto dallarticolo 50
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio
pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), al capitolo 522090 - unità
previsionale di base 8.4.4 (Interventi regionali in materia di infrastrutture) -
del bilancio regionale, è rideterminato in euro 195 mila.
TITOLO III Norme in materia sanitaria
Art. 8(Contratti a tempo determinato) 1. Per assicurare le funzioni dirigenziali, in assenza di personale dipendente e in presenza di posti vacanti nella dotazione organica da rendere indisponibili, le aziende sanitarie sono autorizzate a ricorrere a contratti a tempo determinato ex articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421) e successive modificazioni. 2. Per lesercizio delle funzioni strategiche connesse alla programmazione sanitaria regionale e al controllo di gestione, cui non possono far fronte con personale in servizio, i Direttori generali sono altresì autorizzati ad avvalersi di esperti e consulenti con incarichi di collaborazione ex articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 9(Modifica allarticolo 8, comma 3, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19) (•) 1. Allarticolo 8, comma 3, della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003) le parole dellultimo periodo: e, per linsieme delle ASL autorizzate, l1 per cento del monte salari determinato complessivamente su base regionale alla data del 31 dicembre 1999 sono abrogate. 2. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie per le quali è intervenuta lapprovazione da parte della Giunta regionale devono intendersi approvate con esclusione del riferimento del limite soppresso dal comma 1. 3. In deroga a quanto previsto dall articolo 8, comma 3, della legge regionale 19/2003, in considerazione delle sue particolari condizioni strutturali, lAzienda unità sanitaria locale (AUSL) Ta/1 è autorizzata allincremento della dotazione organica fino alla concorrenza del 3 per cento e relative assunzioni finalizzate alle nuove attivazioni previste dal piano di riordino della rete ospedaliera nonché alle strutture di emergenza-urgenza.
(•) Vedi il testo aggiornato e coordinato della l.r. 19/2003
Art. 10(Medicina specialistica ambulatoriale) (•) 1. Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nellambito del Servizio sanitario nazionale [da almeno cinque anni] e che a tale data non abbiano superato i cinquantacinque anni di età possono, a domanda, essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, fermo restando il giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365 (Regolamento per il giudizio di idoneità ai sensi dellarticolo 9, comma 8, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nel limite dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla l.r. 19/2003.(1) Linquadramento è effettuato successivamente allindividuazione, con provvedimento della Giunta regionale, delle aree di attività specialistica ai fini del miglioramento del servizio e dopo aver esperito, prioritariamente, da parte delle aziende, le procedure di mobilità previste dal regolamento regionale in materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero. 2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei. 3. Le ore coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente articolo sono rese indisponibili.
(•) Vedi, anche, la Delib.G.R. 15 marzo 2005, n.
367(1) Periodo modificato dalla l.r. 1/2005, art. 33, comma 4.
Art. 11(Medicina dei servizi) (•) 1. I medici titolari a tempo indeterminato nelle aree delle attività proprie della medicina dei servizi, in possesso di unanzianità di anni cinque alla data del 31 dicembre 1998, in attuazione dellarticolo 8, comma 1 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, con un rapporto orario di almeno ventiquattro ore settimanali, anche con doppio incarico compatibile, possono, a domanda, essere inquadrati, previo giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502 (Regolamento recante norme per linquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale di incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi), nel limite dei posti vacanti delle dotazioni organiche di cui alla l.r. 19/2003, a seguito di individuazione delle aree con provvedimento di Giunta regionale, subordinatamente allesperimento delle procedure di mobilità previste dai regolamenti in materia di ricollocazione del personale dipendente risultato in esubero. 2. I Direttori generali delle AUSL sono, altresì, autorizzati a istituire nuovi posti nelle aree interessate in conseguenza delle nuove esigenze determinate dal passaggio al pubblico impiego dei medici risultati idonei. 3. Per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli incarichi a tempo determinato per le attività di cui ai commi 1 e 2 cessano allo scadere del contratto in essere. 4. Sono utilizzati a esaurimento gli incarichi a tempo indeterminato inferiori a ventiquattro ore settimanali.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di conferire incarichi a qualsiasi titolo per la medicina dei servizi. 6. I rapporti di lavoro in regime di convenzione delle figure di personale laureato non medico, di cui all articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabile), addetto ai servizi socio sanitari territoriali, che erano titolari alla data del 31 marzo 2003 di convenzione o comunque in servizio, a tale data, continuativamente da almeno cinque anni, sono trasformati a esaurimento a tempo indeterminato. (2) 7. Il personale in soprannumero di cui al comma 6 è utilizzato dalle AUSL presso altri uffici o servizi.
Art. 12(Personale medico del servizio di emergenza territoriale 118) 1. Il personale medico adibito ai servizi di emergenza sanitaria territoriale 118 di cui allarticolo 41, commi 1 e 3, della l.r. 4/2003, in possesso dellattestato di idoneità allesercizio dellemergenza e in servizio alla data del 4 settembre 2003, di rilevazione delle zone carenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2003, n. 1326 (Documento di indirizzo economico finanziario), può presentare domanda per lattivazione degli incarichi a tempo indeterminato di cui allarticolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n.270 (Regolamento di esecuzione dellaccordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale). 2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in apposito elenco da utilizzare per laffidamento degli incarichi a tempo indeterminato nel limite di quelli individuati alla data del 4 settembre 2003 e non assegnati con il bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del 27 maggio 2004, n. 64. 3. I criteri per linserimento nellelenco di cui al comma 2 sono stabiliti dal Comitato permanente regionale ex articolo 12 del d.p.r. 270/2000. 4. Il personale di cui al comma 2, non assegnato alle zone carenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 2003, è assegnato, con incarico a tempo indeterminato, ai punti di primo intervento territoriale da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 13(Personale ex legge regionale 9 giugno 1987, n. 16) 1. Il personale appartenente al ruolo speciale di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per lintegrazione scolastica degli handicappati), adibito nelle AUSL, da data anteriore al 31 dicembre 1999, ad attività diverse da quelle di cui allarticolo 46, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2003, n.17 (Sistema integrato dinterventi e servizi sociali in Puglia) (3) , può essere confermato nelle suddette attività, con oneri a carico delle AUSL.
Art. 14(Funzionamento punti di primo intervento e pronto soccorso) 1. I Direttori generali delle AUSL sono autorizzati a stipulare accordi integrativi aziendali a norma dellarticolo 65, comma 2, del d.p.r. 270/2000 al fine di utilizzare il personale adibito ai servizi di emergenza-urgenza nei punti di primo intervento e pronto soccorso di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1429 (Seconda rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera - Armonizzazione e affinamento degli elementi strutturali di piano di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1087/2002 a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle comunità locali interessate).
Art. 15(Controllo della qualità) 1. Per la promozione della rilevazione della qualità percepita dai cittadini, giusta direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2004, nel contesto della promozione della comunicazione istituzionale in ambito sanitario, il progetto affidato a Tecnopolis con deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2004, n. 618 è integrato con la realizzazione dellulteriore obiettivo del controllo della qualità dellumanizzazione dellassistenza sanitaria. 2. Ai fini di cui al comma 1, Tecnopolis è autorizzata a utilizzare per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, previa autorizzazione della Giunta regionale, unità di personale laureato, uno per azienda sanitaria pubblica, dotato di idonei requisiti. 3. Il personale di cui al comma 2 è funzionalmente assegnato allAgenzia regionale sanitaria. 4. La copertura degli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo è assicurata con le risorse assegnate dal Ministero della salute per gli obiettivi di piano di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 85 e 19 dicembre 2003, n. 127.
Art. 16(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8)(•) [1. Alla legge regionale 28 maggio
2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e allesercizio, allaccreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il numero 3) della lettera a) del comma 1 dellarticolo
3, è inserita la seguente lettera:
a-bis) con deliberazione di Giunta regionale:
e la numerazione dei punti 4) e 5) è sostituita dalla
numerazione 1) e 2);
b) dopo il comma 2 dellarticolo 25 è inserito il seguente:
2-bis. Laccreditamento provvisorio di cui al comma 1 è
concesso subordinatamente alla definizione delle procedure riguardanti le
strutture temporaneamente accreditate e le altre già operanti di cui
allarticolo 8-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive
modificazioni e allarticolo 29 della presente legge..]
Art. 17(Attuazione dellarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992) 1. A norma dellarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni la Giunta regionale procede a: a) definire accordi con gli erogatori di prestazioni sanitarie pubblici ed equiparati; b) fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA); c) emanare indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati da parte delle AUSL; d) indicare le funzioni e le attività da potenziare e depotenziare secondo le linee della programmazione regionale nel rispetto delle priorità indicate dalla programmazione sanitaria. 2. A norma dellarticolo 8 quinquies, comma 1, lettera d, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, le AUSL, in sede di stipula degli accordi e dei contratti di fornitura ex articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni delle prestazioni sanitarie rientranti nellambito dellassistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dallanno 2004, remunerano i costi dei volumi di prestazioni eccedenti il programma di cui agli accordi e contratti sottoscritti nella misura massima del 30 per cento della tariffa intera e comunque non oltre il 50 per cento delle tariffe corrispondenti allultima regressione tariffaria.(4) 3. Per le prestazioni di ricovero a ciclo continuativo o diurno, ospedaliero per acuti ed extraospedaliero residenziale e semiresidenziale la remunerazione dei costi dei volumi di prestazioni eccedenti il programma di cui agli accordi e contratti sottoscritti è fissata nella misura del 25 per cento della tariffa prevista per la tipologia di appartenenza e, comunque, non oltre il 30 per cento della tariffa corrispondente allultima regressione tariffaria. (5)
(4) Per quanto riguarda gli accordi contrattuali con le strutture specialistiche vedi anche l’art. 18 della l.r. 26/2006(5) Vedi la l.r. 26/2006, art. 6 (Tariffe case di cura private)
Art. 18(Interventi per labbattimento delle liste dattesa) 1. Al fine della corretta gestione delle liste dattesa, i Direttori generali sono autorizzati a predisporre progetti annuali finalizzati al potenziamento dei centri unificati di prenotazione e casse riscossione tickets mediante assunzione di unità di personale a tempo determinato del ruolo amministrativo o tecnico. Tale potenziamento deve assicurare lapertura di più punti di prenotazione e pagamento con orario antimeridiano e pomeridiano. 2. I Direttori generali sono, altresì, autorizzati ad assumere, in deroga al 50 per cento del turnover previsto dalla l.r. 19/2003, personale medico delle discipline di cardiologia, pronto soccorso, radiologia, anestesia e rianimazione, oncologia medica, radioterapia, medicina fisica e riabilitativa, cardiochirurgia, neurochirurgia, operatori professionali collaboratori-tecnici di radiologia, direttori di struttura complessa dellarea della dirigenza medico-veterinaria e della sanitaria non medica, nonchè, in deroga al vincolo di cui allarticolo 8, comma 5, lettera b), della l.r. 19/2003, collaboratori infermieri professionali. (6) 3. Per lanno 2004 le graduatorie relative ai concorsi pubblici per la copertura di posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale e tecnico di radiologia, non utilizzate in conseguenza dei divieti di cui alle leggi regionali 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000) e 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2001) e successive modificazioni, possono essere utilizzate per incarichi a tempo indeterminato anche per la copertura dei posti di nuova istituzione. 4. I Direttori generali delle aziende sanitarie, nelle discipline nelle quali sono rilevate criticità in relazione ai tempi dattesa, con particolare riferimento ai tempi previsti nellaccordo dell11 luglio 2002 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, danno attuazione al secondo comma dellarticolo 55 del CCNL 8 giugno 2000 della dirigenza medica. 5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi in materia di liste di attesa, individuati nellaccordo dell11 luglio 2002 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce elemento di valutazione dei Direttori generali ai fini della conferma o revoca dellincarico
(6) Con l’art. 26 della l.r. 1/2005 è stata estesa la deroga anche agli autisti di autoambulanza
Art. 19(Acquisti di beni e servizi) 1. A parziale modifica dellarticolo 20 della l.r. 28/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti ad autorizzazione della Giunta regionale esclusivamente gli acquisti di beni e servizi, di valore superiore a euro 130 mila al netto dellIVA, non inclusi nel programma annuale degli investimenti nonché nellelenco dei servizi appaltati o da appaltare di cui allarticolo 21, comma 5, della l.r. 1/2004. 2. La richiesta di autorizzazione da parte delle aziende sanitarie deve obbligatoriamente evidenziare i seguenti elementi: a) compatibilità finanziaria ai sensi dellarticolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sullassetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517); b) economie di gestione rivenienti dallacquisizione di beni o servizi in termini di riduzione di costi del personale dipendente, beni di consumo, manutenzioni e altri fattori produttivi; c) parere del Collegio sindacale.
Art. 20(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa) (•) 1. Dopo il comma 3-ter dellarticolo 11
della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20
(Assestamento e variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2002), introdotto dallarticolo 32
della L.R. n. 1/2004, sono inseriti i seguenti:
a) 3-ter 1. Per le autorizzazioni alle transazioni di importo
superiore al limite di cui al comma 3-ter, lautorità di cui allarticolo 206,
comma 2, del R.D. n. 267/1942 è individuata nellAmministrazione regionale nella
persona del suo legale rappresentante o del suo delegato. 3-ter 2. La distribuzione di acconti ai sensi dellarticolo
212, comma 2, del R.D. n. 267/1942 è disposta, per ciascun importo inferiore al
limite di cui al comma 3-ter, dal Commissario liquidatore della liquidazione
coatta amministrativa della soppressa USL, sentito il parere del Comitato di
sorveglianza. Per gli importi superiori al limite di cui al comma 3-ter, la
distribuzione di acconti è autorizzata dallAmministrazione regionale nella
persona del suo legale rappresentante o del suo delegato, sentito il parere del
Comitato di sorveglianza..
Art. 21(Spese di trasporto per emodialisi) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento delle procedure per laccreditamento, in deroga alle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 8, della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativa concernente le nefropatie croniche), i pazienti in trattamento dialitico presso strutture pubbliche o private transitoriamente accreditate, ubicate in Unità sanitaria locale diversa da quella di residenza, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in vigore. 2. Per i pazienti di cui al presente articolo, in trattamento dialitico alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto al rimborso è riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2004.
Art. 22(Rimborso spese per la vaccinoterapia) 1. Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1995, n. 17 (Diagnostica e terapia delle allergopatie presso le USL della Regione Puglia), le ASL provvedono al rimborso delle spese per la vaccinoterapia, necessaria e insostituibile per la cura delle allergopatie. 2. Il rimborso di cui al comma 1 è dovuto ai componenti di nuclei familiari con reddito non superiore a euro 20 mila annui.
Art. 23(Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24)(7) [1. Alla legge regionale 13 agosto
2001, n. 24 (Istituzione dellAgenzia regionale sanitaria pugliese -
ARES), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dellarticolo 8, le parole: sino al massimo di
sei sono sostituite dalle seguenti: sino al massimo di sette; b) il comma 2 dellarticolo 9 è sostituito dal seguente:
2. Lorganico di personale, escluso i Direttori di area, può
raggiungere la misura massima di trentasei unità, comprensive di quelle di cui
allarticolo 12 della L.R. n. 20/2002, di cui non oltre nove di posizione
dirigenziale.]
Art. 24(Tariffe dei ricoveri ospedalieri e tetti di spesa) 1. Fino allemanazione delle nuove tariffe ministeriali dei ricoveri ospedalieri, a decorrere dal 1° luglio 2004, quelle attualmente in vigore, con riferimento alle tipologie di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 995, sono modificate come di seguito riportato: a) tipologia 2 - da 90 a 95 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998; b) tipologia 3 - da 85 a 90 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998; c) tipologia 4 - da 75 a 80 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998. 2. Le tariffe Diagnosis related groups (DRGs) relative a ricoveri di peso superiore a 2,5 sono valorizzate con una maggiorazione di cinque punti percentuali calcolati sulle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998 e aggiunti alla percentuale riferita a ciascuna tipologia di struttura. 3. In conseguenza del riordino della rete ospedaliera di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 (Piano di riordino della rete ospedaliera) e n. 1429 del 2002, i presidi ospedalieri delle AUSL costituiti da uno o più stabilimenti funzionalmente accorpati rientrano nella tipologia 2 di cui al comma 1 a decorrere dal 1° luglio 2004. 4. I Direttori generali, nellattribuzione del budget annuale ai suddetti presidi ospedalieri, applicano il criterio delle regressioni tariffarie in analogia a quanto previsto per le strutture private.
Art. 25(Fondi di esclusività) 1. In deroga a quanto previsto dallarticolo 6, commi 5 e 6,
della L.R. n. 20/2002, per gli anni 2002 e 2003 la quota spettante alla Regione
Puglia dal riparto, rispettivamente, di euro 154.937.070 ed euro 147.416.940,00
commisurata ai rapporti di esclusività del personale degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico (IRCCS), enti ecclesiastici, aziende miste e
policlinici universitari è ripartita tra le suddette strutture nella misura di
seguito riportata:
|
anno 2002 |
anno 2003 |
A.O. Policlinico consorziale -
Bari |
2.309.259,00 |
2.197.175,00 |
A.O. Ospedali riuniti -
Foggia |
306.052,00 |
291.197,00 |
IRCCS Oncologico -
Bari |
676.917,00 |
644.062,00 |
IRCCS De Bellis -
Castellana |
667.542,00 |
635.142,00 |
EE.EE Miulli -
Acquaviva |
2.090.679,00 |
1.989.204,00 |
EE.EE. Casa sollievo della
sofferenza - San Giovanni Rotondo |
4.256.295,00 |
4.049.709,00 |
EE.EE. Panico -
Trifase |
1.143.968,00 |
1.088.443,00 |
TOTALE |
11.450.712,00 |
10.894.932,00 |
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|
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Art. 26(Azienda ospedaliero-universitaria, Ospedali riuniti di Foggia)
Art. 27(Regolazione ricoveri in mobilità extra regionale) 1. In conseguenza dellentrata in vigore della Tariffa unica convenzionale (TUC) per la compensazione fra Regioni, il secondo periodo dellarticolo 11, comma 6, della l.r. n. 32/2001 è abrogato.
Art. 28(Anticipazioni mensili agli enti ecclesiastici e IRCCS privati) 1. A decorrere dal mese successivo alla data di approvazione del documento di indirizzo economico funzionale per lanno 2004, le anticipazioni mensili riconosciute agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici, ivi compresi gli Istituti ospedalieri Opere Don Uva - Casa della Divina Provvidenza, per le prestazioni sanitarie, come quantificate nei documenti annuali di indirizzo economico funzionale, sono erogate dalle AUSL competenti entro otto giorni dalla data dellavvenuto accredito da parte della Regione. Decorso tale termine, sui Direttori generali ricade la responsabilità delleventuale addebito di interessi.
Art. 29(Soglie di ammissibilità DRGs. Precisazioni) 1. La soglia di ammissibilità dei ricoveri in regime ordinario di cui allarticolo 22, comma 2, della l.r. 1/2004 deve intendersi calcolata sul totale dei ricoveri ordinari con esclusione di quelli di zero e un giorno.
Art. 30(Modifica allarticolo 15 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36) 1. Dopo la lettera e) della prima elencazione del comma 4
dellarticolo 15
della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36
(Norme e principi per il riordino del SSR in attuazione del D.Lgs. n. 502/1992,
così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993), così come sostituito dalla lettera
A del comma 1 dellarticolo 30 della L.R. n. 1/2004, sono aggiunte le seguenti:
f) unità operativa per le attività di statistica ed
epidemiologia; g) unità controllo di gestione; h) centrale operativa provinciale del sistema di emergenza
118; i) servizi di radiologia territoriali, uno per ciascuna AUSL,
purché dotati di TAC, Risonanza magnetica nucleare e Senologia presenti nella
stessa struttura poliambulatoriale..
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 31(Contributo per lacquisto di climatizzatori agli anziani) 1. Nellambito del Piano sociale regionale di cui alla l.r. 17/2003 (8) , la Giunta regionale indica tra le priorità lerogazione di un contributo per lacquisto di climatizzatori daria (caldo-freddo) destinati ai cittadini anziani. 2. I Comuni recepiscono tali priorità nellambito del Piano di zona e, con proprio regolamento, stabiliscono i criteri per lerogazione di detto contributo, da destinarsi prioritariamente agli anziani soli e che vivono unaccertata condizione di disagio socio-economico. 3. Il valore massimo del contributo concesso a ciascun richiedente non può superare la somma di euro 200 e comunque il 50 per cento del costo dellapparecchio climatizzatore.
Art. 32(Adeguamento contributo case protette) (•) 1. La quota di spesa sanitaria di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera b), della legge regionale 19 aprile
1995, n. 20 (Legge regionale 27 febbraio 1995,
n. 7 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1995 e
bilancio pluriennale 1995-1997. Rettifiche e integrazioni), è pari al 50 per
cento delle tariffe stabilite dall’articolo 32 del
Reg. reg. n. 4/2007 .(9)
(•) Da intendersi con riferimento all’assistenza alle persone non autosufficienti nelle case protette di tipologia A così come previsto dall’art. 28della l.r. 1/2005(9) Articolo sostituito dalla l.r. 4/2010, art. 11. Il testo originario era così formulato: «Art.
32. Adeguamento contributo case protette. 1. Il contributo giornaliero
riconosciuto dalla Regione ai gestori di case protette dal reg. 2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), legge regionale
n. 20/1995 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a
rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non
autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette), a decorrere dal
1° luglio 2004 è elevato a euro 32,00.».
Art. 33(Acquisizione quote di partecipazione azionaria della Fiera del Salento s.p.a.) 1. È autorizzata la spesa di euro 122 mila per la
sottoscrizione di quote di partecipazione della società Fiera del Salento S.p.A.
2. Allonere di cui al comma 1 si fa fronte mediante apposito
stanziamento di pari importo sul capitolo 352070 - unità previsionale di base
4.8.2 (Enti fieristici regionali) - del bilancio regionale per lesercizio
finanziario 2004.
Art. 34(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13) 1. Alla legge
regionale 11 maggio 2001,
n.13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici),
sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dellarticolo 9 (10) è aggiunto il seguente:
2-bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la
Regione Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta
finanziamenti per lesecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui
allarticolo 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione
della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni).;
b) dopo il comma 2 dellarticolo 10 è aggiunto il seguente:
2-bis. La Giunta regionale, con propri atti, può disporre
lerogazione di contributi per spese di investimento ai Comuni, alle Province,
agli enti pubblici fieristici di rilevanza regionale nonché in favore dei
soggetti di cui allarticolo 2
della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4
(Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di
urbanizzazione), per gli interventi di cui allarticolo 1 della medesima legge;
c) al comma 2 dellarticolo 12, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le parole: sia pari o superiore al
controvalore in euro di 100 mila DSP sono sostituite dalle seguenti: sia pari
o superiore a euro 100 mila; d) il comma 3 dellarticolo 12, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente:
3. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è
inferiore a euro 100 mila, le stazioni appaltanti possono procedere
allaffidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al
comma 1, previa verifica dellesperienza e della capacità professionale,
motivando la scelta in relazione al progetto da affidare..
Art. 35(Modifica e integrazione dellarticolo 36 della l.r. 20/2002) 1. Allarticolo 36
della L.R. n. 20/2002 sono apportate le
seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. I soci assegnatari che, a seguito delle procedure previste
dallarticolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per ledilizia
residenziale pubblica), ricevono in proprietà gli alloggi realizzati con
agevolazioni regionali e/o statali da cooperative a proprietà indivisa sono
tenuti a rimborsare alla Regione la differenza tra i contributi erogati fino
alla data dellassegnazione in proprietà e quelli previsti allepoca della
concessione del finanziamento per le cooperative a proprietà individuale.;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Il tasso di interesse agevolato da assumere per il
calcolo delle differenze di cui al comma 1 è pari, per la fase di
preammortamento, a quello previsto per la stessa fase per le cooperative a
proprietà divisa e, per la fase di ammortamento, al tasso stabilito per la prima
fascia di reddito delle cooperative a proprietà divisa con decorrenza dalla
prima rata di ammortamento del mutuo..
Art. 36(Consorzio di bonifica Terre dApulia. Consumi energetici.) 1. Al fine di garantire il mantenimento della fornitura di
energia elettrica agli impianti irrigui del Consorzio di bonifica Terre
dApulia e il conseguente approvvigionamento idrico alla popolazione pugliese,
la Regione provvede a pagare direttamente allENEL le spese relative ai consumi
di energia maturati sino alla data del 29 febbraio 2004, pari a euro
5.300.650,25.
2. Al pagamento di cui al comma 1 provvede, con propri atti, il
competente Settore agricoltura con imputazione della spesa sul capitolo di nuova
istituzione 131006 - unità previsionale di base 4.3.1 (Bonifica) - del bilancio
regionale.
Art. 37(Modifiche allarticolo 73 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11. Proroga termini) 1. Allarticolo 73
della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17
maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime
di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: entro il primo quinquennio sono
sostituite dalle seguenti: entro il primo settennio; b) al comma 3, le parole: secondo quinquennio sono sostituite
dalle seguenti: secondo settennio.
Art. 38(Modifica allarticolo 9 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8) (•) [1. Il comma 1 dellarticolo
9
della legge regionale 14 giugno 1996, n. 8
(Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo), già sostituito
dallarticolo 9
della legge regionale 3 marzo 1998, n 10 e dal comma 1
dellarticolo 30
della L.R.
n. 32/2001, è sostituito dal seguente: 1. Lesame di idoneità verte: a) in una prova selettiva consistente in domande a risposta
multipla nelle materie oggetto del presente articolo, da effettuarsi da parte di
una società specializzata da individuarsi da parte della Giunta regionale; b) in un esame-colloquio sostenuto davanti ad apposita
commissione nominata dalla Giunta regionale, secondo una qualificata
composizione, alla quale partecipano quanti hanno superato la prova
pre-selettiva di cui alla lettera a).
La Giunta regionale dispone con proprio provvedimento i
compensi da erogare ai componenti della commissione.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 34/2007, art. 27, comma 1, lettera d). Detto articolo ha abrogato anche la l.r.8/1996 (modificata dal presente articolo).
Art. 39(Modifiche alla legge regionale 7 luglio 1978, n. 28) 1. Le lettere b), c) e d) dellarticolo 2
della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28
(Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese), sono
sostituite dalle seguenti: b) garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni
culturali, così come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),
attraverso la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, documentari
cinematografici e servizi televisivi; c) realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a
favorire lincremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia
promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il
mezzo televisivo; d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul
mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e
indicazioni utili per limpostazione dellattività promozionale per la
predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico scientifico alle
attività amministrative e di programmazione dellAssessorato al turismo..
2. Larticolo 4 (11) della L.R. n. 28/1978 è sostituito dal
seguente: Art. 4 1. In relazione a quanto previsto dallarticolo 2, il Settore
turismo predispone un programma tecnico-finanziario triennale per lattività
prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di spesa. 2. La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai
precedenti articoli entro il 30 settembre dellanno in corso. 3. In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006
ha decorrenza 1° gennaio 2004. 4. Il 7 per cento dello stanziamento disponibile può essere
destinato a fondo riservato per lattuazione di iniziative non prevedibili e non
qualificabili al momento della presentazione del programma..
Art. 40(Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina gli standards, i requisiti tecnici, le dotazioni e le installazioni minime, anche igienico-sanitarie, di cui devono essere dotati gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate, nonché i termini, non superiori a due anni, entro i quali i concessionari devono adeguare le strutture esistenti. (12)
Art. 41(Modifica alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32) 1. Dopo larticolo 9
della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (13) (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per lattività
motoria e sportiva - Abrogazione legge
regionale 21 luglio 1978, n. 32), è inserito il seguente:
Art. 9-bis
1. Ai benefici di cui allarticolo 9 possono altresì essere
ammessi:
a) le associazioni di volontariato con personalità giuridica
che presentino progetti volti a dotare, migliorare e completare le strutture
sportive di loro pertinenza messe a disposizione delle categorie assistite; b) gli oratori appartenenti alla Chiesa cattolica nonché gli
enti delle altre confessioni religiose di cui allarticolo 8, terzo comma, della
Costituzione della Repubblica italiana, per progetti nellambito
dellimpiantistica sportiva.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il Settore
sport raccoglie le istanze provenienti dalle Curie cattoliche presenti sul
territorio regionale e dalle omologhe articolazioni territoriali riferite alle
altre confessioni religiose, al fine di predisporre il provvedimento di riparto
degli interventi finanziari.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 può essere concesso il
finanziamento in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
4. In fase di prima applicazione le istanze devono essere
presentate al Settore sport della Regione Puglia entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge corredate della
documentazione di seguito riportata ed estrapolata dallarticolo 13:
a) progetto di massima, che deve comprendere:
1) planimetria generale e inquadramento;
2) elaborati grafici in numero e scala sufficienti a
individuare la struttura e gli interventi da realizzare;
3) relazione tecnica atta a mettere in evidenza le
caratteristiche della struttura sportiva in funzione degli interventi previsti e
illustrativa in relazione alle finalità della presente legge;
4) computo metrico estimativo dei lavori e spese connesse alla
realizzazione dellopera;
b) titolarità del suolo e compatibilità urbanistica..
Art. 42(Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6) 1. Al comma 4 dellarticolo 10
della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6
(Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria
delle attività culturali), le parole: le risorse finanziarie statali del fondo
unico per lo spettacolo, nonché sono abrogate. 2. Le lettere a) b) c) e d) del comma 1 dellarticolo 17
della L.R.
n. 6/2004 sono sostituite dalle seguenti: a) articolo 14
(Disciplina transitoria delle attività culturali) della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1
milione e 500 mila; b) articolo 10
(Fondo unico regionale dello spettacolo) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 1 milione e 500 mila; c) articolo 12
(Fondo di garanzia) della legge regionale 29 aprile
2004, n. 6 per euro 50 mila; d) articolo 11
(Istituzioni e organismi dinteresse regionale) della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 per euro 500
mila..
Art. 43(Modifiche allarticolo 46 della l.r. 17/2003) 1. Allarticolo 46
della L.R. n. 17/2003(14) sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole a condizione che gli stessi
abbiano operato sono inserite le seguenti: incluso nel regime di convenzione
indiretta con le AUSL, e le parole: 31 dicembre 1999 sono sostituite dalle
seguenti: 31 ottobre 1998; b) al comma 3, dopo le parole: che abbia operato anche non
continuativamente, sono inserite le seguenti: incluso nel regime di
convenzione indiretta con le AUSL, e le parole 31 dicembre 1999 sono
sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 1998. (15)
Art. 44(Modifica agli articoli 62 e 63 della l.r. 1/2004) 1. Allarticolo 46
della L.R. n. 17/2003(•) sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole a condizione che gli stessi
abbiano operato sono inserite le seguenti: incluso nel regime di convenzione
indiretta con le AUSL, e le parole: 31 dicembre 1999 sono sostituite dalle
seguenti: 31 ottobre 1998; b) al comma 3, dopo le parole: che abbia operato anche non
continuativamente, sono inserite le seguenti: incluso nel regime di
convenzione indiretta con le AUSL, e le parole 31 dicembre 1999 sono
sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 1998. (•)
Art. 45(Modifica allarticolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29)(•) [1. Allarticolo 2,
comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n.
29 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), le
parole: un anno dalla data di entrata in vigore della legge sono sostituite
dalle seguenti: il 31 dicembre 2006. ]
Art. 46(Gestione del potenziale viticolo regionale) 1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio europeo del 17 maggio 1999, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo allorganizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dellarticolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), e delle deliberazioni della Giunta regionale 11 novembre 2002, n. 1802 e 26 settembre 2003, n. 1419, attuative delle disposizioni comunitarie e nazionali, sono introitati nel bilancio regionale i proventi delle somme pagate dai soggetti che hanno dichiarato vigneti di uve da vino irregolari, a titolo di sanzioni amministrative per inadempienze alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia vitivinicola. 2. Le somme introitate ai sensi del comma 1 sono destinate ad attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, nonché al pagamento di eventuali rettifiche finanziarie effettuate dai servizi comunitari del FEOGA-Garanzia, in sede di liquidazione conti relativi al settore vitivinicolo. 3. Al fine di consentire la regolarizzazione contabile delle somme di cui ai commi 1 e 2, sono istituiti nella unità previsionale di base 2.1.4 (Assegnazioni per lo sviluppo del settore agricolo) un capitolo di entrata e un correlato capitolo di spesa del bilancio regionale autonomo aventi le seguenti declaratorie: a) capitolo di entrata: Proventi derivanti da sanzioni amministrative per inadempienze alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia vitivinicola; b) capitolo di spesa: Somme destinate ad attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, nonché destinate al pagamento di eventuali rettifiche FEOGA in sede di liquidazione conti relativi al settore vitivinicolo.
Art. 47(Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti) 1. La riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale 1419/2003 ai sensi dellarticolo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo, è alimentata oltre che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto dei vigneti non utilizzati entro i termini indicati dal citato regolamento, anche dai diritti di reimpianto ceduti allamministrazione regionale, dietro corrispettivo, dai produttori che li detengono. 2. La Regione può concedere i diritti di impianto dei vigneti assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai sensi del richiamato articolo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, ai produttori di età inferiore ai quarantanni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e, a titolo oneroso, agli altri produttori che intendono piantare vigneti per la produzione di vini di qualità. 3. Ai fini della cessione e dellacquisizione dei diritti di impianto alla riserva sono istituiti nellunità previsionale di base 2.1.4 un capitolo di entrata alimentato con i proventi derivanti dalla cessione dietro corrispettivo dei diritti di impianto dei vigneti e un capitolo di spesa che ogni anno sarà alimentato dalle somme rinvenienti dalla concessione dietro corrispettivo dei diritti di impianto dei vigneti e dalle somme stanziate annualmente nel bilancio autonomo di previsione per lacquisizione di diritti di reimpianto da assegnare alla riserva, aventi le seguenti declaratorie: a) capitolo di entrata: Somme derivanti dalla concessione di diritti di impianto dei vigneti prelevati dalla riserva regionale; b) capitolo di spesa: Somme destinate ad azioni afferenti al comparto vitivinicolo regionale. (16)
4. I diritti di reimpianto vigneti di uva da vino, rilasciati con data di
scadenza non conforme alla normativa vigente e confluiti nella riserva
regionale, sono assegnati senza alcuna variazione della consistenza a titolo
gratuito all’originario titolare entro il 31 dicembre 2015. Agli adempimenti
conseguenti provvede la Sezione agricoltura del Dipartimento regionale
agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente. (17)
Art. 48(Disposizioni per attività di formazione professionale in agricoltura) 1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione, da parte delle Università degli studi della Puglia, Facoltà di agraria e Facoltà di scienze biologiche, di master in olivicoltura ed elaiotecnica, in viticoltura ed enologia, in ortofrutticoltura e in marketing agro-alimentare, anche al fine di formare professionalità idonee ad agevolare lattività delle imprese pugliesi per la certificazione di qualità, per la sicurezza alimentare e per linternazionalizzazione commerciale, nonché per le azioni di accompagnamento allattuazione della politica agricola comune riformata con la recente regolamentazione comunitaria. 2. Il concorso nel finanziamento è a carico del capitolo di nuova istituzione 113038 rientrante nellunità previsionale di base 4.3.5 (Spese per concessione alle università pugliesi di contributi per la realizzazione di master in agricoltura), alluopo stornando la somma di euro 500 mila dal capitolo 113039 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2004.
Art. 49(Contributo straordinario ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002) 1. Il contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto in euro 1 milione dallarticolo 40 della l.r. 20/2002, è elevato a euro 3 milioni. 2. La copertura dellonere aggiuntivo di euro 2 milioni di cui al comma 1 è garantita con specifico stanziamento iscritto nellunità previsionale di base 1.4.1, capitolo 511043 Contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002. Legge di bilancio 2003.
Art. 50(Disposizioni in materia di Protezione civile) 1. Il Comitato regionale di protezione civile coadiuva con funzioni propositive e consultive, secondo le modalità da determinare con apposito regolamento, il Settore di protezione civile nello svolgimento delle attività di protezione civile della Regione Puglia per quanto riguarda la pianificazione degli interventi in materia di previsione e prevenzione sul territorio sia diretta che convenzionata, fornendo i relativi indirizzi. 2. Il Comitato regionale della protezione civile è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 3. Per lespletamento delle funzioni del Comitato di protezione civile e dellUfficio del Presidente viene assegnato un fondo di euro 50 mila e lutilizzo di personale regionale nei limiti di due unità.
Art. 51(Modifiche allarticolo 57 della l.r. 1/2004) 1. Allarticolo 57
della L.R. n. 1/2004 sono apportate le seguenti
modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato
per almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi
obbligatori ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dellassegno
di fine mandato.;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. La misura dellanticipazione non può superare l80 per
cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione
del mandato consiliare alla data della richiesta dellanticipazione medesima.
2-ter. Lanticipazione può essere ottenuta una sola volta per
legislatura regionale.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche a coloro che hanno già percepito, alla data di entrata in vigore
della presente legge, la suddetta anticipazione..(18)
Art. 52(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18) 1. I commi 3 e 4 dellarticolo 3
della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
(Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), sono
sostituiti dai seguenti: 3. Avverso il rilascio o il diniego dellautorizzazione alla
ricerca o alla misura dellindennità da corrispondersi al proprietario del suolo
è ammesso, da parte degli interessati, entro sessanta giorni dalla data di
notifica del provvedimento, ricorso al Dirigente del Settore risorse naturali,
il quale provvede definitivamente entro novanta giorni dalla data di deposito
del ricorso.
4. I ricorsi sono presentati al Genio civile competente, che
trasmette gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Dirigente del Settore
risorse naturali per i provvedimenti di competenza..
Art. 53(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6)
2. Al comma 9 dellarticolo 5
della L.R. n. 6/1999 le parole: e su parere
del Comitato di indirizzo sono abrogate.
3. Il comma 1 dellarticolo 6
della L.R. n. 6/1999 è sostituito dal seguente:
1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione
dellARPA e in particolare:
a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il
triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dellanno di scadenza
di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dellazione dellARPA sul
territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività predisposto
dallARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a)..
4. Il comma 3 dellarticolo 6
della L.R. n. 6/1999 è sostituito dal seguente:
3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) Assessore regionale allambiente, che lo presiede;
b) Assessore regionale alla sanità;
c) Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
d) Presidente del Comitato istituzionale dellAutorità di
bacino della Puglia, istituita con L.R. n. 19/2002, in attuazione della legge 18
maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo);
e) Presidenti delle Province della Puglia, o Assessori
provinciali allambiente, se delegati;
f) Sindaci dei capoluoghi di provincia della regione o
Assessori allambiente, se delegati..
5. Al comma 5 dellarticolo 8
della L.R. n. 6/1999 le parole: e comunicati
al Comitato di indirizzo sono abrogate.(19)
(19) Articolo successivamente modificato alla l.r. 27/2006 è riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 6/96
Art. 54(Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione) 1. Sono legittimate, ai sensi del disposto della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo laggiornamento dei dati e dei canoni allattualità, tutte le terre di ciascun comune della regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione allAlbo pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dellarticolo 15 del r.d. 332/1928. 2. Sono altresì legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali, riportate nellinventario regionale dei beni di uso civico dei singoli Comuni, ad avvenuto deposito degli elaborati dinventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione allAlbo pretorio dei rispettivi Comuni. 3. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza. 3-bis. Le terre civiche gravate di livello, riportate negli stati degli
arbitrari occupatori, di cui ai commi 1 e 2, che risultano tipizzate negli
strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati
rilasciati titoli abitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree
rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a
richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi comuni i quali possono
applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di
affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto
valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche che riguardino immobili
destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a
conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno
perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale
di terreni agrari.(20)
Art. 55(Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 ottobre 2003, n. 23) 1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 10 ottobre 2003, n.23 (Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), sono estese allutilizzo da parte della Regione di risorse finanziarie del Quadro comunitario di sostegno (QCS) - POR 2000/2006 e di altre risorse di provenienza regionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale, destinate alla realizzazione di opere e/o esecuzione di lavori di manutenzione, conservazione e valorizzazione degli impianti e della sistemazione idraulico forestale dei Consorzi di bonifica.
Art. 56(Proroga termini) 1. Al comma 1 dellarticolo 41 della l.r. 1/2004 le parole: 30 giugno 2004 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2005.
Art. 57(Modifiche allarticolo 5 della legge regionale 20 dicembre1984, n. 54) (•) [1. Le lettere c) e d) del comma 2 dellarticolo 5
della legge regionale 20 dicembre 1984, n.
54 (Norme per lassegnazione e la determinazione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono sostituite dalle
seguenti: c) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a
livello nazionale e territoriale; d) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti
delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello
nazionale e territoriale ; . ](21)
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera c).
(21) Lettera corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U.R.P. 18
novembre 2004, n. 138
Art. 58(Integrazioni allarticolo 28 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7) (•) 1. Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento delle spese relative al personale, in connessione con la riduzione degli organici, nonché per armonizzare i trattamenti previsti per il personale regionale, ai dipendenti delle Aziende di promozione turistica (APT), degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU) e degli Istituti autonomi case popolari (IACP) che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino istanza per la risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni di cui allarticolo 28 della l.r. 7/2002, con esclusione delle modifiche apportate dallarticolo 63 della l.r. 1/2004. (22) 2. La data di cessazione del rapporto di lavoro, indicata nelle istanze di cui al comma 1, non può essere posteriore al 1° gennaio 2005. Gli enti predetti hanno, tuttavia, facoltà, per inderogabili esigenze di servizio, di scaglionare lesodo dei dipendenti, comunque non oltre il 31 dicembre 2005. 4. Qualora, a seguito della riorganizzazione delle strutture, disposta dai predetti enti, anche in conseguenza dellapplicazione della presente norma, si rendesse necessario il completamento delle rispettive piante organiche, sussiste lobbligo, in capo ai medesimi enti, previsto dall articolo 61, comma 2, della l.r. 1/2004
Art. 59(Disciplina provvisoria del reclutamento del personale della Regione) 1. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999 e fino alla rideterminazione della dotazione organica a seguito della riorganizzazione prevista dallarticolo 59 della l.r. 1/2004, le posizioni funzionali vacanti nelle categorie professionali B, C e D, di cui al citato CCNL, sono ricoperte mediante procedure selettive interne per una quota non superiore al 50 per cento. 2. In via transitoria, per le procedure in corso di espletamento, la percentuale riservata al personale interno sarà ridotta in una misura non superiore al 20 per cento. 3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fatti salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale effettuate in base alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1997, n. 10179 (Articoli 30 e 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della Regione). Restano fermi, pertanto, gli inquadramenti effettuati in base a tali procedure da imputarsi allaliquota di cui al comma 1, anche se in esubero rispetto alla medesima. I posti in esubero rispetto alla citata aliquota sono portati in detrazione dallaliquota di cui al comma 2 in occasione dellespletamento di procedure concorsuali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 60(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18) 1. Al comma 2 dellarticolo 13
della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), come modificato
dallarticolo 2
della legge regionale 2 marzo 2004, n. 2, le
parole: entro il 30 settembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: entro il
31 dicembre 2004. 2. Alla lettera d) del comma 2 dellarticolo 20
della L.R. n. 18/2002, come modificata
dallarticolo 3
della L.R. n. 2/2004, le parole: entro il 30
settembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2004.
3. Ai commi 1 e 4 dellarticolo 34
della L.R. n. 18/2002, come modificato
dallarticolo 8
della L.R. n. 2/2004, le parole: entro il 30
settembre 2004 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2004.
Art. 61(Agevolazioni tariffarie) (•) 1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dellarticolo 30 della l.r. 18/2002 è elevato, limitatamente allanno 2004, al 3,5 per mille.
(•) Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 20/2005 che ha rideterminato le tariffe
Art. 62(Riconoscimento oneri personale formazione professionale) 1. La Regione Puglia riconosce le spese rivenienti da transazioni sottoscritte dagli enti gestori, ai sensi dellarticolo 2113, comma 4, del codice civile, relative alle retribuzioni, secondo il CCNL di categoria, del personale non impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo). 2. Le transazioni di cui al comma 1 sono riconosciute se definite e sottoscritte, per ogni operatore. La Regione riconosce un importo in misura non superiore al 75 per cento del costo lordo delle retribuzioni per il periodo di cui al comma 1. (23) 2/bis In caso di mancata transazione con il lavoratore, per indisponibilità dello stesso, la Regione Puglia riconosce allente gestore limporto di cui al comma 2, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. In tale ipotesi sarà cura dello stesso ente integrare la documentazione prevista al comma 5 con unulteriore dichiarazione, per i lavoratori interessati, a firma del legale rappresentante, autenticata ai sensi di legge, di rinuncia irrevocabile alla chiamata in garanzia della Regione in qualsivoglia proponendo giudizio, avente ad oggetto le retribuzioni degli stessi per i periodi di cui al comma 1. (24) 3. Il riconoscimento avviene a condizione che il personale interessato: a) sia stato inserito nellAlbo o nellelenco di cui allarticolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione professionale), soppresso con larticolo 1 della l.r. 27/2001; b) sia stato a disposizione esclusiva dellente gestore, presso la cui sede di servizio abbia attestato la presenza; c) sia stato adibito ad attività comunque connesse alla formazione professionale. 4. Per tale personale, pena la perdita del riconoscimento di cui ai commi precedenti, non deve comunque essere stato possibile limpegno in altre attività attuate dallente di appartenenza, con finanziamento diverso da quello regionale. 5. Lente di appartenenza deve presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la seguente documentazione: a) copia delle transazioni sottoscritte con firme autenticate ai sensi di legge; b) dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dellarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nella consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., con la quale si attestino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 e la circostanza di cui al precedente comma 4; c) una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, redatta per ogni operatore e per singolo periodo di retribuzione per il quale è stata sottoscritta la transazione, attestante lattività svolta e la sua connessione alla formazione professionale; d) dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, con la quale si impegna a rinunciare a ogni azione legale e risarcitoria, anche in corso, nei confronti della Regione Puglia; e) dichiarazione del legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi di legge, che lente non vanta e non vanterà più alcuna pretesa nei confronti della Regione Puglia a qualsiasi titolo. 6. La liquidazione sarà disposta come segue: a) una prima rata, pari al 50 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione; b) una seconda rata, pari a un ulteriore 40 per cento di quanto richiesto, previa presentazione di apposita fideiussione; c) una terza rata a saldo, ad avvenuta verifica del rendiconto(25) 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, relativamente allanno 2004, mediante lutilizzazione: a) delle risorse finanziarie, tuttora disponibili, derivanti dalle somme impegnate per le esigenze di cui allarticolo 1 della l.r. 27/2001, rimaste inutilizzate alla chiusura delle operazioni di esodo degli operatori della formazione professionale, secondo quanto stabilito dallarticolo 20 della l.r. 20/2002; b) delle disponibilità di cui alle lettere a) e b) dellarticolo 2, comma 4, della l.r. 27/2001. (26) 8. Relativamente allesercizio finanziario 2005 si provvede mediante iscrizione di apposito stanziamento di euro 21 milioni.
Art. 63(Integrazione dellarticolo 13 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15) 1. Allarticolo 13
della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
(Riforma della formazione professionale), è aggiunto, in fine, il seguente
comma: 2-bis. Il Settore personale della Regione Puglia, sulla base
del contingente numerico per provincia definito dal Settore formazione
professionale, provvede entro il 31 dicembre 2004 a portare a compimento le
procedure di cui al comma 2 dellarticolo 60
della L.R. n. 1/2004, tenendo comunque presente
la dotazione di personale che il medesimo Settore formazione professionale
individuerà quale necessaria per lattuazione sia degli interventi di cui
allarticolo 16, comma 4, lettera a), mantenuti alla competenza regionale, che
delle altre attività della medesima legge allo stesso titolo attribuite..
Art. 64(Integrazione dellarticolo 15 della l.r. 15/2002) 1. Allarticolo 15
della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: 1-bis. Nel caso in cui lomesso o cattivo esercizio delle
funzioni conferite produca la perdita di finanziamenti comunitari e nazionali,
anche a causa della mancata, incompleta o irregolare certificazione della spesa,
la Regione Puglia si rivarrà, nei confronti dellente inadempiente, degli
eventuali danni connessi..
Art. 65(Modifica allarticolo 22 della l.r.15/2002) 1. Il comma 1 dellarticolo 22
della L.R. n. 15/2002 è sostituito dal
seguente:
1. A partire dallannualità POR 2006, laffidamento a soggetti
pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento
professionale, con esclusione di quelle la cui attuazione, ai sensi
dellarticolo 16, comma 4, lettera a), sono mantenuti alla competenza regionale,
è determinato attraverso periodici avvisi pubblici, da emanare e pubblicare sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia a cura delle Province, le quali,
previa verifica dei requisiti di ammissibilità, effettuano la valutazione di
merito dei progetti, garantendo i principi di trasparenza e dimparzialità. Allo
scopo di assicurare sia luniformità nella programmazione dellattività
formativa, nella definizione degli avvisi pubblici e nella valutazione delle
proposte, che il rispetto dei tempi di spesa per lutilizzo delle risorse
comunitarie e statali, la Regione Puglia, sentite le Province, definisce lo
schema di avviso pubblico da adottare da parte delle singole Province, la
ripartizione delle risorse finanziarie tra esse, la tempistica di emanazione dei
bandi e di valutazione delle proposte. La Giunta regionale, con regolamento da
approvare entro il 31 dicembre 2004, sentite le Province e le Organizzazioni
sindacali, adatterà, per lattuazione delle attività di cui sono responsabili le
Province, le procedure di cui allarticolo 49
della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13
(Procedure per lattuazione del programma operativo della Regione Puglia
2000-2006).. (27)
(27) Articolo successivamente modificato dalla l.r. 32/2006, è riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 15/2002
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dellart. 60
dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. Gli allegati, che si omettono, contengono variazioni al bilancio di previsione
per lanno 2004, approvato con L.R. 30 dicembre 2003, n. 30.
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